AS 2015 2599
AS 2015 2599
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 1° luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 5 11a Esami medici e psicologici di idoneità alla guida
Art. 5a Principio 1 Gli esami medici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di medici riconosciuti. 2 Gli esami psicologici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza posso- no essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di psicologi riconosciuti.
Art. 5abis Livelli di riconoscimento
1 L’autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:
a. livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza di con- durre che abbiano superato 70 anni; b. livello 2:
1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una
licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un permesso per il trasporto professionale di persone,
2. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di con-
durre di cui al numero 1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone,
3. esami di esperti della circolazione di cui all’articolo 65 capoverso 2 let-
tera d;
1 RS 741.51
2013-3270 2599
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c. livello 3:
1. secondo esame di persone di cui alle lettere a e b, se il primo esame non
consente di giungere a un risultato univoco sull’idoneità alla guida,
2. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una
licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di per- sone sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell’autorità cantonale,
3. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una
licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di per- sone che abbiano superato i 65 anni di età o presentino disabilità fisiche,
4. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza affetti o
precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie, e
5. esami medici di idoneità alla guida nei casi previsti all’articolo 15d
capoverso 1 lettere d ed e LCStr; d. livello 4: tutti gli esami e perizie medici di idoneità e abilità alla guida. 2 I medici specialisti consultati da un medico riconosciuto di cui al capoverso 1 per esami di verifica dell’idoneità alla guida non necessitano di alcun riconoscimento. 3 I titolari di riconoscimento di livello superiore possono effettuare tutti gli esami per i quali sia prescritto un riconoscimento di livello inferiore.
Art. 5b Requisiti per il riconoscimento dei medici che effettuano esami di idoneità alla guida
1 I medici che intendono effettuare esami di livello 1 sono riconosciuti:
a. se possiedono un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto; e b. se dispongono delle conoscenze e competenze di cui all’allegato 1bis e sono in grado di attestarlo all’autorità cantonale.
2 I medici che intendono effettuare esami di livello 2 sono riconosciuti:
a. se possiedono il riconoscimento di livello 1; e b. se hanno superato i moduli 4 e 5 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.
3 I medici che intendono effettuare esami di livello 3 sono riconosciuti:
a. se possiedono il riconoscimento di livello 2; e b. se hanno superato il modulo 6 di aggiornamento in medicina del traffico del- la SSML. 4 I medici che intendono effettuare esami di livello 4 sono riconosciuti se possiedono il titolo di «Medico del traffico SSML» o un titolo riconosciuto come equivalente dalla SSML.
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5 Come requisito per l’ottenimento del riconoscimento dei livelli 2 e 3 possono
essere richiesti soltanto i moduli di aggiornamento in medicina del traffico della SSML la cui durata e contenuto siano stati approvati dall’USTRA.
Art. 5c Requisiti per il riconoscimento degli psicologi che effettuano esami di idoneità alla guida Gli psicologi che intendono effettuare esami di idoneità alla guida sono riconosciuti dall’autorità cantonale: a. se possiedono il titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» con specifiche competenze in diagnostica; b. se possiedono un titolo riconosciuto come equivalente dalla SPC.
Art. 5d Procedura di riconoscimento 1 Il riconoscimento è concesso dall’autorità del Cantone nel quale il medico o lo psicologo svolge prevalentemente la sua attività. 2 L’autorità cantonale può prescrivere che l’attestazione di cui all’articolo 5b capo- verso 1 lettera b sia effettuata elettronicamente.
Art. 5e Entità e validità del riconoscimento
1 Il riconoscimento è valido in tutta la Svizzera.
2 Ha durata quinquennale.
Art. 5f Proroga del riconoscimento
1 Il riconoscimento viene prorogato di cinque anni per i medici:
a. di livello 1, se il titolare attesta all’autorità cantonale di continuare a soddi- sfare i requisiti di cui all’allegato 1bis o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore; b. di livello 2 e 3, se il titolare ha partecipato a un corso di aggiornamento in medicina del traffico di almeno mezza giornata ovvero quattro ore o ha otte- nuto il riconoscimento di un livello superiore; c. di livello 4, se il titolare dimostra di aver partecipato a un corso di aggior- namento secondo il regolamento sui titoli della sezione Medicina del traffico della SSML. 2 L’autorità cantonale può prescrivere che l’attestazione di cui al capoverso 1 let- tera a sia effettuata elettronicamente. 3 Il riconoscimento di uno psicologo del traffico viene prorogato di cinque anni se questi dimostra di aver frequentato i corsi previsti dal programma di formazione postuniversitaria per il conseguimento del titolo di «Psicologo/a specialista in psico- logia del traffico FSP» o un corso di aggiornamento riconosciuto come equivalente dalla SPC.
