AS 2015 2597
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale
del 15 giugno 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20102, decreta:
Art. 1 Stato di ebrietà L’inattitudine alla guida dovuta all’influsso dell’alcol (stato di ebrietà) è in ogni caso dimostrata se il conducente presenta: a. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,5 per mille; b. una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata; oppure c. una quantità di alcol nell’organismo che determina la concentrazione nel sangue di cui alla lettera a.
Art. 2 Concentrazioni di alcol qualificate Sono considerate qualificate: a. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,8 per mille; b. una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 20033 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale è abrogata.
RS 741.13 3 RU 2004 3523
2010-2294 2597
Valori limite di alcolemia nella circolazione stradale. O dell’AF RU 2015
Art. 4 Entrata in vigore Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012 Consiglio nazionale, 15 giugno 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.
1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova