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AS 2015 2475

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del 24 giugno 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Art. 12a cpv. 4 4 In caso di saturazione di una tratta, il gestore dell’infrastruttura esegue un’analisi della capacità nella quale stabilisce le cause della saturazione e presenta misure a breve e medio termine per porvi rimedio. Sottopone questa analisi della capacità all’UFT entro tre mesi dal giorno in cui la tratta è stata dichiarata saturata. Su richie- sta del gestore dell’infrastruttura l’UFT può dichiarare vincolanti per gli utenti le misure presentate nell’analisi della capacità.

Art. 19 Prezzo di base 1 Il prezzo di base per tutti i tipi di trasporto copre i costi marginali standard, tenuto conto dei diversi costi infrastrutturali che concernono la rete, della domanda e dell’impatto ambientale dei veicoli. 2 L’UFT stabilisce il prezzo di base per ogni categoria di tratta in base ai dati forniti dai gestori dell’infrastruttura e lo suddivide in base al principio di causalità dei costi secondo: a. i treni-chilometri (prezzo di base per traccia); b. il treno, in funzione dell’usura causata dai veicoli del treno (prezzo di base in funzione dell’usura).

3 Ilprezzo di base per traccia viene differenziato mediante l’applicazione dei

seguenti fattori di prezzo, supplementi e sconti: a. un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della domanda; b. un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità; c. un supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda;

1 RS 742.122

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Accesso alla rete ferroviaria. O RU 2015

d. supplementi e sconti relativi all’impatto ambientale stabiliti in funzione della qualità dei veicoli; e. uno sconto per corse effettuate su tratte equipaggiate con il sistema di con- trollo automatico della marcia dei treni ETCS; f. uno sconto per trazioni che permettono di ottenere un miglior grado di uti- lizzo della capacità di una tratta.

4 L’UFT stabilisce le trazioni e gli sconti di cui al capoverso 3 lettera f.

5 Può incaricare terzi di esaminare il calcolo dell’usura causata dai veicoli.

Art. 19a cpv. 2 lett. c e d, 5 lett. c e 6 2 Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità moltiplica il prezzo di base per: c. 0,7 per le tracce del traffico viaggiatori non concessionario, le corse a vuoto del traffico viaggiatori e le tracce del traffico merci (categoria C); d. 0,6 per le tracce (categoria D):

1. di treni di locomotive,

2. su cui, a pari velocità massima, il tempo di viaggio totale ha una durata

più lunga di almeno 15 minuti rispetto alla traccia più rapida,

3. di treni trattori e di treni merci locali nel traffico a carri singoli.

5 I supplementi e gli sconti relativi all’impatto ambientale stabiliti in funzione della qualità dei veicoli comprendono: c. uno sconto per veicoli poco rumorosi (buono insonorizzazione). 6 L’UFT può semplificare o stabilire forfettariamente i fattori di prezzo, i supple- menti e gli sconti applicabili alle corse su tratte a scartamento ridotto, sui tronchi di confine di cui all’allegato 2 o con veicoli storici.

Art. 19c, rubrica e cpv. 4 Sconto per il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS 4 Le domande vanno stilate per un anno civile e inoltrate all’UFT entro la fine di giugno dell’anno successivo. Se la domanda non è inoltrata entro il termine stabilito, il diritto allo sconto decade.

Art. 19d Rimunerazione in caso di disdetta 1 Qualora un’impresa di trasporto ferroviario rinunci in singoli giorni all’utilizza- zione di una traccia attribuitale in via definitiva, al posto del prezzo della traccia si applica una rimunerazione. Quest’ultima copre in particolare i costi amministrativi generati e contribuisce alla copertura dei costi fissi. 2 La rimunerazione in caso di disdetta corrisponde al prezzo di base per traccia di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere a–c moltiplicato per i seguenti fattori:

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Accesso alla rete ferroviaria. O RU 2015

a. 0,2 in caso di rinuncia con preavviso fino a 61 giorni; b. 0,5 in caso di rinuncia con preavviso fino a 31 giorni; c. 0,8 in caso di rinuncia entro le 17.00 del giorno precedente; d. 1 in caso di rinuncia dopo le 17.00 del giorno precedente; e. 2 in caso di rinuncia dopo la partenza del treno secondo orario. 3 Su tratte saturate (art. 12a) la rimunerazione in caso di disdetta si applica anche per la rinuncia a: a. tracce attribuite in via provvisoria, se tale attribuzione è avvenuta da almeno cinque giorni lavorativi; b. tracce ordinate, se l’ordinazione provoca conflitti per gli utenti e il gestore dell’infrastruttura ha informato gli utenti interessati da almeno cinque giorni lavorativi.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

24 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 2 (art. 19a cpv. 6)

Tronchi di confine

1. Basel Bad Bf – confine (– Weil am Rhein)

2. Basel Bad Bf – confine (– Basel Bad Rbf)

3. Basel Bad Bf – confine d’infrastruttura BEV/FFS – Basel SBB PB/RB

4. Basel Bad Bf – confine (– Grenzach)

5. Basel Bad Bf – confine (– Lörrach)

6. (Kreuzlingen –) confine d’infrastruttura FFS/BEV – confine (– Konstanz)

7. (Kreuzlingen Hafen –) confine d’infrastruttura FFS/BEV – confine (– Kon-

stanz)

8. Schaffhausen – confine (– Gottmadingen)

9. Schaffhausen – confine (– Erzingen [Baden])

10. St. Margrethen – confine (Austria)

11. Buchs SG – confine (Principato del Liechtenstein)

12. Basel SBB – Basel St. Johann – confine (Francia)

13. Vallorbe – confine (Francia)

14. Genève-La Praille – La Plaine – confine (Francia)

15. Genève-Cornavin – La Plaine – confine (Francia)

16. Chiasso Smistamento – confine (Italia)

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