AS 2015 2367
AS 2015 2367
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 1° luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:
Art. 4 lett. b Per i seguenti impieghi è necessaria l’autorizzazione delle autorità sottoindicate:
Impiego Autorità che rilascia l’autorizzazione
b. lo spruzzamento e lo spargimento Ufficio federale dell’aviazione civile di prodotti fitosanitari, biocidi e d’intesa con l’Ufficio federale della concimi dall’aria sanità pubblica (UFSP), l’USAV, l’UFAG, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e l’UFAM
Art. 4a Impieghi non soggetti ad autorizzazione Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettera b non è necessaria per lo spargimento di organismi con un aeromobile senza occupanti.
1 Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettere a oppure c è concessa quando non c’è da temere che l’impiego previsto metta in pericolo l’ambiente. Essa è di durata limitata e vale per uno spazio geografico limitato. 1bis Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettera b è di durata limitata e valida per uno spazio geografico limitato ed è concessa soltanto se per l’impiego previsto:
1 RS 814.81
2014-1717 2367
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a. lo spargimento da terra non è praticabile oppure lo spargimento dall’aria porta vantaggi per la protezione della salute delle persone o dell’ambiente; b. l’impresa di trasporto aereo impiega aeromobili ed equipaggiamenti dotati della migliore tecnologia disponibile per la protezione della salute delle per- sone e dell’ambiente; c. non vi è da temere alcun pericolo per la salute delle persone e l’ambiente.
Art. 6 Quando il rilascio dell’autorizzazione compete ad un’autorità federale, prima di decidere essa consulta l’autorità del Cantone interessato in particolare per chiarire se quest’ultima ritiene che siano soddisfatti i presupposti per l’autorizzazione e quali disposizioni accessorie occorre prevedere in un’eventuale autorizzazione. L’autorità federale comunica la propria decisione all’autorità del Cantone.
Art. 16 cpv. 2 2 Per le sostanze, i preparati e gli oggetti connessi a impianti e attività che servono alla difesa nazionale l’esecuzione è retta dall’articolo 82 dell’ordinanza del 5 giugno
20152 sui prodotti chimici (OPChim).
Art. 18 cpv. 1 e 3 1 Le autorità esecutive cantonali controllano le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato, prelevando campioni o su domanda dell’UFSP, dell’UFAG, dell’UFAM o della SECO, presso fabbricanti, commercianti e utilizzatori professio- nali o commerciali. Esse verificano se le sostanze, i preparati e gli oggetti corrispon- dono alle disposizioni degli allegati, segnatamente per quanto riguarda la loro com- posizione, l’etichettatura e le relative informazioni date agli acquirenti. 3 Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati o la loro utilizzazione danno adito a contestazioni, l’autorità incaricata del controllo ne informa le autorità compe- tenti per le decisioni in virtù dell’articolo 19. Se queste ultime sono autorità canto- nali, l’autorità incaricata del controllo informa inoltre lʼUFSP, lʼUFAM e la SECO come pure l’USAV e l’UFAG in caso di contestazioni riguardanti prodotti fitosanita- ri e l’UFAG in caso di contestazioni riguardanti concimi.
Art. 21 Il carattere confidenziale dei dati e lo scambio di dati fra le autorità esecutive e con l’estero sono retti dagli articoli 73–76 OPChim3.
2 RS 813.11 3 RS 813.11
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L’elenco degli allegati è modificato come segue:
1.1 Inquinanti organici persistenti
1.2 Sostanze organiche alogenate
2.2 Prodotti di pulizia e disodorizzanti
II
1 Gli allegati 1.1, 1.2 e 1.7 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 1.9, 1.10, 1.14, 1.17, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7–2.11, 2.15, 2.16 e 2.18 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015.
2 Le seguenti modifiche entrano in vigore come segue:
a. l’allegato 2.2 numero 2 capoversi 4 e 5, nonché l’allegato 2.11 numero 3 e numero 7 capoverso 3, il 1° settembre 2016; b. l’allegato 1.7 numero 1.2 lettera c, il 31 dicembre 2017.
1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La Presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1.1 (art. 3)
Inquinanti organici persistenti
1 Divieti
1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego di: a. inquinanti organici persistenti di cui al numero 3; b. sostanze e preparati che contengono inquinanti organici persistenti di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile. 2 Gli oggetti nuovi non possono essere immessi sul mercato se essi o i loro compo- nenti contengono inquinanti organici persistenti di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.
3 Per l’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) si applica l’alle-
gato 1.16. 4 Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono esabromobifenile o difenileteri bromati si applica l’allegato 2.18
2 Deroghe
1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano:
a. alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’impiego a scopi di anali- si e di ricerca; b. agli oli e ai grassi lubrificanti se il loro contenuto in massa di bifenili poli- clorati non supera lo 0,0001 per cento (1 mg/kg). 2 I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 lettera b nonché capoverso 2 non si appli- cano alle sostanze, ai preparati, agli oggetti e ai loro componenti se: a. il loro contenuto in massa di alcani C10-C13, cloro- non supera l’1 per cento; b. il loro contenuto in massa di difenileteri bromati secondo il numero 3 let- tera d non supera per ciascuno lo 0,001 per cento (10 mg/kg). 3 I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 lettera b nonché capoverso 2 non si appli- cano inoltre a preparati e oggetti fabbricati parzialmente o totalmente con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo, se il rispettivo contenuto in massa di difenileteri bromati secondo il numero 3 lettera d non è superiore allo 0,1 per cento.