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Art. 5g Estinzione del riconoscimento Il riconoscimento si estingue alla fine dell’anno in cui il titolare compie il 70° anno di età.
Art. 5h Garanzia della qualità 1 Le attività di aggiornamento finalizzate alla proroga del riconoscimento dei livel- li 2 e 3 sono accreditate solo se sono state approvate dai Cantoni. L’approvazione avviene d’intesa con la SSML e la SPC. 2 I Cantoni possono affidare a terzi la verifica dell’adempimento dei requisiti per il riconoscimento e della qualità dei corsi di aggiornamento offerti.
Art. 5i Esecuzione degli esami e comunicazione dei risultati
1 L’autorità cantonale mette a disposizione del medico o dello psicologo tutti i
documenti concernenti l’idoneità alla guida della persona da esaminare. 2 I medici devono effettuare gli esami di cui agli articoli 11b, 27 capoverso 1 nonché
65 capoverso 2 lettera d conformemente agli allegati 2 e 2a.
3 I medici e gli psicologi devono comunicarne i risultati alle autorità cantonali.
4 Per la notifica dei risultati alle autorità cantonali, i medici utilizzano i moduli di cui: a. all’allegato 3 per esami secondo gli articoli 6 capoverso 4 lettera a numero 1, 11b, 27 capoverso 1 e 65 capoverso 2 lettera d; b. all’allegato 3a per esami secondo gli articoli 7 capoverso 1bis e 9 capo- verso 4; c. all’allegato 4 per esami secondo l’articolo 9 capoverso 1.
Art. 5j Procedura in caso di risultato non univoco degli esami 1 Se l’esame di verifica dell’idoneità alla guida non consente di giungere a un risul- tato univoco, il medico può richiedere all’autorità cantonale che un medico in pos- sesso di riconoscimento di un livello superiore esegua un esame complementare. In caso di risultato non univoco in seguito a un esame di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettera b, è necessario il riconoscimento almeno di livello 3. 2 Per dissipare eventuali dubbi in merito al risultato dell’esame, il medico in posses- so del riconoscimento di livello 4 può chiedere all’autorità cantonale di disporre una corsa di controllo cui partecipino un medico e un esperto della circolazione. 3 Se la persona esaminata non supera la corsa di controllo, l’esperto della circola- zione le ritira immediatamente la licenza di condurre e la inoltra all’autorità canto- nale.
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Art. 6 cpv. 4 lett. a n. 1
4 L’autorità cantonale può:
a. alle persone con disabilità che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza:
1. rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria
B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell’età minima richiesta, basandosi sulla notifica di cui all’allegato 3 da parte di un medico che possieda almeno il riconoscimento di livello 3,
1bis Nella misura del possibile, i difetti visivi devono essere corretti e la correzione deve essere tollerata. L’acuità visiva non può essere inferiore ai valori di cui all’allegato 1 numero 1.1. In caso di successiva comparsa di visione monoculare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione. 3 L’autorità cantonale può derogare ai requisiti medici minimi previsti se il richie- dente soddisfa i requisiti di idoneità alla guida di cui all’articolo 14 capoverso 2 LCStr e tale condizione è attestata da un medico titolare di riconoscimento di livel- lo 4.
Art. 9 Esame della vista 1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo condu- cente, di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi a un controllo della vista effettuato: a. da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto eser- citante in Svizzera; oppure b. da un ottico diplomato esercitante in Svizzera. 2 Durante l’esame devono essere controllati l’acuità visiva, il campo visivo e la motilità oculare (diplopia). 3 L’esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima della presentazione della domanda. 4 Se per il primo gruppo medico di cui all’allegato 1 l’acuità visiva dell’occhio più sano è inferiore a 0,7, dell’occhio meno sano è inferiore a 0,2 o, in caso di visione monoculare, è inferiore a 0,8, occorre presentare all’autorità cantonale il certificato di un oftalmologo.
