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AS 2015 2591

AS 2015 2591

Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)

Modifica del 30 luglio 2015

L’Ufficio federale delle strade (USTRA), d’intesa con la Direzione generale delle dogane, l’Istituto federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti, ordina:

I L’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 20081 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza «analisi del tasso alcolico nell’aria espirata», «misurazione del tasso alcolico nell’aria espirata» e «analisi preliminare del tasso alcolico nell’aria espirata» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «accerta- mento etilometrico», «misurazione etilometrica» e «test preliminare etilometrico».

Art. 19 Istruzioni per l’uso Gli etilometri precursori e gli etilometri probatori devono essere impiegati in con- formità con le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.

Art. 20 Margine di sicurezza Non è consentito effettuare alcuna detrazione dai valori indicati dagli etilometri precursori e dagli etilometri probatori.

Art. 21 Malfunzionamento degli strumenti In caso di malfunzionamento o di dubbi circa la precisione della misurazione, gli etilometri precursori e gli etilometri probatori possono essere nuovamente impiegati soltanto dopo essere stati sottoposti alle seguenti procedure di verifica di conformità secondo l’ordinanza del DFGP del 30 gennaio 20152 sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata (OMAA):

2015-1279 2591

O sul controllo della circolazione stradale. O dell’USTRA RU 2015

a. gli etilometri precursori, a una manutenzione di cui all’articolo 6 lettera b OMAA e a una regolazione di cui all’articolo 6 lettera c OMAA; b. gli etilometri probatori, a una nuova taratura di cui all’articolo 10 lettera a OMAA, a una manutenzione di cui all’articolo 10 lettera b OMAA e a una regolazione di cui all’articolo 10 lettera c OMAA.

1bis Nel caso di accertamento con etilometro probatorio, si deve assicurare che la misurazione venga attribuita alla persona controllata.

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

30 luglio 2015 Ufficio federale delle strade: Jürg Röthlisberger

O sul controllo della circolazione stradale. O dell’USTRA RU 2015

Allegato 2 (art. 22 cpv. 1 e 26 cpv. 1)

N. 10 Accertamento etilometrico

10 Accertamento etilometrico

10.1 Accertamento con etilometro precursore

1a serie di misurazioni: Data: ………………………………….. 2a serie di misurazioni: Riconoscimento dell’accertamento etilometrico Nota: Il sottoscritto può riconoscere il valore più basso delle misurazioni etilome- triche nei seguenti casi: a. se era alla guida di un veicolo a motore: per valori pari o superiori a 0,25 ma inferiori a 0,40 mg/l; b. se è soggetto al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a capoverso 1 ONC: per valori pari o superiori a 0,05 ma inferiori a 0,40 mg/l; c. se era alla guida di un veicolo senza motore o di un ciclomotore: per valori pari o superiori a 0,25 ma inferiori a 0,55 mg/l. Informazione sulle conseguenze del riconoscimento dei risultati: Il riconoscimento del valore più basso misurato ha valenza probatoria. Il rilevamento della presenza di alcol nell’aria espirata comporta l’avvio di un procedimento amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di guidare) e penale (multa). Riconoscimento Misurazione riconosciuta sì □ no □ Luogo, data: Firma: ………………………… …………………………………………………

10.2 Accertamento con etilometro probatorio

Numero di serie dello strumento: ………………………………………… Misurazione:…………… mg/l Data e ora: ………………………………

O sul controllo della circolazione stradale. O dell’USTRA RU 2015

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