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3 Elenco degli inquinanti organici persistenti vietati
a. Alifati alogenati – esaclorobutadiene (n CAS 87-68-3); – alcani (n. CAS 85535-84-8); – acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS); – esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri); – esabromociclododecani (HBCDD, isomeri dei numeri CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7 e 134237-52-8); – aldrina (n. CAS 309-00-2); – clordano (n. CAS 57-74-9); – clorodecone (kepone, n. CAS 143-50-0); – dieldrina (n. CAS 60-57-1); – endosulfano (n. CAS 115-29-7) e i suoi isomeri (n. CAS 959-98-8 e n. CAS 33213-65-9); – endrina (n. CAS 72-20-8); – eptacloro (n. CAS 76-44-8) ed eptacloro epossido (n. CAS 1024-57-3); – mirex (n. CAS 2385-85-5); – toxafene (n. CAS 8001-35-2). b. Benzeni alogenati – pentaclorobenzene (n. CAS 608-93-5); – esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1). c. Bifenili e naftaline alogenati – bifenili policlorurati (n. CAS 1336-36-3 e altri); – esabromobifenile (n. CAS 36355-01-8); – naftaline policlorurate con formula C10HnCl8–n con n 7. d. Difenileteri bromati – tetrabromodifeniletere con formula C12H6Br4O; – pentabromodifeniletere con formula C12H5Br5O; – esabromodifeniletere con formula C12H4Br6O; – eptabromodifeniletere con formula C12H3Br7O. e. Diclorodifeniltricloroetano (DDT).
4 Disposizioni transitorie
1 I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 lettera b nonché capoverso 2 entrano in vigore il 1° marzo 2016 per: a. l’immissione sul mercato e l’impiego di polistirene espanso contenente HBCDD, per la fabbricazione di pannelli isolanti destinati all’impiego den- tro e fuori gli edifici;
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b. la prima immissione sul mercato di pannelli isolanti in polistirene espanso contenente HBCDD, per l’impiego all’interno e all’esterno di edifici; c. la prima immissione sul mercato di pannelli isolanti in polistirene estruso contenente HBCDD, per l’impiego all’interno e all’esterno di edifici. 2 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica ai pannelli isolanti di polistirene espanso o estruso per l’impiego all’interno e all’esterno di edifici se i pannelli isolanti sono fabbricati con sezioni contenenti HBCDD che risultano dalla lavorazione dentro e fuori gli edifici di pannelli isolanti nuovi.
3 Su domanda motivata, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può concedere
deroghe temporanee ai divieti di cui al capoverso 1 lettere a e b se il richiedente può dimostrare che per i preparati o gli oggetti non è effettivamente possibile acquistare un sostituto senza HBCDD. Le deroghe sono valide al massimo fino al 1° marzo 2018.
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Allegato 1.2 (art. 3)
Sostanze organiche alogenate
1 Divieti
1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione per scopi privati e l’impiego di: a. sostanze organiche alogenate di cui al numero 3; b. sostanze e preparati che contengono sostanze organiche alogenate di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile. 2 Non possono essere immessi sul mercato nuovi prodotti tessili e in pelle, se essi o i loro componenti contengono sostanze organiche alogenate di cui al numero 3 let- tere a–e non solo come impurità inevitabile. 3 Non possono essere immessi sul mercato nuovi oggetti, se essi o i loro componenti contengono sostanze di cui al numero 3 lettera f oppure g non solo come impurità inevitabile. 4 Per i bifenili e le naftaline clorurati nonché per l’esabromobifenile si applica l’allegato 1.1. 5 Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono ottabromodifeni- letere si applica l’allegato 2.18.
2 Deroghe
1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano:
a. alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca; b. a bifenili, terfenili e naftaline monoalogenati e dialogenati nonché ai pre- parati che contengono simili sostanze, nella misura in cui sono impiegati esclusivamente quali prodotti intermedi di sintesi e sono contenuti nei pro- dotti finali solo come impurità inevitabile; c. agli oli e ai grassi lubrificanti ottenuti da oli esausti se il loro contenuto in massa di bifenili alogenati non supera lo 0,0001 per cento (1 mg/kg); d. alla fabbricazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene; e. all’immissione sul mercato e all’impiego di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene, come:
1. prodotti intermedi di sintesi, segnatamente per la fabbricazione di 1,3,5-
trinitro-2,4,6-triaminobenzene,
2. solventi di processo in sistemi chiusi per reazioni di clorurazione;
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f. all’immissione sul mercato e all’impiego di sostanze e preparati con un con- tenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di 1,2,4-triclorobenzene. 2 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica all’importazione di nuovi prodotti tessili e in pelle se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità. 3 In relazione alla sostanza menzionata al numero 3 lettera g, il divieto di cui al numero 1 capoverso 3 non si applica all’immissione sul mercato di oggetti se il loro contenuto in massa di ottabromodifeniletere non supera lo 0,1 per cento.