Art. 11 cpv. 4 4 Se presentata dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 5c attestante l’idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima.
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Abrogato
Art. 11b Esame della domanda 1 L’autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il traspor- to professionale di persone. Essa: a. invita i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 oppure un permesso per il trasporto professionale di persone a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2; b invita i richiedenti che hanno superato il 65° anno d’età, presentano disabilità fisiche oppure sulla cui idoneità medica a condurre veicoli a moto- re sussistono dubbi per altri motivi a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia almeno un riconoscimento di livello 3; c. invita i richiedenti a sottoporsi a una visita presso uno psicologo del traffico riconosciuto secondo l’articolo 5c qualora nutra dei dubbi circa l’idoneità caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore; d. convoca un richiedente minorenne o sotto curatela generale e il suo rappre- sentante legale se quest’ultimo si rifiuta di firmare il modulo di domanda; e. verifica se il richiedente è registrato in ADMAS. 2 L’autorità cantonale può richiedere un estratto del casellario giudiziale e, in caso di dubbio, un certificato di buona condotta rilasciato dalla polizia. 3 Le persone che soffrono di epilessia sono ammesse alla circolazione soltanto su presentazione di un rapporto favorevole rilasciato da un medico specialista in neuro- logia.
3 Le perizie e i rapporti ai sensi della presente ordinanza che non risalgono a più di tre mesi prima devono essere riconosciuti da tutti i Cantoni. I Cantoni si comunicano reciprocamente i nominativi dei medici e degli psicologi riconosciuti rispettivamente
Art. 17 cpv. 5 lett. b 5 Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizza- zioni e condizioni: b. i sordi e le persone che presentano disabilità fisiche possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da una persona ufficialmente autorizzata a formarli;
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1 Alle persone che, in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bis lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).
Art. 25 cpv. 2 lett. a frase introduttiva
2 Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per:
a. il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110
Titolo prima dell’art. 26 12a Obblighi di annunciare e visite di controllo di idoneità alla guida
Art. 27 Visite di controllo di idoneità alla guida
1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:
a. ogni cinque anni fino al 50° anno di età e successivamente ogni tre anni, i seguenti conducenti di veicoli:
1. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottoca-
2. i titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone di cui
all’articolo 25; b. ogni due anni, i titolari di licenza che hanno superato i 70 anni di età; c. i titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fi- siche dovute a lesioni da incidente o a malattie. 2 La visita di controllo di idoneità alla guida deve essere effettuata sotto la responsa- bilità di un medico di cui all’articolo 5abis.
3 L’autorità cantonale può:
a. su richiesta del medico, ridurre i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b; b. limitare la validità della licenza di condurre alla successiva visita di control- lo di idoneità alla guida, se non sussiste alcuna garanzia che il titolare della licenza si sottoponga volontariamente agli esami più frequenti di cui alla let- tera a. 4 L’autorità cantonale può, in singoli casi, disporre che una visita di controllo di idoneità alla guida sia limitata a taluni punti o estesa ad altri; in questi casi il medico non è vincolato ai moduli di cui agli allegati 2 e 2a.
2 RS 741.41
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Art. 28a Esame di verifica dell’idoneità alla guida 1 Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona (art. 15d cpv. 1 LCStr), l’autorità cantonale dispone: a. per questioni mediche: un esame di verifica dell’idoneità alla guida effettua- to da un medico di cui all’articolo 5abis; b. per questioni psicologiche, in particolare secondo l’articolo 15d capoverso 1 lettera c LCStr: un esame di verifica dell’idoneità alla guida effettuato da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 5c.
2 Il medico che effettua l’esame di verifica dell’idoneità alla guida deve:
a. nei casi di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettere a e b LCStr, disporre del riconoscimento di livello 4; b. nei casi di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr, disporre del riconoscimento almeno di livello 3. 3 In presenza di questioni medico-psicologiche legate al traffico è richiesto un esame di idoneità alla guida effettuato da un medico titolare del riconoscimento di livello 4 e da uno psicologo titolare del riconoscimento di cui all’articolo 5c.
Art. 29 cpv. 1 1 Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di un conducente, l’autorità cantona- le può disporre una corsa di controllo con un esperto della circolazione per stabilire i provvedimenti necessari. Una corsa di controllo accompagnata da un medico allo scopo di verificare l’idoneità alla guida può essere disposta soltanto nei casi di cui all’articolo 5j capoverso 2.
