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AS 2015 2509

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale

Concluso il 18 giugno 2015 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, di seguito denominati «gli Stati contraenti», nell’intento di facilitare la circolazione stradale transfrontaliera tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Sezione 1: Conducenti di veicoli

Art. 1 Competenza (1) L’ammissione delle persone alla circolazione stradale è di competenza dello Stato di domicilio. (2) L’ammissione delle persone non domiciliate in uno degli Stati contraenti spetta a quello dei due in cui la persona si trova prevalentemente.

Art. 2 Riconoscimento delle licenze di condurre (1) Le persone domiciliate in uno degli Stati contraenti sono autorizzate a condurre veicoli a motore sul territorio dell’altro Stato se sono titolari di una licenza di con- durre valida e hanno compiuto l’età minima richiesta da quest’ultimo. Tale licenza autorizza la guida di tutte le categorie di veicoli a motore per le quali è stata rilascia- ta. L’articolo 42 capoverso 3bis dell’ordinanza svizzera del 27 ottobre 19762 sull’ammissione alla circolazione (OAC CH) e l’articolo 39 capoverso 3a lettera b della corrispondente ordinanza del Liechtenstein del 1° agosto 19783 (OAC FL) non sono applicabili. (2) Le licenze di condurre ottenute eludendo le disposizioni svizzere o del Liechten- stein o le pertinenti direttive dell’Unione europea concernenti la patente di guida non possono essere utilizzate.

RS 0.741.531.951.4

1 Dal testo originale tedesco (AS 2015 2509).

2 RS 741.51 3 LR 741.51

2015-0414 2509

Circolazione stradale. Acc. con Liechtenstein RU 2015

Art. 3 Riconoscimento della licenza per allievo conducente (1) La licenza per allievo conducente rilasciata da uno degli Stati contraenti auto- rizza il titolare a effettuare esercitazioni di scuola guida sul territorio dell’altro Stato accompagnato da una persona autorizzata conformemente alle prescrizioni dello Stato di domicilio. (2) Per l’età minima si applicano le prescrizioni dello Stato contraente visitato.

Art. 4 Cambiamento di domicilio (1) Il titolare di una licenza di condurre rilasciata da uno degli Stati contraenti che trasferisce il proprio domicilio nell’altro Stato deve notificare il cambiamento entro

14 giorni alla nuova autorità competente, richiedendo contemporaneamente la

licenza di condurre del nuovo Stato di domicilio. La competenza passa alla nuova autorità a partire dalla data del trasferimento di domicilio. (2) La nuova autorità competente rilascia la licenza di condurre senza esame. Que- sta regola si applica anche nel caso in cui: a) pur essendo stata rilasciata da uno Stato terzo, la licenza di condurre presen- tata dal conducente è riconosciuta materialmente come licenza di condurre di uno degli Stati contraenti; b) il conducente è titolare di una licenza di condurre provvisoria. (3) La nuova autorità competente notifica il cambiamento di domicilio all’autorità precedentemente competente. (4) Il titolare di una licenza di condurre valida del Liechtenstein riceve la licenza di condurre svizzera definitiva. Per le categorie A o B, la licenza definitiva è rilasciata soltanto se al momento del trasferimento di domicilio in Svizzera la precedente licenza era valida da almeno un anno. Negli altri casi è rilasciata la licenza di con- durre svizzera in prova. Il periodo di prova decorre dal momento del rilascio della licenza svizzera. Tale periodo dura tre anni, meno il tempo intercorso tra il rilascio della licenza del Liechtenstein e il cambiamento di domicilio, ma al minimo un anno. Esso si applica a tutte le categorie e sottocategorie per le quali la licenza è stata rilasciata e alle altre categorie e sottocategorie ottenute durante la sua durata.

