AS 2015 2451
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 24 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Art. 3 cpv. 3 3 I conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi non devono abban- donare il dispositivo di guida.
Art. 3b Porto del casco (art. 57 cpv. 5 LCStr) 1 I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di qua- dricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione.
2 L’obbligo di portare il casco non è applicabile:
a. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velo- cità non supera 25 km/h; b. alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera
25 km/h;
c. alle persone in cabine chiuse; d. alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; e. alle persone su veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di
20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita;
f. ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; g. ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate (art. 18 lett. c OETV2.
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Norme della circolazione stradale. O RU 2015
3 Devono essere portati i seguenti caschi di protezione:
a. motoveicoli con o senza carrozzino laterale, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori: un casco di protezione omologato conformemente al regolamento UNECE n. 22 nella versione secondo l’allegato 2 OETV; b. slitte a motore: un casco di protezione di cui alla lettera a o un casco per sport sulla neve omologato conformemente alle norme EN 10773 o EN 10784; c. veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure superiore a 25 km/h fino a un massimo di 45 km/h in caso di pedalata assistita: un casco per ciclisti omologato secondo la norma EN 1078.
Art. 4 cpv. 4 nonché 7 cpv. 1 e 4 Abrogati
Art. 8 cpv. 4 4 Se veicoli a motore a ruote simmetriche e velocipedi utilizzano la medesima corsia, i veicoli a motore devono circolare a sinistra e i velocipedi a destra. I ciclisti posso- no derogare all’obbligo di circolare a destra: a. sulle corsie che permettono di svoltare a sinistra; b. sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali, a differenza del restante traffico, i velocipedi sono autorizzati dalla demarcazione (art. 74a cpv. 7 lett. e OSStr5) a proseguire dritto.
Art. 16 cpv. 2 2 Se indispensabile per lasciare immediatamente libera la carreggiata, i conducenti devono spostarsi sul marciapiede, con la necessaria prudenza.
Art. 17 cpv. 3 3 Su lunghi tratti la retromarcia è consentita soltanto se non è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.
3 EN 1077, Helme für alpine Skiläufer und für Snowboarder, edizione 2007-11. La norma può essere richiesta all’Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29,
8400 Winterthur, www.snv.ch.
4 EN 1078, Helme für Radfahrer und für Benutzer von Skateboards und Rollschuhen,
edizione 2013-01. La norma può essere richiesta all’Associazione Svizzera di Normaliz- zazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch. 5 RS 741.21
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Art. 18 cpv. 3 3 A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati.
Art. 19 cpv. 2 lett. e
2 Il parcheggio è vietato:
e. a meno di 20 m dai passaggi a livello;
Art. 20 cpv. 2 Abrogato
Art. 23 cpv. 2, 4 e 5
2 Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato al margine della carreggiata
appena un veicolo, per motivi impellenti, è lasciato in sosta sulla carreggiata contra- riamente alle prescrizioni come pure per segnalare un veicolo in sosta sulla corsia di emergenza. Il segnale deve essere collocato dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso e, sulle strade a traffico rapido, ad almeno 100 m e, se il veicolo è in sosta su una corsia di emergenza, sul margine destro di questa. Non è necessario collocare il segnale di veicolo fermo in caso di fermata d’emergenza in uno spiazzo con segnale di posto di fermata per veicoli in panne (4.16).
4 e 5 Abrogati
Art. 24 cpv. 1 e 2
1 Abrogato
2 I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con ruote o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono, però, attraversarli a passo d’uomo.
Art. 25 cpv. 5 5 I veicoli non devono fermarsi sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada né a meno di 1.50 metri dalla rotaia più vicina.
Art. 26 Abrogato
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Art. 36 cpv. 6 6 Sulle autostrade ad almeno tre corsie nello stesso senso, la corsia esterna sinistra può essere utilizzata soltanto da veicoli a motore che sono autorizzati a circolare ad oltre 100 km/h.
Art. 38 cpv. 2 Abrogato
Art. 39 cpv. 1
1 Nelle gallerie è vietato fare retromarcia e invertire il senso di marcia.
Art. 40 cpv. 2 2 I pedoni possono usare la ciclopista dove mancano i marciapiedi e le strade pedo- nali.
Art. 41b cpv. 3 3 Nelle aree con percorso rotatorio obbligato i ciclisti possono derogare dall’obbligo di circolare a destra.
Art. 47 cpv. 4 e 6, 48 cpv. 2, 49 nonché 54 cpv. 3 Abrogati
Art. 57 cpv. 1 1 Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano conformi alle prescri- zioni e che il veicolo sia provvisto dei necessari accessori, come il segnale di veicolo fermo.
Art. 58 cpv. 2 e 5 2 Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di giorno con banderuole o pannelli e di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigo- no con luci o catarifrangenti di colore bianco, davanti, e rosso, di dietro; i catarifran- genti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. Deve essere contrasse- gnata chiaramente anche l’estremità di carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 metro dal veicolo. 5 I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di almeno 100 m.
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Art. 59 Protezione della carreggiata (art. 29 LCStr)
Il conducente di un veicolo deve evitare di sporcare la carreggiata in qualsiasi modo. La carreggiata che sia stata sporcata deve essere segnalata agli altri utenti della strada e pulita rapidamente.
Art. 67 cpv. 6–8
6 e 7 Abrogati
8 I carichi per asse autorizzati ai sensi dei capoversi 2 e 3 possono essere superati al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combina- zioni di veicoli ai sensi dei capoversi 1 e 3.
Art. 68, rubrica, cpv. 1, 2 e 7 Rimorchi
1 I veicoli a motore e i velocipedi possono trainare un solo rimorchio.
2 Sono applicabili le seguenti eccezioni:
a. i carri industriali con motore possono trainare due rimorchi o, con autorizza- zione cantonale, tre rimorchi; b. i trattori industriali possono trainare due rimorchi industriali o due rimorchi agricoli; c. nel traffico locale l’autorità cantonale può autorizzare, per i veicoli della Confederazione, due rimorchi industriali. 7 I rimorchi trainati da velocipedi non possono superare, compreso il carico, 1,00 m di larghezza. Sul lato posteriore il carico può sporgere al massimo di 50 cm. Il peso effettivo non può superare 80 kg.
Art. 69 Abrogato
Art. 71 cpv. 2 e 3 2 L’autorità cantonale può consentire di rimorchiare a traino legna e simili, come anche di tirare sciatori nelle regioni di sport invernali.
3 Abrogato
Art. 73 cpv. 5 5 Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per la loro costruzione di 40 km/h.
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Art. 74 cpv. 2 e 4 2 I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di ungulati soltanto se autorizzati a tale scopo come da iscrizione nella licenza di circolazione. Le pareti sino all’altezza prescritta e il pavimento devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano giungere all’esterno. 4 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie e dell’ordinanza del 23 aprile 20087 sulla protezione degli animali.
Art. 75 Abrogato
Art. 82 cpv. 2 2 Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare nel contempo alcun altro veicolo. In casi giustificati, l’autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri trainino, al massimo, due rimorchi speciali e che veicoli a motore, ad eccezione dei motoveicoli, tranino, al massimo, due piccole casse mobili. Per gli espositori di fiere può autorizzare due rimorchi per una lunghezza complessiva massima della combinazione di veicoli di 30 m.
Art. 97 cpv. 1
1 L’USTRA può regolamentare dettagli tecnici ed emanare istruzioni concernenti
l’esecuzione della presente ordinanza. In singoli casi può concedere deroghe alle singole disposizioni, segnatamente circa l’uso dei veicoli.
Art. 98a Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2015 1 I caschi di protezione per conducenti di ciclomotori che erano ammessi secondo il diritto previgente possono essere ancora impiegati fino al 31 dicembre 2020. 2 Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettere b e c può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 12,00 t, purché non vengano superati i valori massimi indicati nella licenza di circolazione. 3 Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse autorizzato di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettera f può raggiunge- re fino al 31 dicembre 2022 al massimo 20,00 t, purché non vengano superati il carico massimo autorizzato di 10,00 t per ciascun asse e i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.
6 RS 916.401 7 RS 455.1
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
24 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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