Art. 34 Licenza di condurre con limitazioni 1 L’autorità cantonale può limitare, invece di revocarla del tutto, la licenza di con- durre delle persone che non soddisfano più integralmente, pur servendosi di mezzi ausiliari, i requisiti medici minimi di cui all’allegato 1.
2 Un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 deve valutare con quali
limitazioni è comunque possibile una guida sicura. 3 La licenza di condurre può segnatamente essere limitata a determinate zone, a un determinato periodo di tempo, a determinati tipi di strade o di veicoli oppure a veicoli che sono stati modificati o equipaggiati in modo personalizzato.
Art. 44 cpv. 1 1 Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di con- trollo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella licenza. Se il titolare
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della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessu- na ulteriore corsa di controllo per quest’ultima categoria. Agli esami medici si applicano per analogia gli articoli 7 capoversi 1 e 1bis, 9, 11b capoverso 1 e 27.
Art. 65 cpv. 2 lett. d ed e 2 L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve: d. dimostrare che soddisfa i requisiti medici minimi di cui all’allegato 1, pre- sentando una notifica di cui all’allegato 3 rilasciata da un medico titolare del riconoscimento di livello 2; e. produrre una perizia attestante l’idoneità psicologica alla guida rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 5c.
Art. 150 cpv. 5 lett. a–c
5 L’USTRA può:
a. abrogata b. pubblicare una guida ufficiale per i medici relativa all’esecuzione degli esa- mi medici di idoneità alla guida; c. raccomandare metodi uniformi per eseguire gli esami di cui agli articoli 9, 11b capoverso 1 e 27;
Art. 151j Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2015
1 Alle persone che presentano per la prima volta una domanda per una licenza per
allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professio- nale di persone e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto, l’autorità cantonale può rilasciare una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se sono soddisfatti i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza. 2 L’autorità cantonale può decidere di non revocare la licenza di condurre secondo l’articolo 16d capoverso 1 lettera a LCStr alle persone che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto se tali persone soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e non hanno commesso infrazioni alle norme della circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i nuovi requisiti minimi. 3 Ai titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone o di una licenza di condurre secondo i gruppi medici del diritto previgente che soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente ma non quelli del nuovo diritto, l’autorità cantonale può: a. rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie dello stesso gruppo medico o di un gruppo di livello inferiore tra quelli del diritto previ- gente;
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b. rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie di un gruppo medico di livello superiore tra quelli del diritto previgente, se la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordi- nanza.
4 Le perizie mediche e psicologiche secondo il diritto previgente devono essere
riconosciute da tutti i Cantoni entro il 31 dicembre 2018 se, in conformità con l’articolo 11c capoverso 3 del diritto previgente, sono redatte da un soggetto desi- gnato dall’autorità cantonale e non risalgono a più di un anno prima.
5 I moduli 4–6 dei corsi di aggiornamento in medicina del traffico della SSML
frequentati dal 1° luglio 2010 sono validi per il riconoscimento di cui all’articolo 5b. 6 I medici di livello 1 possono continuare a effettuare gli esami di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 2017 secondo il diritto previgente senza riconoscimento dell’autorità cantonale di cui all’articolo 5abis capoverso 1 lettera a. 7 Fino al 31 dicembre 2019, le autorità cantonali possono incaricare di effettuare esami medici di idoneità alla guida di competenza di un medico di cui all’arti- colo 5abis capoverso 1 anche persone prive dell’apposito riconoscimento o ricono- scere i risultati del relativo esame, se: a. la persona incaricata ha eseguito finora tali esami; e b. la persona da esaminare ha dovuto attendere eccessivamente a lungo l’esecuzione dell’esame a causa della mancanza di personale medico in pos- sesso di apposito riconoscimento. 8 I risultati di esami effettuati in virtù del capoverso 7 da medici privi di riconosci- mento secondo l’articolo 5abis capoverso 1 non devono essere riconosciuti da auto- rità cantonali diverse da quella del Cantone di domicilio del titolare della licenza di condurre.
II 1 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1bis e 3a secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 1, 2, 3 e 4a sono sostituiti dalla versione qui annessa.