Art. 5 Divieto di far uso della licenza dell’altro Stato contraente In caso di infrazioni alle norme della circolazione stradale, le autorità svizzere applicano l’articolo 45 OAC CH4 nei confronti dei titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre del Liechtenstein, mentre le autorità del Liechtenstein applicano l’articolo 42 OAC FL5 nei confronti dei titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre svizzera.

4 RS 741.51 5 LR 741.51

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Sezione 2: Certificati di capacità

Art. 6 Riconoscimento reciproco I certificati di capacità sono reciprocamente riconosciuti.

Art. 7 Riconoscimento dei corsi di formazione continua (1) I centri di formazione continua e i corsi da questi offerti per la formazione continua di conducenti ammessi al trasporto di persone e merci su strada sono reci- procamente riconosciuti. (2) I corsi di formazione continua prescritti possono essere svolti anche nell’altro Stato contraente.

Art. 8 Cambiamento di domicilio (1) Il titolare di un certificato di capacità rilasciato da uno degli Stati contraenti che trasferisce il proprio domicilio nell’altro Stato deve notificare il cambiamento entro 14 giorni alla nuova autorità competente, richiedendo contemporaneamente il certi- ficato di capacità del nuovo Stato di domicilio. La competenza passa alla nuova autorità a partire dalla data del trasferimento di domicilio. (2) La nuova autorità competente rilascia il certificato di capacità senza esame. I corsi di formazione continua già frequentati sono accreditati.

Sezione 3: Maestri conducenti

Art. 9 Competenza L’autorità competente per l’ammissione alla circolazione dei maestri conducenti è quella designata all’articolo 1 numero 1 e all’articolo 4 numero 1 del presente Ac- cordo per la licenza di condurre.

Art. 10 Riconoscimento dell’abilitazione a maestro conducente I maestri conducenti possono esercitare la loro professione sul territorio dell’altro Stato contraente senza dover chiedere un’autorizzazione, purché si siano annunciati presso l’autorità di quest’ultimo. I maestri conducenti del Liechtenstein devono annunciarsi in ognuno dei Cantoni in cui intendono esercitare.

Art. 11 Vigilanza e provvedimenti (1) Le autorità degli Stati contraenti esercitano la vigilanza sui maestri conducenti attivi sul proprio territorio. (2) I fatti che possono giustificare l’adozione di un provvedimento devono essere segnalati all’autorità competente di cui all’articolo 9. Quest’ultima informa l’autorità segnalante in merito alle decisioni prese.

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(3) L’autorità incaricata della vigilanza può vietare l’uso dell’abilitazione a maestro conducente.

Art. 12 Formazione continua I corsi di formazione continua prescritti possono essere svolti anche nell’altro Stato contraente. Le autorità si informano reciprocamente in merito ai corsi frequentati dai maestri conducenti.

Art. 13 Cambiamento di domicilio (1) In caso di cambiamento di domicilio di un maestro conducente ai sensi dell’arti- colo 4 numero 1, l’abilitazione a maestro conducente rilasciata da uno Stato con- traente è sostituita con quella dell’altro Stato. (2) I corsi di formazione continua già frequentati sono accreditati.

Sezione 4: Immatricolazione dei veicoli

Art. 14 Riconoscimento dell’immatricolazione (1) Un veicolo stazionato sul territorio di uno Stato contraente può circolare con la licenza di circolazione e le targhe di controllo sul territorio dell’altro Stato contraen- te alle stesse condizioni dei veicoli ivi immatricolati; in particolare può essere utiliz- zato anche per effettuare trasporti interni. Il segno distintivo dello Stato di immatri- colazione non è necessario. (2) Per luogo di stazionamento si intende il luogo in cui il veicolo è generalmente parcheggiato durante la notte. Nei seguenti casi è considerato luogo di stazionamen- to il domicilio del detentore: a) se durante la settimana il veicolo è utilizzato sul territorio dello Stato con- traente in cui il detentore non è domiciliato e in media almeno due volte al mese è ricondotto per il fine settimana nello Stato di domicilio del detentore; b) se il veicolo è utilizzato per meno di nove mesi consecutivi sul territorio dello Stato contraente in cui il detentore non è domiciliato; c) se il veicolo è stazionato per un periodo di identica durata nello Stato di domicilio del detentore e sul territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 15 Cambio d’immatricolazione (1) Qualora il luogo di stazionamento di un veicolo immatricolato in uno Stato contraente sia trasferito nell’altro Stato contraente, il detentore deve annunciare tale trasferimento entro 14 giorni all’autorità competente dell’altro Stato contraente. Quest’ultima ammette il veicolo alla circolazione sulla base della vecchia licenza di circolazione, di un nuovo attestato di assicurazione e di eventuali documenti sup- plementari.