3 Elenco delle sostanze organiche alogenate vietate
a. Sistemi aliciclici policiclici – isodrina (n. CAS 465-73-6); – kelevan (n. CAS 4234-79-1); – strobane (n. CAS 8001-50-1); – telodrina (n. CAS 297-78-9). b. Composti simili al DDT – diclorodifenildicloroetilene (DDE); – diclorodifenildicloroetano (DDD); – metossicloro (n. CAS 72-43-5); – pertano (n. CAS 72-56-0); – dicofol (n. CAS 115-32-2). c. Quintozene (n. CAS 82-68-8). d. Fenoli policlorurati e loro derivati – pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5), i suoi sali e i composti penta- clorofenossici; – tetraclorofenoli (TeCP), i loro sali e i composti tetraclorofenossici. c. Bifenili, terfenili e naftaline alogenati – bifenili alogenati con formula C12HnX10-n; X = alogeno, 0 n 9; – terfenili alogenati con formula C18HnX14-n; X = alogeno, 0 n 13; – naftaline alogenate con formula C10HnX8-n; X = alogeno, 0 n 7. f. Diarilalcani alogenati – monometiltetraclorodifenilmetano (n. CAS 76253-60-6); – monometildiclorodifenilmetano; – monometildibromodifenilmetano (n. CAS 99688-47-8). g. Ottabromodifeniletere con formula bruta C12H2Br8O.
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h. Acidi grassi triclorofenossici e loro derivati – 2,4,5-acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (n. CAS 93-76-5), i suoi sali e i composti 2,4,5 fenossiacetilici; – acido 2-(2,4,5 triclorofenossi)propionico (n. CAS 93-72-1), i suoi sali e i composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)propionici. i. 1,2,4-triclorobenzene (n. CAS 120-82-1).
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Allegato 1.7 (art. 3)
Mercurio
1 Divieti
1.1 Immissione sul mercato
1 È vietata l’immissione sul mercato:
a. di termometri per la misurazione della temperatura corporea e altri strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) e destinati al grande pubblico (n. CAS 7439-97-6); b. dei seguenti strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439- 97-6) e destinati all’uso professionale o commerciale (n. CAS 7439-97-6):
1. barometri,
2. igrometri,
3. manometri,
4. sfigmomanometri,
5. estensimetri per l’uso in pletismografi,
6. tensiometri,
7. termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche,
8. picnometri,
9. strumenti per la determinazione del punto di rammollimento.
2 I divieti di cui al capoverso 1 lettera b si applicano anche agli strumenti di misura- zione che, pur non contenendo mercurio, richiedono l’uso di mercurio per il loro impiego. 3 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotti, se contenenti composti del mercurio: a. prodotti fitosanitari; b. biocidi secondo l’articolo 1a dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sui biocidi (OBioc); c. pitture e lacche. 4 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti composti del mercurio nonché dei preparati contenenti tali composti del mercurio, se il loro contenuto in massa di mercurio è pari o superiore allo 0,01 per cento: a. acetato di fenilmercurio (n. CAS 62-38-4); b. propionato di fenilmercurio (n. CAS103-27-5); c. 2-etilesanoato di fenilmercurio (n. CAS13302-00-6);
4 RS 813.12
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d. ottanoato di fenilmercurio (n. CAS 13864-38-5); e. neodecanoato di fenilmercurio (n. CAS 26545-49-3). 5 È inoltre vietata l’immissione sul mercato di oggetti, se essi o i loro componenti contengono composti del mercurio di cui al capoverso 4 e il loro contenuto in massa di mercurio negli oggetti o in loro componenti è pari o superiore allo 0,01 per cento. 6 Per l’immissione sul mercato di batterie, imballaggi e componenti di imballaggi, veicoli e loro materiali e componenti, materiali legnosi nonché di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro pezzi di ricambio si applicano gli allegati 2.15- 2.18.
1.2 Impiego
È vietato l’impiego di: a. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti del mercurio e preparati mercuriali per la fabbricazione di sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio, nel- la misura in cui, fatti salvi il numero 2.1 capoversi 1–3 e il numero 3 capo- verso 3, non possono essere immessi sul mercato secondo il numero 1.1 ca- poversi 1–5; b. amalgama dentale, se per ragioni mediche è possibile preferire un altro ma- teriale da otturazione; c. mercurio (n. CAS 7439-97-6) nell’elettrolisi cloroalcalina; d. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti del mercurio e preparati mercuriali come sostanze ausiliari per sintesi chimiche su scala industriale.
2 Deroghe
2.1 Immissione sul mercato
1 I divieti di immissione sul mercato di strumenti di misurazione di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 non si applicano: a. agli sfigmomanometri impiegati come standard di riferimento per la conva- lida di sfigmomanometri esenti da mercurio; b. ai termometri destinati esclusivamente all’esecuzione di verifiche basate su norme che prescrivono l’impiego di termometri a mercurio; c. alle celle a punto triplo impiegate per la calibrazione di termometri a resi- stenza di platino; d. agli apparecchi che il 1° settembre 2015 superavano i 50 anni d’età e sono considerati oggetti d’antiquariato o beni culturali; e. agli apparecchi destinati a esposizioni pubbliche per scopi culturali e storici. 2 Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 3 lettera b non si applica agli scopi di ricerca e sviluppo.