3 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 7, 9, 34 e 65 cpv. 2 lett. d)
Requisiti medici minimi 1° gruppo 2° gruppo
a. Licenza di condurre delle categorie A e B a. Licenza di condurre delle categorie C e D b. Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1 b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1 c. Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M c. Permesso per il trasporto professionale di persone d. Esperti della circolazione
1 Vista
1.1 Acuità visiva occhio più sano: 0,5 / occhio meno sano: 0,2 occhio più sano: 0,8 / occhio meno sano: 0,5 (misurati separatamente) (misurati separatamente) Visione monoculare (inclusa un’acuità visiva dell’occhio 1.2 Campo visivo Visione binoculare: campo visivo orizzontale di almeno Campo visivo orizzontale di almeno 140 gradi. Estensione 120 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di verso destra e verso sinistra di almeno 70 gradi. Estensione almeno 50 gradi. Estensione verso l’alto e verso il basso verso l’alto e verso il basso di almeno 30 gradi. Il campo di almeno 20 gradi. Il campo visivo centrale deve essere visivo centrale di ogni occhio deve essere normale fino a normale fino a 20 gradi. 30 gradi. Visione monoculare: campo visivo normale se la motilità oculare è normale. 1.3 Diplopia Nessuna limitazione legata alla diplopia. Motilità oculare normale (nessuna diplopia) 1.4 Acuità visiva crepuscolare e Nessuna riduzione importante dell’acuità visiva crepuscolare. Nessun aumento importante della sensibilità sensibilità all’abbagliamento all’abbagliamento.
2 Udito Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso
di sordità da un orecchio: 6 m. Nessuna malattia grave dell’orecchio interno o medio.
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1° gruppo 2° gruppo
3 Alcol, stupefacenti e Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni medicamenti psicotropi sulla guida. sulla guida. Nessuna terapia sostitutiva. 4 Disturbi psichici Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni signifi- Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni signifi- cative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elabo- cative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elabo- rare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e rare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida. riserve funzionali. Nessun sintomo maniacale o di depressione grave. Nessun sintomo maniacale o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettiva. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettiva. Nessun disturbo affettivo o schizofrenico di rilievo, con recidive o a progressione fasica. 5 Disturbi cerebrali di origine Nessuna malattia o disturbo psichico di origine organica Nessuna malattia che alteri la capacità cerebrale. Nessun organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, disturbo psichico di origine organica. l’orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessun sinto- mo maniacale o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida. 6 Malattie neurologiche Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico avente ripercus- del sistema nervoso centrale o periferico. Nessun disturbo o sioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo veicolo a motore. Nessun disturbo o perdita dello stato di dell’equilibrio. coscienza. Nessun disturbo dell’equilibrio.
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1° gruppo 2° gruppo
7 Malattie cardiache Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgen- Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgen- e circolatorie za di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione za di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell’irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una dell’irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell’efficienza, in alterazioni dello stato di co- riduzione dell’efficienza, in alterazioni dello stato di co- scienza o in un peggioramento dello stato di salute generale scienza o in altre menomazioni dello stato generale perma- permanente o parossistico. nenti o parossistiche. Nessuna anomalia rilevante della pressione arteriosa. Nessun disturbo significativo del ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca. Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento. 8 Malattie metaboliche In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel In presenza di diabete mellito a causa del quale possono sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né insorgere un’ipoglicemia, quale effetto collaterale di una iperglicemia aventi ripercussioni sulla guida. terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene Nessun’altra malattia metabolica avente ripercussioni meno l’idoneità alla guida per la categoria D o la sottocate- rilevanti sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a goria D1. motore. Per la categoria C o la sottocategoria C1, per il permesso per il trasporto professionale di persone e per gli esperti della circolazione l’idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli. Nessun’altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l’efficienza nella guida. 9 Malattie degli organi Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza respiratori e addominali diurna e nessun’altra malattia o limitazione che incida sulla diurna e nessun’altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore. capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l’efficienza nella guida.
