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AS 2015 2439

AS 2015 2439

Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)

Modifica del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sui revisori del 22 agosto 20071 è modificata come segue:

Art. 9a Abilitazione di imprese di revisione con sede all’estero 1 Le imprese di revisione con sede all’estero sono abilitate quali imprese di revisione sotto sorveglianza statale se: a. soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9 LSR o condizioni equivalenti; e b. garantiscono l’adempimento degli obblighi d’informazione e di notificazione nonché l’accesso ai propri locali all’autorità di sorveglianza svizzera. 2 Le imprese di revisione estere che forniscono servizi di revisione in base al diritto svizzero a società svizzere di interesse pubblico sottostanno alla sorveglianza dell’autorità svizzera.

Art. 10 Riconoscimento di autorità di sorveglianza estere 1 Per il riconoscimento di autorità di sorveglianza estere equivalenti, ci si può basare sul riconoscimento concesso da altri Stati o da organi internazionali e sulla garanzia di reciprocità. 2 Le autorità estere di sorveglianza dei revisori riconosciute secondo l’articolo 8 capoverso 2 LSR sono elencate nell’allegato 2. 3 Per motivi gravi, l’autorità di sorveglianza può collaborare con l’autorità di sor- veglianza estera riconosciuta anche quando per l’impresa di revisione estera l’obbligo d’abilitazione viene a cadere secondo l’articolo 8 capoverso 2 LSR.

Art. 10a Imprese di revisione per le quali l’obbligo d’abilitazione viene a cadere secondo l’articolo 8 capoverso 2 LSR 1 Le imprese di revisione con sede all’estero che forniscono servizi di revisione a società di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a LSR e sottostanno ad un’autorità di sorveglianza estera riconosciuta dal Consiglio federale devono annunciarsi all’auto-

1 RS 221.302.3

2015-0254 2439

O sui revisori RU 2015

rità di sorveglianza svizzera immediatamente dopo la quotazione del titolo di parte- cipazione in una borsa svizzera. 2 L’autorità di sorveglianza pubblica un elenco delle imprese di revisione che si sono annunciate indicando: a. nome e indirizzo della competente autorità di sorveglianza estera; b. eventualmente il numero estero di abilitazione o di registrazione. 3 Non appena l’abilitazione estera viene a cadere, l’impresa di revisione lo notifica all’autorità di sorveglianza. L’impresa di revisione necessita di un’abilitazione in Svizzera ed è cancellata dall’elenco di cui al capoverso 2.

Art. 13 cpv. 2 Abrogato

Art. 20 lett. j Abrogata

Art. 51b Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2015 Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a LSR i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio

2015 e per le quali l’obbligo d’abilitazione viene a cadere devono annunciarsi

all’autorità di sorveglianza entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2015.

Art. 52 cpv. 2 2 L’articolo 10 capoverso 1 entra in vigore il 1° ottobre 2015. L’articolo 13 capo- verso 2 e l’articolo 20 lettera j della versione del 22 agosto 20072 non entrano in vigore.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

2 RU 2007 3989

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 2 (art. 10 cpv. 2)

Elenco delle autorità estere di sorveglianza dei revisori riconosciute

Chambre de renvoi et de mise en état (CRME/KVI) Belgio Commission for Public Oversight of Statutory Auditors (CPOSA) Bulgaria Danish Business Authority (DBA) incl., Danish Supervisory Danimarca Authority on Audit (DSAA) and Danish Disciplinary Board on Auditors (DDBA) Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) Germania Auditing Board of the Central Chamber of Commerce (AB3C) Finlandia Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) Francia Financial Reporting Council (FRC) Gran Bretagna Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority (IAASA) Irlanda Public Auditors Oversight Board (PAOB) Islanda Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) Italia Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board Giappone (CPAAOB) Canadian Public Accountability Board (CPAB) Canada Croatian Audit Public Oversight Committee Croazia Ministry of Finance, Department of Taxes Administration and Lettonia Accounting Policy, Audit Oversight Commission Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) Liechtenstein Authority of Audit and Accounting (AAA) Lituania Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Lussemburgo Ministry of Finance, The Economy & Investment Malta Netherlands Authority For the Financial Markets (AFM) Paesi Bassi Finanstilsynet Norvegia Qualitätskontrollbehörde für Abschlussprüfer und Austria Prüfungsgesellschaften (QKB) Audit Oversight Commission (AOC) Polonia Conselho Nacional de Supervisao de Auditoria (CNSA) Portogallo Consiliul Pentru Supravegherea În Interes Public A Profesiei Romania Contabile (CSIPPC) Supervisory Board of Public Accountants Svezia

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Agency for Public Oversight of Auditing Slovenia Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (UDVA) Slovacchia Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) Spagna Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA) Sudafrica Audit Public Oversight Council Repubblica Ceca Auditors’ Public Oversight Committee Ungheria Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) Stati Uniti d’America

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