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3 I divieti di immissione sul mercato di composti del mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 4 e di oggetti di cui al numero 1.1 capoverso 5 non si applicano all’immissione sul mercato per scopi di analisi e ricerca.
2.2 Impiego
1 Su domanda motivata, l’UFAM, d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pub-
blica (UFSP), può concedere deroghe temporanee al divieto di cui al numero 1.2 lettera d se: a. per motivi tecnici non è possibile utilizzare sostanze ausiliarie esenti da mer- curio; oppure b. l’impiego di queste sostanze ausiliarie non è finanziariamente sostenibile da un’impresa media ed economicamente sana del settore in questione; e c. la quantità di emissioni di mercurio nell’ambiente è ridotta al minimo e sono adottate le necessarie misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente.
2 Una domanda secondo il capoverso 1 deve contenere almeno i seguenti dati:
a. identità della sostanza ausiliaria contenente mercurio e indicazioni dell’im- piego per il quale se ne chiede l’autorizzazione; b. un bilancio del mercurio comprendente indicazioni in merito alla permanen- za del mercurio nell’ambiente e nei rifiuti; c. una valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente nonché le necessarie misure di protezione; d. un’analisi delle sostanze ausiliarie alternative esenti da mercurio e della fat- tibilità tecnica ed economica della sostituzione; e. una descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di rinunciare all’impiego di sostanze contenenti mercurio. 3 Il capoverso 1 non si applica all’impiego di mercurio (n. CAS 7439-97-6), compo- sti di mercurio e preparati mercuriali nella fabbricazione di acetaldeide e cloruro di vinile.
3 Disposizioni transitorie
1 Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera a non si applica agli strumenti di misurazione contenenti mercurio immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° settembre 2015. 2 Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera b non si applica all’immissione sul mercato di sfigmomanometri destinati ad analisi epidemiologiche non ancora concluse al 1° settembre 2015. 3 I divieti di cui al numero 1.1 capoversi 4 e 5 non si applicano ai composti del mercurio, ai preparati e agli oggetti contenenti composti del mercurio di cui al
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numero 1.1 capoverso 4 immessi sul mercato per la prima volta prima del 10 ottobre 2017.
4 Mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti del mercurio e preparati mercuriali pos-
sono essere ancora utilizzati senza l’autorizzazione di cui al numero 2.2 capoverso 1 fino al 31 dicembre 2017 come sostanze ausiliarie per sintesi chimiche su scala industriale se secondo lo stato della tecnica non è disponibile un sostituto senza sostanze ausiliarie esenti da mercurio e non sono utilizzate più sostanze ausiliarie contenenti mercurio di quanto sia necessario.
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Allegato 1.9 (art. 3)
Sostanze con effetti ignifughi
N. 2
2 Difenileteri bromati
Abrogato
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Allegato 1.10 (art. 3)
Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione
N. 1 cpv. 1
1 Divieto
1 Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui
all’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/20065 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia deter- minante di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/20086.
5 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 317/2014, GU L 93 del 28.3.2014, pag. 24.
6 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/491, GU L 78 del 24.3.2015, pag. 12.
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Allegato 1.14 (art. 3)
N. 2.3 cpv. 1
2.3 Deroghe
1 I divieti di cui al numero 2.2 lettere a e b non si applicano agli scopi di ricerca e sviluppo.
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Allegato 1.17 (art. 3)
Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006
N. 2 cpv. 1 lett. a, k e l, nonché cpv. 3, 4bis e 8
2 Deroghe
1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano all’impiego:
a. come prodotto intermedio secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera j dell’ordinanza del 5 giugno 20157 sui prodotti chimici (OPChim); k. di sostanze presenti in preparati la cui concentrazione è inferiore allo 0,1 per cento in massa e incluse nell’elenco di cui al numero 5 sulla base dell’articolo 57 lettere d, e o f del regolamento (CE) n. 1907/20068; l. di sostanze presenti in preparati la cui concentrazione è inferiore ai valori soglia di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/20089 che determinano la classificazione del preparato come pericoloso e incluse nell’elenco di cui al numero 5 non sulla base dell’articolo 57 lettere d, e o f del regolamento (CE) n. 1907/2006.
3 Conformemente all’articolo 77 OPChim, su richiesta dell’organo di notifica
l’importatore deve presentare il fascicolo relativo all’autorizzazione inoltrato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nella misura in cui possa procurarselo con un onere sopportabile. 4bis D’intesa con gli organi di valutazione dell’UFAM, dell’UFSP e della SECO, l’organo di notifica può rinunciare, ove appropriato, a presentare determinate infor- mazioni ai sensi del capoverso 4. 8 L’organo di notifica pubblica, nel rispetto dell’articolo 73 OPChim, nel suo sito Internet informazioni sugli impieghi previsti delle sostanze e fissa un termine entro il quale gli ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative.
7 RS 813.11
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa al titolo del presente allegato.
9 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/491, GU L 78 del 24.3.2015, pag. 12.
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N. 5 cpv. 1 e 2
5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie
1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione» con le disposizioni ivi previste.