10 Malattie della colonna Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative vertebrale e dell’apparato sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi ausili. locomotore
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Allegato 1bis
Requisiti per i medici di livello 1
I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone ultraset- tantenni (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e compe- tenze: a. conoscenza e comprensione delle basi giuridiche pertinenti ai fini delle pre- dette visite di controllo (LCStr, OCCS3, ONC4, OAC, disposizioni d’esecu- zione cantonali); b. conoscenza delle procedure amministrative tra l’autorità cantonale e il medi- co preposto; c. conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse di controllo accompagnate da un medico nonché della relativa procedura; d. conoscenza della procedura relativa all’esecuzione della visita; e. capacità di valutare l’idoneità alla guida in base ai requisiti medici minimi (allegato 1) nei singoli gruppi diagnostici e rilevamento di un’assunzione di sostanze problematiche; f. conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di ultra- settantenni e capacità di valutare l’idoneità alla guida, in particolare in pre- senza di deficit cognitivi; g. conoscenza delle diverse direttive mediche delle associazioni professionali (ad es. Direttive concernenti l’idoneità alla guida in presenza di diabete mel- lito della Società Svizzera di Endocrinologia e di Diabetologia) e capacità di applicarle; h. conoscenza delle condizioni che l’autorità cantonale può imporre; i. capacità di trasmettere correttamente le informazioni alle autorità cantonali (allegato 3 OAC).
3 RS 741.013 4 RS 741.11
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Allegato 2
Risultato dell’esame medico
Categorie A o B, sottocategorie A1 o B1, categorie speciali F, G o M (copia per il medico)
Confederazione Svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
Cognome: ................................................................................................................... Nome: ......................................................................................................................... Data di nascita: ........................................................................................................... NPA/Domicilio: ................................. Indirizzo: .....................................................
A. Anamnesi malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull’idoneità medica alla guida, assunzione di medicamenti, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichi- che, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratteriz- zate da eccessiva sonnolenza diurna
B. Risultato dell’esame
1 Stato generale di salute / impressione generale:
...........................................................................................................................
2 Vista
Da lontano: A destra: non corr.: corr.: A sinistra: non corr.: corr.: Visione monoculare: Diplopia: Reazione alla luce: Motilità: Campo visivo:
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3 Pelle
Siti di iniezione: Anomalie del setto nasale: Macchie epatiche: Altre anomalie:
4 Psiche
Umore: Stato di eccitazione: Attenzione: Concentrazione: Memoria: Deficit cognitivi: Indizi di demenza iniziale: Altre anomalie:
5 Sistema nervoso
Motricità (coordinazione, test di Romberg, riflessi): Sensibilità (senso della vibrazione e senso della posizione): Camminata lungo una linea: Segni vegetativi/tremore:
6 Sistema cardiovascolare
Polso: Pressione arteriosa: Eventuale valore diastolico: Polsi periferici: Auscultazione / area cardiaca: Vene: Segni di insufficienza:
7 Organi respiratori
Torace: Vie respiratorie superiori: Auscultazione: Percussione:
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8 Organi addominali
Dimensioni del fegato: Altre anomalie:
9 Apparato locomotore
Alterazioni: Paralisi: Conseguenze di infortuni: Limitazioni funzionali e locomotorie (in particolare giramenti di testa):
10 Altre anomalie
...........................................................................................................................
Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell’abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l’individua- zione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B/Mini Mental Status Test, test dell’orologio): .......................................................................................................................................
Valutazione, diagnosi: .......................................................................................................................................
Data dell’esame: .......................................................................................................................................
Timbro e firma del medico: .......................................................................................................................................
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Allegato 2a
Risultato dell’esame medico
Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione (copia per il medico)
Confederazione Svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
Cognome: .................................................................................................................. Nome: ........................................................................................................................ Data di nascita: .......................................................................................................... NPA/Domicilio: ................................. Indirizzo: .....................................................
A. Anamnesi malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull’idoneità medica alla guida, assunzione di medicamenti, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichi- che, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratteriz- zate da eccessiva sonnolenza diurna
B. Risultato dell’esame
1 Stato generale di salute / impressione generale:
...........................................................................................................................