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(2) La nuova autorità competente spedisce la licenza di circolazione annullata e le targhe corrispondenti all’autorità precedentemente competente. Su richiesta, quest’ultima trasmette alla nuova autorità competente, in originale o copia autenti- cata, il rapporto di perizia del veicolo. Su richiesta, essa trasmette altresì il rapporto di collaudo dell’odocronografo o del dispositivo di limitazione della velocità even- tualmente presenti o una copia autenticata.

Sezione 5: Veicoli e trasporti speciali, divieti di circolazione

Art. 16 Veicoli e trasporti speciali Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 78–85 dell’ordinanza svizzera del 13 novembre 19626 sulle norme della circolazione stradale (ONC CH) e agli articoli 76–83 della corrispondente ordinanza del Liechtenstein del 1° agosto 19787 (ONC FL), le autorità competenti degli Stati contraenti possono rilasciare autoriz- zazioni per veicoli e trasporti speciali valide anche per l’altro Stato contraente. Per quanto attiene alla competenza (art. 79 ONC CH), il Principato del Liechtenstein è equiparato a un Cantone svizzero.

Art. 17 Divieto di circolare la notte e la domenica Se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 92 ONC CH8 e all’articolo 90 ONC FL9, le autorità competenti degli Stati contraenti possono rilasciare autorizza- zioni a circolare la notte e la domenica valide anche per l’altro Stato contraente. Per quanto attiene all’articolo 92 ONC CH, il Principato del Liechtenstein è equiparato a un Cantone svizzero.

Sezione 6: Registro dei certificati di ammissione alla circolazione

Art. 18 Collaborazione (1) Gli Stati contraenti collaborano nei seguenti ambiti: a) omologazione dei veicoli; b) immatricolazione; c) carte per odocronografo digitale; d) ammissione dei conducenti; e) misure amministrative.

6 RS 741.11 7 LR 741.11 8 RS 741.11 9 LR 741.11

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(2) Gli Stati contraenti possono disciplinare una collaborazione nell’ambito di altri registri della circolazione stradale nel protocollo del presente Accordo (art. 25), purché non riguardino dati personali degni di particolare protezione. (3) Il Principato del Liechtenstein partecipa alla gestione e all’utilizzo del registro svizzero dei certificati di ammissione alla circolazione (IVZ) in conformità con le disposizioni che seguono. (4) La legislazione federale svizzera sull’IVZ applicabile nel Principato del Liech- tenstein al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo è indicata nel Proto- collo di quest’ultimo. (5) Le competenti autorità del Principato del Liechtenstein, polizia nazionale e autorità di perseguimento penale incluse, hanno gli stessi diritti e doveri delle corri- spondenti autorità svizzere.

Art. 19 Spese (1) La Svizzera assume le spese di realizzazione, sviluppo e gestione del registro. (2) Il Principato del Liechtenstein assume gli oneri supplementari dovuti alle pro- prie specifiche esigenze.

Art. 20 Dati (1) Salvo disposizione contraria nel presente Accordo, la collaborazione è retta: a) per i dati forniti dalla Svizzera, dalla legge federale svizzera del 19 giugno

199210 sulla protezione dei dati;

b) per i dati forniti dal Liechtenstein, dalla legge del Principato del 14 marzo

200211 sulla protezione dei dati.