N. di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registrazione alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione
3. Abrogato Abrogato Abrogato Abrogato Abrogato
2 L’UFAM, d’intesa con l’UFSP e la SECO, adegua le disposizioni di cui al capo-
verso 1. Nel far questo tiene conto delle modifiche dell’allegato XIV al regolamento (CE) n. 1907/200610 e delle registrazioni nell’allegato 3 OPChim.
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa al titolo di questo allegato.
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Allegato 2.1 (art. 3)
Detersivi per tessili
N. 3 cpv. 3bis–4bis
3 Etichettatura particolare
3bis Se esiste una definizione INCI11, i conservanti devono essere indicati secondo tale definizione.
4 Se sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 67
oppure da 69 a 92 nella colonna a dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/200912 sono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, esse devono essere indicate secondo la nomenclatura contemplata nel regolamento. 4bis Per i detersivi per tessili occorre indicare il nome del prodotto nonché il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Se il detersivo per tessili è impor- tato da uno Stato membro dello SEE è possibile indicare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del responsabile per la prima immissione sul mercato nello SEE. Ciò non si applica all’importazione di detersivi per tessili pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 giugno 201513 sui prodotti chimici (OPChim) che sono destinati al grande pubblico.
N. 5 cpv. 1
5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti
1 Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato detersivi per tessili fornisco- no all’organo di notifica (art. 77 OPChim) e all’autorità cantonale competente per l’esecuzione secondo l’articolo 13 una scheda dei dati relativi agli ingredienti.
11 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.
12 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014, GU L 107 del 10.4.2014, pag. 5. 13 RS 813.11
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Allegato 2.2 (art. 3)
Prodotti di pulizia e disodorizzanti
N. 2 cpv. 4 e 5
2 Divieti
4 Disodorizzanti e deodoranti per l’ambiente, destinati all’uso in gabinetti, economie domestiche private, uffici e altri ambienti interni accessibili al pubblico, non pos- sono essere immessi sul mercato se il loro contenuto in massa di 1,4 diclorobenzene (n. CAS 106-46-7) è pari o superiore all’1 per cento.
5 L’impiego di 1,4-diclorobenzene per scopi di cui al capoverso 4 è vietato.
N. 3 cpv. 3bis–4bis
3 Etichettatura particolare
3bis Se esiste una definizione INCI,14 i conservanti devono essere indicati secondo tale definizione.
4 Se sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 67,
oppure da 69 a 92 nella colonna a dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/200915 sono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, esse devono essere indicate secondo la nomenclatura contemplata nel regolamento. 4bis Per i prodotti di pulizia occorre indicare il nome del prodotto nonché il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Se il prodotto di pulizia è impor- tato da uno Stato membro dello SEE è possibile indicare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono dell’operatore economico responsabile per la prima immissione sul mercato nello SEE. Ciò non si applica all’importazione di prodotti di pulizia pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 giugno 201516 sui prodotti chimici (OPChim) che sono destinati al grande pubblico.
N. 5 cpv. 1
5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti
1 Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti di pulizia forniscono all’organo di notifica (art. 77 OPChim) e all’autorità cantonale competente per l’esecuzione secondo l’articolo 13 una scheda dei dati relativi agli ingredienti.
14 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.
15 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014, GU L 107 del 10.4.2014, pag. 5. 16 RS 813.11
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Allegato 2.4 (art. 3)
N. 1.3 cpv. 5
1.3 Deroghe
5 L’organo di notifica (art. 77 dell’O del 5 giu. 201517 sui prodotti chimici) può concedere deroghe dal divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3. Tale decisione è presa d’intesa con i servizi di valutazione competenti definiti nell’articolo 52 OBioc.
N. 6
6 Deroghe per l’uso di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo
I divieti sanciti dal presente allegato non si applicano all’immissione sul mercato di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo.
17 RS 813.11
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Allegato 2.7 (art. 3)
Prodotti disgelanti
N. 2 lett. f
2 Fornitura
Non possono essere forniti prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da: f. melasse contenenti idrati di carbonio provenienti dalla produzione di zuc- chero e prodotti simili provenienti da altri processi.
N. 3.1 cpv. 2-4
3.1 Limitazioni
2 I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettere b, c oppure e possono essere impiegati soltanto negli aerodromi. 3 I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettera d possono essere impiegati soltanto negli aerodromi e su strade pedonali confinanti con aree verdi. 4 I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettera f possono essere impiegati soltanto come additivi per salamoie e unicamente: a. sulle strade nazionali, se:
1. lo spargimento della salamoia è effettuato meccanicamente con la tec-
nica della salamoia o del sale umido, e
2. il carbonio organico disciolto (DOC) è facilmente biodegradabile e il
suo contenuto in massa non supera i 20 grammi per chilogrammo di sa- lamoia in caso di utilizzo della tecnica della salamoia e i 10 grammi per chilogrammo di sale umido nel caso di utilizzo della tecnica del sale umido; b. su altre aree di traffico, se:
1. lo spargimento della salamoia è effettuato meccanicamente con la tec-
nica del sale umido, e
2. il carbonio organico disciolto (DOC) è facilmente biodegradabile e il
suo contenuto in massa non supera i 10 grammi per chilogrammo di sale umido.
