AS 2015 2339
Ordinanza sul personale del Tribunale federale
Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
Modifica del 29 giugno 2015
Il Tribunale federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 9 lett. B Le prestazioni del personale sono valutate secondo i seguenti quattro livelli: B: sufficiente: risponde in larga misura alle aspettative;
Art. 52a cpv. 3 Abrogato
Art. 77 cpv. 3
3 Gli impiegati che presumibilmente non potranno più essere occupati in seno
all’unità amministrativa devono essere informati in merito al più tardi sei mesi prima di un eventuale licenziamento.
Art. 78 cpv. 2, 2bis e 3
2 L’impiegato che al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa fra
i 55 e i 62 anni riceve una rendita di vecchiaia pari a quella cui avrebbe avuto diritto in caso di pensionamento dopo il 63° anno d’età e una rendita transitoria integral- mente finanziata dal datore di lavoro. 2bis Se ha già compiuto il 63° anno d’età, oltre alla rendita regolamentare di vec- chiaia l’impiegato riceve anche la rendita transitoria integralmente finanziata dal datore di lavoro. 3 Il Tribunale federale rimborsa a PUBLICA la parte non finanziata, al momento del pensionamento anticipato, delle prestazioni secondo i capoversi 2 e 2bis.
1 RS 172.220.114
2015-1323 2339
Personale del Tribunale federale. O RU 2015
Art. 78a Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa (art. 19 cpv. 3 e 31 cpv. 5 LPers)
Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all’articolo 78 all’impiegato che ha compiuto il 60° anno d’età se: a. il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa per motivi di politica azien- dale o del personale; e b. non sussiste alcun motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 o 4 LPers.
Art. 89b Disposizione transitoria della modifica del 29 giugno 2015 La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria degli impiegati che hanno compiuto il 59° anno d’età al momento dell’entrata in vigore della modifica del 29 giugno 2015 e che saranno pensionati anticipatamente al più tardi entro il 31 luglio 2017 è retta dal diritto anteriore.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.
29 giugno 2015 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Gilbert Kolly Il segretario generale, Paul Tschümperlin
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