(2) L’Ufficio federale delle strade e il Controllo dei veicoli a motore del Principato del Liechtenstein (Motorfahrzeugkontrolle) possono inoltrare a Stati terzi i dati trasmessi da ciascuno Stato contraente alla controparte nell’ambito del presente Accordo, sempreché l’autorità competente dell’altro Stato contraente abbia dato il suo consenso scritto. (3) Il trattamento dei dati in altri registri è ammesso con il consenso scritto dell’autorità competente. (4) Con espressa autorizzazione della competente autorità del Liechtenstein, i dati da essa trasmessi all’IVZ svizzero possono essere messi a disposizione delle autorità svizzere per fini statistici o di ricerca.

10 RS 235.1 11 LR 235.1

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Sezione 7: Odocronografo, dispositivi di limitazione della velocità e apparecchi di rilevazione TTPCP

Art. 21 Rilascio di carte per odocronografo Il rilascio delle carte per odocronografo è di competenza all’Ufficio federale delle strade.

Art. 22 Riconoscimento delle officine, controlli di officina, rilascio di carte dell’officina L’Amministrazione federale delle dogane è competente per: a) il riconoscimento delle officine nell’ambito dell’installazione, del collaudo e della riparazione di odocronografi digitali e/o analogici, dispositivi di limi- tazione della velocità e apparecchi di rilevazione TTPCP; b) i controlli di officina corrispondenti; c) il rilascio di carte dell’officina.

Art. 23 Fatturazione e spese (1) L’Ufficio federale delle strade fattura gli emolumenti per il rilascio delle carte per odocronografo del Liechtenstein. (2) L’Ufficio federale delle strade riscuote gli emolumenti per tutte le carte per odocronografo. La riscossione degli importi dovuti per le carte del Liechtenstein e rimasti insoluti nonostante sollecito dell’Ufficio federale delle strade incombe al Controllo dei veicoli a motore del Principato.

Sezione 8: Disposizioni di attuazione

Art. 24 Autorità competenti Gli Stati contraenti si comunicano reciprocamente quali sono le autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo. Tali autorità comunicano direttamente tra loro.

Art. 25 Protocollo Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono le modalità di attuazione del presente Accordo mediante un Protocollo redatto simultaneamente all’Accordo. Il Protocollo costituisce parte integrante e inscindibile del presente Accordo.

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Art. 26 Commissione mista (1) Gli Stati contraenti istituiscono una Commissione mista incaricata di trattare le questioni derivanti dall’attuazione del presente Accordo. La Commissione è formata da rappresentanti delle autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti. (2) La Commissione è competente anche per le modifiche o le aggiunte al Proto- collo di cui all’articolo 25. (3) In caso di necessità, la Commissione si riunisce su richiesta di uno dei due Stati contraenti. Essa si riunisce alternativamente sul territorio dell’uno e dell’altro Stato contraente.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione di altri atti normativi Con l’entrata in vigore del presente Accordo sono abrogati: a) lo Scambio di note del 15 dicembre 197712 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul riconoscimento reciproco delle licenze di condurre e delle licenze di circolazione nonché sulle misure amministrative; e b) l’Accordo del 25 ottobre 200613 sotto forma di scambio di note tra il Consi- glio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concer- nente la partecipazione del Liechtenstein alla gestione e all’utilizzazione dei registri automatizzati svizzeri nel settore della circolazione stradale.

Art. 28 Entrata in vigore e validità (1) Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima nota diplomatica mediante la quale gli Stati contraenti si comunicano reciprocamente che, in virtù delle proprie norme costituzionali interne, sono adempiuti i presupposti necessari alla sua entrata in vigore. (2) L’Accordo rimane in vigore fintanto che non sarà denunciato per iscritto da uno degli Stati contraenti. Decade 12 mesi dopo il ricevimento della nota diplomatica di notifica della denuncia.