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N. 3.3, rubrica nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. b
3.3 Impiego per il servizio invernale sulle strade pubbliche
2 Per il servizio invernale sulle strade pubbliche i prodotti disgelanti possono essere impiegati: b. a titolo preventivo, solo in caso di condizioni meteorologiche critiche e solo sulle strade nazionali nonché in luoghi esposti.
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Allegato 2.8 (art. 3)
Pitture e lacche
N. 3 cpv. 3
3 Deroghe
3 Fatto salvo l’allegato 2.16 numeri 5 e 7 capoversi 2 e 3 nonché l’allegato 2.18 numeri 3 e 8, il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica neppure all’immissione sul mercato di veicoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché ai componenti di questi veicoli e apparecchiature trattati con queste pitture o lacche.
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Allegato 2.9 (art. 3)
Materie plastiche, loro monomeri e additivi
N. 2 cpv. 1 lett. ebis e 1bis, nota a piè di pagina
2 Divieti
1 Sono vietati:
ebis l’immissione sul mercato di oggetti composti interamente o parzialmente di materie plastiche contenenti oltre 1 mg di un idrocarburo policiclico aroma- tico di cui alla lettera d numero 2, per chilogrammo di materia plastica se:
1. gli oggetti sono destinati al grande pubblico, e
2. nell’impiego normale o ragionevolmente prevedibile di un oggetto, un
suo componente contenente un idrocarburo policiclico aromatico entra in contatto direttamente, per un periodo prolungato o per ripetuti perio- di brevi, con la pelle o con la cavità orale delle persone. Ciò vale in par- ticolare per: – attrezzature sportive come biciclette, mazze da golf, racchette – elettrodomestici, carrelli provvisti di ruote, girelli e deambulatori – utensili per uso privato – abbigliamento, scarpe, guanti e abbigliamento sportivo, nonché – orologi da polso, bracciali, maschere, fasce per la fronte; 1bis I metodi di verifica e di analisi per la determinazione dei valori limite di cui al capoverso 1 lettere d ed e si fondano sull’allegato XVII voce 50 del regolamento (CE) n. 1907/200618.
N. 6 cpv. 5
6 Disposizioni transitorie
5 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera ebis non si applica agli oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° settembre 2016.
18 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la re- strizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le so- stanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione n. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 326/2015, GU L 58 del 3.3.2015, pag. 43.
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Allegato 2.10 (art. 3)
Prodotti refrigeranti
N. 1 cpv. 4
1 Definizioni
4 Un impianto è costituito da tutti i circuiti del prodotto refrigerante destinati allo stesso impiego di refrigerazione; esso può essere composto da una o più macchine frigorifere. Il termine «macchina frigorifera» designa un sistema compatto di gene- razione di freddo con uno o più circuiti del prodotto refrigerante.
N. 2.1 cpv. 3 lett. a n. 2, b n. 3 e 4
2.1 Divieti
3 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria: a. impianti di climatizzazione per:
2. refrigerazione e riscaldamento mediante sistemi con portata variabile di
refrigerante (VRF) o volume di refrigerante variabile (VRV) con oltre
40 unità di vaporizzazione o una potenza raffreddamento superiore a
80 kW,
b. impianti per la refrigerazione commerciale per:
3. il freddo negativo con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW,
se il freddo negativo può essere combinato con un freddo positivo,
4. il freddo positivo, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato
presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2500;
2.2 Deroghe
3bis I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 non si applicano agli impianti in cascata con temperature di evaporazione inferiori a – 50°C se: a. secondo lo stato della tecnica non è disponibile un sostituto; e b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per ridurre gli effetti sul clima.
5 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere per un determinato impianto una
deroga al divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se:
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a. secondo lo stato della tecnica non è possibile rispettare le norme 3:2008+A1:201219 senza impiegare un prodotto refrigerante stabile nell’aria;
6 D’intesa con la SECO, l’UFAM può adeguare di conseguenza il capoverso 5
lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.
2.2bis Obblighi del gestore e obblighi di informazione relativi alle deroghe
1 Un impianto che può essere immesso sul mercato solo se è stata concessa una
deroga secondo il numero 2.2 capoverso 5, può essere messo in esercizio unicamen- te se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell’esistenza di tale deroga. 2 Chi immette sul mercato un tale impianto deve mettere a disposizione del gestore gratuitamente una copia della deroga.
N. 2.3 cpv. 2
2.3 Riduzione della quantità di prodotto refrigerante
2 I condensatori raffreddati ad aria sono vietati per:
a. gli impianti che contengono un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 4000; b. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW, se per kW di potenza di raffreddamento contengono:
1. oltre 0,18 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un poten-
ziale di effetto serra superiore a 1900;
2. oltre 0,4 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenzia-
le di effetto pari o inferiore a 1900, c. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW dotati di un dispositivo per il recupero del calore residuo, se per kW di potenza di raf- freddamento contengono:
1. oltre 0,22 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un poten-
ziale di effetto serra superiore a 1900,
2. oltre 0,48 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un poten-
ziale di effetto serra pari o inferiore a 1900; d. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW utilizzati nel contempo per riscaldare e raffreddare e dotati di almeno due scambiatori di calore dell’aria, se per kW di potenza di raffreddamento contengono oltre
19 Le norme sono disponibili presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürgli- str. 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). Possono essere consultate presso l’UFAM, Wor- blenthalstr. 68, 3063 Ittigen.
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0,37 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di ef- fetto serra superiore a 1900.
N. 3.2.2
3.2.2 Deroghe
1 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee al divieto di
cui al numero 3.2.1 per clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati se: a. ragioni tecniche, aziendali ed economiche impediscono il rispetto del divieto entro i termini previsti; b. il richiedente ha acquistato prima del 1° gennaio 2015 la quantità di prodotto refrigerante contenente clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati prevista per l’eventuale ricarica.
2 Una deroga di cui al numero 1 è valida al massimo fino al 30 giugno 2016.
3 Qualora sia necessario per la sicurezza di una centrale nucleare o di un altro
impianto complesso, la deroga può essere prorogata oltre il 30 giugno 2016.
N. 5 cpv. 2 lett. b, 4 e 5
5 Obbligo di notifica
2 Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:
b. il tipo, l’ubicazione e la potenza di raffreddamento dell’impianto;
4 L’UFAM fissa un numero per ciascun impianto e lo comunica alla persona sogget-
ta all’obbligo di notifica che ha messo o mette in esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria. 5 La persona soggetta all’obbligo di notifica deve apporre sull’impianto, in modo immediatamente visibile, ben leggibile e permanente, il numero comunicato dall’UFAM.
N. 7
7 Disposizioni transitorie
1 Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005. 2 Se per l’allestimento di un impianto stazionario contenente oltre 3 kg di prodotto refrigerante stabile nell’aria è stata concessa un’autorizzazione prima del 1° dicem- bre 2013 secondo il numero 3.3 della versione del 18 maggio 200520, l’impianto può essere allestito solo entro il 31 dicembre 2016.
20 RU 2005 2917
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Allegato 2.11 (art. 3)
Prodotti estinguenti
N. 3
3 Esportazione
3.1 Divieti
È vietata l’esportazione di: a. prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono; b. rifiuti di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono; e c. oggetti e impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che im- poveriscono lo strato di ozono.
3.2 Deroghe
1 I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono nonché gli oggetti e gli impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati per l’uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è suffi- cientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono. 2 I rifiuti di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati soltanto se sono destinati a essere resi innocui, a essere smaltiti o a essere reimportati dopo il trattamento.
3.3 Autorizzazione d’esportazione
1 Chi intende esportare prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg deve presentare all’UFAM una domanda di autoriz- zazione d’esportazione.
2 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. il nome e l’indirizzo dell’importatore estero; c. per ogni prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono da espor- tare:
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1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198621 sulla
tariffa delle dogane (LTD),
3. il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4. la quantità prevista per l’esportazione in chilogrammi,
5. la conferma di cui al capoverso 3 lettera b.
3 Un’autorizzazione d’esportazione è concessa se:
a. l’esportazione è effettuata verso Stati che si attengono alle disposizioni ap- provate dalla Svizzera22 del Protocollo di Montreal del 16 settembre 198723 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e alle sue modifiche del 29 giugno 199024, 25 novembre 199225, 17 settembre 199726 e 3 dicembre
199927 (Protocollo di Montreal); e
b. il destinatario conferma all’esportatore che impiegherà il prodotto estinguen- te esclusivamente per uno degli impieghi di cui al numero 3.2 capoverso 1 per i quali lo stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi non conosce alternative nel Paese destinatario. Nella conferma devono figurare indicazioni sull’ubicazione, sul tipo e sull’impiego dell’impianto nel quale il prodotto estinguente sarà utilizzato. 4 L’UFAM può esigere ulteriori indicazioni sulla provenienza e sulla destinazione del prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono. Esso decide sulla domanda completa entro due mesi. 5 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve esibire l’autorizzazione d’esportazione al momento della dichiara- zione doganale. 6 L’esportatore deve conservare l’autorizzazione d’esportazione per un periodo di cinque anni dall’esportazione del prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono.
N. 7 cpv. 3
7 Obbligo di notifica
3 Chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve comu- nicare all’UFAM la quantità esportata al più tardi al momento dell’esportazione.
21 RS 632.10 22 L’elenco degli Stati può essere consultato nel sito Internet dell’UFAM all’indirizzo www.bafu.admin.ch > Prodotti chimici > Disposizioni e procedure. 23 RS 0.814.021 24 RS 0.814.021.1 25 RS 0.814.021.2 26 RS 0.814.021.3 27 RS 0.814.021.4
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Allegato 2.15 (art. 3)
Pile
N. 3 cpv. 1 e 2 lett. c
3 Deroghe
1 Abrogato
2 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile portatili destinate all’impiego in: c. abrogata
N. 6.1 cpv. 3
6.1 Obbligo della tassa
3 Su domanda, l’organizzazione esenta dall’obbligo della tassa i fabbricanti di pile per autovetture e di pile industriali nonché di veicoli e di apparecchiature che con- tengono pile per autovetture e pile industriali, se essi: a. nell’ambito di una soluzione per settore o grazie a particolari situazioni del mercato garantiscono uno smaltimento delle pile rispettoso dell’ambiente e la copertura di tutti i costi di smaltimento; e b. forniscono un adeguato contributo ai costi sostenuti dall’organizzazione per l’esenzione dall’obbligo della tassa e la notifica di cui al numero 6.3 capo- verso 2.
