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AS 2015 2479

Ordinanza sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica

Ordinanza sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica (OAFA)

del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 37b, capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin); in esecuzione degli articoli 103a e 103b LNA, ordina:

Art. 1 Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario 1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) concede, impiegando il prodotto dell’imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a cpv. 1 lett. c e 37f lett. e LUMin), aiuti finanziari per le seguenti istruzioni: a. pilota professionista (aereo ed elicottero):

1. pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATP),

2. pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR);

b. istruttore di volo (aereo ed elicottero):

1. istruttore di volo (FI),

2. istruttore di volo per voli strumentali (IRI),

3. istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI);

c. tecnico d’aeromobili. 2 Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati cui sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell’aviazione civile svizzera, determina- to empiricamente sulla base dei tre anni precedenti.

3 Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze

aeree.

RS 748.03

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Aiuti finanziari all’istruzione aeronautica. O RU 2015

Art. 2 Attitudine e selezione dei candidati

1 Possono candidarsi coloro che:

a. sono raccomandati da un’impresa aeronautica svizzera (impresa di trasporto aereo, scuola di volo o impresa di manutenzione) in vista di una successiva assunzione; b. soddisfano i requisiti legali d’ammissione all’istruzione.

2 Se il numero di candidati supera il fabbisogno, l’UFAC seleziona coloro che

offrono le migliori garanzie di concludere con successo l’istruzione e di fornire buone prestazioni lavorative. 3 Per l’istruzione di pilota professionista (art. 1 cpv. 1 lett. a), l’UFAC predilige i candidati che possiedono una raccomandazione senza restrizioni, basata sugli accer- tamenti svolti durante l’istruzione aeronautica preparatoria (SPHAIR). 4 Per le altre categorie professionali e per i piloti professionisti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 3, l’UFAC svolge i propri accertamenti o ne incarica terzi.

Art. 3 Centri di formazione 1 Un aiuto finanziario è concesso alle persone che seguono un’istruzione dispensata da un centro di formazione in Svizzera. 2 I centri di formazione devono garantire un’istruzione teorica e pratica completa di

elevata qualità. 3 I requisiti di cui al capoverso 2 sono presunti soddisfatti dai centri di formazione che dispongono di un certificato o di un’autorizzazione dell’UFAC per svolgere le loro attività. 4 Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un’istruzione dispensata da un centro di formazione all’estero, qualora: a. in Svizzera non esista un centro di formazione idoneo; e b. il centro di formazione soddisfi i requisiti di cui al capoverso 2.

Art. 4 Ammontare dell’aiuto finanziario 1 L’aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi d’istruzione computabili.

2 Sono considerati costi computabili i costi fatturati dal centro di formazione per l’attività di istruzione, compreso il materiale didattico, i costi per il noleggio dei velivoli scuola, dei simulatori o di apparecchi analoghi, nella misura in cui spetti al candidato sostenerli.

Art. 5 Obbligo di rimborso 1 Il candidato è tenuto a rimborsare all’UFAC l’ammontare dell’aiuto finanziario, qualora:

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a. interrompa la formazione senza motivo valido; oppure b. non inizi l’attività presso l’impresa che lo ha raccomandato entro 12 mesi dal superamento degli esami e non eserciti l’attività per almeno:

1. 150 ore entro tre anni, nel caso di un’istruzione di istruttore di volo,

2. il 60 per cento di un posto a tempo pieno durante almeno cinque anni,

nel caso di tutte le altre istruzioni.

2 L’impresa che raccomanda un candidato deve rimborsare all’UFAC l’ammontare

dell’aiuto finanziario se, per motivi a essa imputabili, non assume il candidato per la durata di cui al capoverso 1 lettera b. 3 Se motivi determinanti sono imputabili sia all’impresa che raccomanda un candi- dato sia a quest’ultimo, entrambi sono tenuti a rimborsare l’UFAC in maniera pro- porzionale alla loro parte di responsabilità.

4 L’UFAC determina l’ammontare dei rimborsi dovuti.

Art. 6 Domanda

1 Un aiuto finanziario è concesso solo su domanda del candidato.

2 La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all’UFAC al più tardi due mesi prima dell’inizio dell’istruzione.

3 Alla domanda devono essere allegati:

a. un preventivo definitivo dei costi d’istruzione computabili allestito dal cen- tro di formazione; b. tutti i documenti utili relativi al centro di formazione prescelto, qualora quest’ultimo non sia tenuto a disporre di un certificato o di un’autoriz- zazione dell’UFAC o si trovi all’estero (art. 3 cpv. 4); c. una conferma da parte della futura impresa d’impiego attestante che essa raccomanda il candidato e che si impegna a impiegare il candidato per la durata minima prevista dall’articolo 5 capoverso 1 lettera b; d. le raccomandazioni della procedura di selezione del programma SPHAIR o di un’impresa dell’aviazione, se disponibili.

4 Su richiesta del candidato, l’UFAC decide in via pregiudiziale se un centro di

formazione che non è tenuto a disporre di un certificato o di un’autorizzazione dell’UFAC o che si trova all’estero soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 capo- verso 4.

Art. 7 Decisione L’UFAC si pronuncia mediante decisione.

Art. 8 Presentazione delle fatture e pagamento 1 I candidati presentano all’UFAC le fatture parziali e totali relative ai costi di istru- zione computabili.

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2 La quota parte dei costi di istruzione computabili fatturati che è indicata nella decisione è versata per un periodo contabile, fino a concorrenza dell’importo mas- simo indicato nella decisione.

Art. 9 Attestato di istruzione e di assunzione 1 Il candidato presenta all’UFAC un attestato di istruzione. Se l’istruzione non è stata conclusa, ne espone i motivi all’UFAC.

2 L’impresa d’impiego deve presentare all’UFAC un certificato di assunzione del

candidato. Se l’assunzione non avviene o se il candidato lascia l’impresa prima del termine della durata minima prevista, l’impresa ne espone i motivi all’UFAC.

Art. 10 Disposizione transitoria I candidati che iniziano l’istruzione entro i due mesi successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza possono presentare la domanda entro questi due mesi.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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