In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Accordo.

12 RU 1978 45 13 RU 2007 433

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Fatto a Berna, il 18 giugno 2015, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Per il Governo del Consiglio federale svizzero: Principato del Liechtenstein: Simonetta Sommaruga Adrian Hasler

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Allegato

Protocollo concernente l’attuazione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale

In virtù dell’articolo 25 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale, di seguito denominato «Accordo», l’Ufficio federale delle strade svizzero e il Controllo dei veicoli a motore del Liechtenstein convengono quanto segue:

1. Competenza per i conducenti di veicoli e per i veicoli

(art. 1 e 15 dell’Accordo) L’autorità competente per la Confederazione Svizzera è il Controllo federale dei veicoli a motore o l’Ufficio della circolazione del Cantone di domicilio e per il Principato del Liechtenstein il Controllo dei veicoli a motore del Principato.

2. Legislazione federale svizzera sull’IVZ applicabile

(art. 18 dell’Accordo) La legislazione federale svizzera sull’IVZ applicabile comprende i seguenti atti e disposizioni normativi, ciascuno nella versione vigente il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo: a) articoli 104a–104d della legge federale del 19 dicembre 195814 sulla circo- lazione stradale; b) ordinanza del 19 giugno 199515 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali; c) ordinanza del 23 agosto 200016 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre; d) ordinanza del 18 ottobre 200017 sul registro ADMAS;

14 RS 741.01 15 RS 741.511 16 RS 741.53 17 RS 741.55

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e) ordinanza del 3 settembre 200318 sul registro MOFIS; f) ordinanza del 29 marzo 200619 sul registro delle carte per l’odocronografo.

3. Competenza per l’odocronografo digitale (art. 21–23 dell’Accordo)

L’autorità competente per la Confederazione Svizzera è l’Ufficio federale delle strade e per il Principato del Liechtenstein il Controllo dei veicoli a motore del Principato. Gli Stati contraenti svolgono autonomamente ma in modo coordinato le attività e procedure relative alle certificazioni secondo le disposizioni dell’UE o alle verifiche di interoperabilità nei confronti dell’Unione europea. L’Ufficio federale delle strade comunica tempestivamente al Controllo dei veicoli a motore del Principato eventuali modifiche e sviluppi nel settore della produzione di odocronografi, dell’integrazione del programma informatico di implementazione o degli acquisti OMC relativi alle carte per odocronografo. Le modifiche del registro dell’odocronografo digitale non previste dal contratto di manutenzione e necessarie in ragione di nuovi requisiti tecnici o posti dall’UE (p. es. TACHOnet, ente di certificazione) sono disciplinate come segue: l’Ufficio federale delle strade informa tempestivamente il Controllo dei veicoli a motore del Principato ed elabora una proposta di attuazione o adeguamento. In seguito, la Commissione mista conduce al suo interno le trattative per l’attuazione concreta, compresa l’eventuale partecipazione alle spese da parte del Principato del Liechtenstein.

4. Autorità competenti (art. 24 dell’Accordo)

Le autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo sono: per la Svizzera: Ufficio federale delle strade CH-3003 Berna per il Principato del Liechtenstein: Motorfahrzeugkontrolle Casella postale 684 FL-9490 Vaduz

18 RS 741.56 19 RS 822.223

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5. Commissione mista (art. 26 dell’Accordo)

La Commissione mista si compone di rappresentanti dell’Ufficio federale delle strade per la Confederazione Svizzera e del Controllo dei veicoli a motore per il Principato del Liechtenstein. La Commissione mista comprende anche un rappresentante dell’Associazione dei servizi della circolazione (asa), con voto consultivo.

Berna, 18 giugno 2015, in due esemplari originali in lingua tedesca.

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