2 Vista
Da lontano: A destra: non corr.: corr.: A sinistra: non corr.: corr.: Visione monoculare: Diplopia: Reazione alla luce: Motilità: Campo visivo:
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3 Udito
Voce di conversazione: …… metri (a destra / a sinistra) Voce sussurrata: …… metri (a destra / a sinistra) Malattie dell’orecchio interno o medio:
4 Pelle
Siti di iniezione: Anomalie del setto nasale: Macchie epatiche: Altre anomalie:
5 Psiche
Umore: Stato di eccitazione: Attenzione: Concentrazione: Memoria: Deficit cognitivi: Indizi di demenza iniziale: Altre anomalie:
6 Sistema nervoso
Motricità (coordinazione, test di Romberg, riflessi): Sensibilità (senso della vibrazione e senso della posizione): Camminata lungo una linea: Segni vegetativi/tremore:
7 Sistema cardiovascolare
Polso: Pressione arteriosa: Eventuale valore diastolico: Polsi periferici: Auscultazione / area cardiaca: Vene: Segni di insufficienza:
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8 Organi respiratori
Torace: Vie respiratorie superiori: Auscultazione: Percussione:
9 Organi addominali
Dimensioni del fegato: Altre anomalie:
10 Apparato locomotore
Alterazioni: Paralisi: Conseguenze di infortuni: Limitazioni funzionali e locomotorie:
11 Altre anomalie:
...........................................................................................................................
Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell’abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l’individua- zione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B/Mini Mental Status Test, test dell’orologio): Valutazione, diagnosi: .......................................................................................................................................
Data dell’esame: .......................................................................................................................................
Timbro e firma del medico: .......................................................................................................................................
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Allegato 3
Risultato dell’esame medico di idoneità alla guida
(notifica all’autorità cantonale)
Confederazione Svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
Cognome: ................................................................................................................... Nome: ......................................................................................................................... Data di nascita: ........................................................................................................... NPA/Domicilio: ................................. Indirizzo: .....................................................
1 Risultati
1.1 Acuità visiva:
A destra: non corr.: corr.: A sinistra: non corr.: corr.:
1.2 Non sussistono malattie o condizioni aventi ripercussioni sull’idoneità
medica alla guida, quali ad esempio: – limitazioni del campo visivo – malattia progressiva degli occhi – abuso di o dipendenza da alcol, stupefacenti o medicamenti – epilessia o altre malattie neurologiche – diabete – disturbi dello stato di coscienza – malattie psichiche – sincopi – sonnolenza – sviluppo di demenza – deficit cognitivi Sussistono le seguenti malattie o condizioni aventi ripercussioni sull’idoneità medica alla guida: ...................................................................................................................
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2 Conclusioni
2.1 I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC)
del 1° gruppo medico del 2° gruppo medico trasporto professionale di persone, esperti della circolazione) sono: soddisfatti soddisfatti soddisfatti soltanto alle soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3) condizioni sottostanti (n. 3) non soddisfatti non soddisfatti Breve motivazione: Breve motivazione: ................................................ ............................................... ................................................ ............................................... ................................................ ...............................................
2.2 Risultato non chiaro: la valutazione definitiva dovrà essere effettuata da
un medico riconosciuto di livello 3 o 4 Sussistono seri dubbi circa l’idoneità alla guida, per cui sarebbe bene evitare di guidare fino a ulteriore accertamento
3 Condizioni
3.1 Indossare un ausilio visivo per:
il 1° gruppo medico il 2° gruppo medico
3.2 Visita di controllo periodica presso:
medico di livello 1 medico specialista in ...................................................... Comunicazione del risultato della visita di controllo all’autorità cantonale tra …… mese/i
3.3 Altre condizioni (ad es. misurazione della glicemia prima di mettersi
alla guida in caso di trattamento del diabete con rischio di ipoglicemia): ...........................................................................................................................
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4 Visita di controllo successiva
Intervalli conformi all’OAC Intervalli più frequenti di quelli previsti dall’OAC: Prossima visita di controllo tra …… mese/i effettuata da un medico ricono- sciuto di livello …… Data dell’esame: .......................................................................................................................................
Global Location Number (GLN) del medico: .......................................................................................................................................
Timbro e firma del medico: .......................................................................................................................................
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Allegato 3a
Certificato oftalmologico
(notifica all’autorità cantonale)
Confederazione Svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
Cognome: .................................................................................................................. Nome: ........................................................................................................................ Data di nascita: .......................................................................................................... NPA/Domicilio: ................................. Indirizzo: .....................................................
A. I requisiti visivi minimi secondo l’allegato 1 OAC sono stati verificati per: il 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M) il 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professio- nale di persone, esperti della circolazione)
B. Risultati
1 Per tutte le categorie di licenze
1.1 Acuità visiva
Da lontano: non corr.: corr.: a destra: a sinistra: a destra: a sinistra:
1.2 Campo visivo: soddisfa i requisiti minimi secondo l’allegato 1 OAC per:
il 1° gruppo medico il 2° gruppo medico è limitato*:
1.3 Motilità oculare: senza limitazioni con limitazioni*
1.4 Diplopia: no sì*
* Alla voce «osservazioni» indicare lo stato oculare cui sono dovute le limitazioni.
