AS 2015 2473
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 24 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 166 cpv. 2 Abrogato
Art. 210 cpv. 1 1 I rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori devono soddisfare soltanto le esi- genze dell’articolo 68 ONC2 e le prescrizioni seguenti.
Art. 222n Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2015 Le disposizioni dell’articolo 95 capoverso 2 concernenti i carichi ammessi sull’asse di autoveicoli si applicano, dal 1° gennaio 2023, ai veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° ottobre 1997.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
24 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova