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AS 2015 2585

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Modifica del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale è modifi- cata come segue:

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza «analisi dell’alito», «tasso alcolico dell’alito» e «misurazione dell’alito» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «accerta- mento etilometrico», «concentrazione di alcol nell’aria espirata» e «misurazione etilometrica».

Art. 10 Test preliminari 1 Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare strumenti per test preli- minari che danno indicazioni sullo stato di ebrietà. 2 Se vi sono indizi tali da lasciar supporre che la persona controllata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato abbia condotto un veicolo, la polizia può eseguire test preliminari per rilevare la presenza di stupefa- centi o di medicamenti, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore. 3 I test preliminari devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni del fab- bricante dello strumento impiegato. 4 Se il risultato dei test preliminari è negativo e la persona controllata non mostra indizi d’inabilità alla guida, si rinuncia a effettuare ulteriori accertamenti. 5 Se il test preliminare relativo al consumo di alcol risulta positivo oppure nel caso in cui la polizia non abbia impiegato uno strumento per test preliminari, viene ese- guito un accertamento etilometrico.

Art. 10a Accertamento etilometrico

1 L’accertamento etilometrico può essere effettuato utilizzando:

a. un etilometro precursore di cui all’articolo 11; b. un etilometro probatorio di cui all’articolo 11a.

1 RS 741.013

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2 Se una misurazione è effettuata mediante etilometro precursore, determinati valori possono essere riconosciuti tramite apposizione della firma (art. 11 cpv. 3).

Art. 11 Accertamento etilometrico preliminare e riconoscimento dei valori

1 L’accertamento con etilometro precursore può essere effettuato:

a. dopo un tempo di attesa di almeno 20 minuti; o b. dopo un risciacquo della bocca, tenendo conto di eventuali indicazioni del fabbricante dello strumento. 2 Per l’accertamento sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, occorre effettuare due nuove misurazioni. Se anche queste presentano uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato di ebrietà, occorre disporre un accertamento etilometrico probatorio o un esame del sangue. 3 Fa fede il valore più basso delle due misurazioni. La persona interessata può rico- noscerlo con la propria firma se corrisponde alle seguenti concentrazioni di alcol nell’aria espirata: a. pari o superiore a 0,25 ma inferiore a 0,40 mg/l per i conducenti di un vei- colo a motore; b. pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l per le persone soggette al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a capover- so 1 ONC2; c. pari o superiore a 0,25 ma inferiore a 0,55 mg/l per i conducenti di un veico- lo senza motore o di un ciclomotore. 4 Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 feb- braio 20063 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

5 L’USTRA disciplina l’uso degli etilometri precursori.

Art. 11a Accertamento etilometrico probatorio 1 L’accertamento con etilometro probatorio può essere effettuato dopo un tempo di attesa di almeno 10 minuti. 2 Se l’etilometro rileva la presenza di alcol in bocca, occorre attendere almeno altri 5 minuti prima di procedere all’accertamento etilometrico. 3 Gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio

20064 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del

Dipartimento federale di giustizia e polizia.

4 L’USTRA disciplina l’uso degli etilometri probatori.

2 RS 741.11 3 RS 941.210 4 RS 941.210

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Art. 12 Esame del sangue per rilevare la presenza di alcol

1 L’esame del sangue per rilevare la presenza di alcol deve essere disposto se:

a. il risultato dell’accertamento etilometrico preliminare:

1. è superiore ai valori che possono essere riconosciuti con la propria fir-

ma e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico probatorio,

2. non è riconosciuto dalla persona interessata nonostante possa farlo ap-

ponendo la propria firma e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico probatorio; b. il risultato dell’accertamento etilometrico è pari o superiore a 0,15 mg/l e si sospetta che la persona interessata abbia guidato in stato di ebrietà un veico- lo due o più ore prima del controllo; c. la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione di un accertamen- to etilometrico o elude lo scopo di tale provvedimento; d. la persona interessata lo richiede. 2 L’esame del sangue può essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico o se quest’ultimo non è ido- neo ad accertare l’infrazione.

Art. 12a Esame del sangue e prelievo delle urine per rilevare la presenza di sostanze diverse dall’alcol L’esame del sangue deve essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida non attribuibili o non unicamente attribuibili all’influsso dell’alcol. È possibile disporre anche un prelievo delle urine.

Art. 12b Persone da sottoporre agli accertamenti Se non è possibile stabilire chi, tra le persone coinvolte, conduceva il veicolo, pos- sono essere sottoposte agli accertamenti di cui agli articoli 10–12a tutte le persone da non escludere a tal fine.

Art. 13 cpv. 1–3

1 La polizia deve informare la persona interessata in particolare sul fatto che:

a. in caso di rifiuto di sottoporsi a un test preliminare o all’accertamento etilo- metrico, verrà disposto un esame del sangue (art. 55 cpv. 3 LCStr); b. il riconoscimento del risultato dell’accertamento etilometrico di cui all’arti- colo 11 comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e penale; c. la persona interessata può richiedere un esame del sangue. 2 Se la persona interessata si rifiuta di sottoporsi a un test preliminare, all’accerta- mento etilometrico, al prelievo del sangue o delle urine o all’esame medico, occorre informarla sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 16c cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l’art. 91a cpv. 1 LCStr).

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3 L’accertamento etilometrico, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni etilometriche e l’ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere registrati in un rapporto. L’USTRA stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.

Art. 16 cpv. 3 3 Su proposta dei laboratori, l’USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:

a. possiedono il titolo di medico specialista in medicina legale, il titolo di «Tossicologo/a forense SSLM» rilasciato dalla Società svizzera di medicina legale o un titolo di specializzazione estero equivalente; e b. possiedono ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell’interpre- tazione di reperti medici e tossicologici riguardo alla loro incidenza sull’abilità alla guida.

Art. 30 lett. c e cbis La polizia vieta al conducente di continuare la corsa se: c. presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l; cbis. presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l ed è soggetto al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol se- condo l’articolo 2a capoverso 1 ONC 5;

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a 1 La polizia sequestra immediatamente la licenza per allievo conducente o la licenza

di condurre se il conducente: a. appare in evidente stato di ebrietà o presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l;

Art. 35 cpv. 3 3 La polizia vieta al conducente di proseguire la corsa se egli stesso o il veicolo si

trovano in uno stato tale da mettere in grave pericolo la circolazione.

Art. 50a Abrogato

5 RS 741.11

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II L’ordinanza dell’11 febbraio 20046 sulla circolazione stradale militare è modificata come segue:

Art. 63 cpv. 2

2 Il conducente non può guidare un autoveicolo se presenta una concentrazione di

alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.

Art. 63a Procedura 1 Per stabilire l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applica- no alle autorità militari competenti le disposizioni della legislazione civile sulla circolazione stradale.

2 Nel caso in cui l’accertamento etilometrico venga effettuato con un etilometro

precursore di cui all’articolo 11 OCCS7, l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni etilometri- che corrisponde a una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l e il conducente interessato riconosce questo valore con la propria firma.

Art. 63b Abrogato

Art. 63c Abrogato

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 RS 510.710 7 RS 741.013

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