N. 6.2
6.2 Ammontare della tassa
1 L’ammontare della tassa è fissato sulla base dei costi presumibili delle attività di cui al numero 6.5. Esso varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile soggette a tassa, ma almeno a 0,03 franchi per pila. 2 Il DATEC fissa l’ammontare della tassa, lo riesamina ogni anno e lo adegua se del caso.
N. 6.3 cpv. 2
6.3 Obbligo di notifica
2I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dall’obbligo della tassa devono notificare ogni anno, entro il 31 marzo, all’organiz- zazione la quantità di pile immessa sul mercato durante l’anno precedente indicando i tipi e il loro tenore di sostanze nocive. L’organizzazione mette a loro disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica. Essa trasmette all’UFAM le notifiche inoltrate, secondo le prescrizioni emanate da quest’ultimo.
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N. 7 rubrica, cpv.1 e 1bis
7 Disposizioni transitorie
1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:
a. alle minipile con un contenuto massimo di mercurio di 20 g per kg che non sono contenute in apparecchi, se sono state immesse sul mercato per la pri- ma volta prima del 1° marzo 2016; b. alle minipile con un contenuto massimo di mercurio di 20 g per kg che sono contenute in apparecchi immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2016. 1bis Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica:
a. alle pile portatili destinate all’impiego in apparecchi elettrici a batteria che possono essere tenuti in mano per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio, comprese quelle contenute in tali apparecchi elettrici, se le pile sono state immesse sul mercato per la prima volta prima del 31 dicem- bre 2016; b. alle altre pile portatili, se:
1. non sono contenute in apparecchi e sono state immesse sul mercato per
la prima volta prima del 1° febbraio 2011;
2. sono contenute in apparecchi immessi sul mercato per la prima volta
prima del 1° febbraio 2011.
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Allegato 2.16 (art. 3)
Disposizioni particolari concernenti i metalli
1bis Cromo(VI) nei prodotti in pelle
1.1 bis Definizione
Sono considerati prodotti in pelle contenenti cromo gli oggetti fabbricati interamente o parzialmente in pelle, se il loro tenore in cromo(VI) è pari o superiore allo 0,0003 per cento in massa del peso a secco della pelle.
1.2bis Divieto È vietata l’immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo che vengo- no in contatto con la pelle.
N. 3 cpv. 5
3 Cadmio in oggetti zincati
5 Per l’immissione sul mercato di materiali e componenti per veicoli, veicoli nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi pezzi di ricambio contenenti componenti zincati si applicano i numeri 5, 7 capoversi 2 e 3 nonché l’allegato 2.18.
N. 5.1
5.1 Definizioni
Sono considerati veicoli le automobili e i veicoli utilitari secondo la direttiva 2000/53/CE28 appartenenti alle categorie M1 o N1 dell’allegato II parte A numero 1 della direttiva 2007/46/CE29.
28 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, versione secondo GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. 29 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento 2015/45/UE, GU L 9 del 15.1.2015, pag. 1.
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N. 5.3
5.3 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:
a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE30, alle condizioni specificate nel presente allegato; b. ai pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° agosto 2006 sul mercato, ad eccezione di:
1. pesi equilibratori,
2. spazzole di carbone,
3. guarnizioni dei freni.
2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che contengono materiali o componenti i quali, secondo il capoverso 1 lettera a, possono essere immessi sul mercato.
N. 5.4
5.4 Etichettatura particolare
I materiali e i componenti per veicoli devono essere etichettati o resi identificabili in con altri mezzi appropriati conformemente all’allegato II della direttiva
N. 5.5 cpv. 1 e 2
5.5 Adeguamento delle eccezioni ed etichettatura
1 D’intesa con l’UFSP, l’UFAM può adeguare i numeri 5.3 capoverso 1, 5.4 e 7
capoverso 2 alla versione vigente dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE32. 2 Se nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE è specificato per un materiale o un componente originale un termine di scadenza antecedente il 1° agosto 2006, per la loro immissione sul mercato come pezzi di ricambio si applica la disposizione di cui al numero 5.3 capoverso 1 lettera b.
N. 7
7 Disposizioni transitorie
1 Il divieto di cui al numero 1.2bis non si applica all’immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo forniti ai consumatori finali per la prima volta prima del 1° settembre 2016.
30 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/28/UE, GU L 135 del 22.5.2013, pag. 14.
31 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 5.3 cpv. 1.
32 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 5.3 cpv. 1.
O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2015
2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica ai materiali e componenti per veicoli, se sono elencati nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE33 e se sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro i termini e alle condizioni menzio- nati in tale allegato. 3 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che sono stati immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che contengono materiali o componenti che possono essere immessi sul mercato secondo il capoverso 2.
33 Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 5.3 cpv. 1.
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Allegato 2.18 (art. 3)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
N. 3 cpv. 1 lett. c
3 Deroghe
1 Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano:
c. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cavi e le parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE34 per le applicazioni ivi riportate.
34 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delega- ta 2015/574/UE, GU L 94 del 10.4.2015, pag. 6.