Osservazioni: .................................................................................................................
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C. Valutazione Requisiti visivi minimi secondo l’allegato 1 OAC per: il 1° gruppo medico: il 2° gruppo medico: soddisfatti senza ausilio soddisfatti senza ausilio visivo visivo soddisfatti solo con ausilio soddisfatti solo con ausilio visivo visivo non soddisfatti non soddisfatti è necessaria la valutazione è necessaria la valutazione di un medico di cui di un medico di cui Data dell’esame: .......................................................................................................................................
Global Location Number (GLN) del medico: .......................................................................................................................................
Timbro e firma del medico: .......................................................................................................................................
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Allegato 4
Titolo, numeri 2.1, 3–6 sono modificati come segue:
Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre
2 Licenze già rilasciate
2.1 Possiede o ha posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di
condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone? Sì No
3 Pratica di guida
Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone Ha pratica nella guida di veicoli delle categorie o sottocategorie di seguito indicate? In caso affermativo, da quanto tempo? B anni mesi C anni mesi F anni mesi Filobus anni mesi
4 Provvedimenti
No Sì Si è già visto negare o revocare la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone, oppure vietare la guida di veicoli?
5 Malattie, disabilità e assunzione di sostanze
5.1 Soffre di una delle seguenti malattie o è sotto trattamento medico per:
No Sì (osservazioni) – diabete mellito o altre malattie metaboliche? ........................ – malattie cardiovascolari (disturbo grave della pressione arteriosa, infarto, trombosi, embolia, ........................ disturbi del ritmo cardiaco ecc.)?
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– malattie oftalmologiche? ........................ – malattie degli organi respiratori (esclusi i raffreddamenti)? ........................ – malattie degli organi addominali? ........................ – malattie del sistema nervoso (sclerosi multipla, Parkinson, malattie con episodi di paralisi)? ........................ – malattie renali? ........................ – eccessiva sonnolenza diurna? ........................ – dolori cronici? ........................ – lesioni da infortunio non completamente guarite (lesioni al cranio, al cervello, ........................ alla schiena, agli arti)? – malattie con disturbi cerebrali (disturbi della concentrazione, della memoria, ........................ della capacità di reazione ecc.)
5.2 Ha o ha avuto:
– problemi legati all’alcol, agli stupefacenti e/o medicamenti? ........................ – Se sì: segue o ha seguito un trattamento (terapia di disintossicazione/trattamento ........................ ambulatoriale)? – una malattia psichica (schizofrenia, psicosi, malattia maniacale o depressiva grave ecc.)? ........................ – Se sì: segue o ha seguito un trattamento (ospedaliero/ambulatoriale)? ........................ – epilessia o crisi analoghe? ........................ – svenimenti/stati di debolezza / malattie con eccessiva sonnolenza? ........................
5.3 Soffre di altre malattie o disabilità che potrebbero
ostacolarla nella guida sicura di un veicolo ........................ a motore?
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5.4 Osservazioni o integrazioni alle informazioni fornite:
........................................................................................................................... In caso di risposta affermativa a una delle domande da 5.1 a 5.3, si deve allegare alla presente un rapporto del medico curante (altrimenti la domanda va trasmessa imperativamente a un medico riconosciuto di livello 4).
5.5 Esame della vista (valido 24 mesi):
5.51 Acuità visiva:
Da lontano: non corr.: corr.: A destra: A sinistra: A destra: A sinistra:
5.52 Campo visivo 1° gruppo medico 120 < 120
orizzontale 2° gruppo medico 140 < 140 Difetti no sì destra sinistra campimetrici verso verso il l’alto basso
5.53 Motilità oculare verificata verso l’alto a destra, a destra,
in basso a destra, verso l’alto a sinistra, a sinistra, in basso a sinistra Diplopia no sì, direzione:
5.54 Osservazioni ......................................................................................................
5.55 Valutazione Requisiti del:
1° gruppo medico 2° gruppo medico soddisfatti senza ausilio soddisfatti senza ausilio visivo visivo soddisfatti solo soddisfatti solo con con ausilio visivo ausilio visivo non soddisfatti non soddisfatti
Data: ...................................................... Timbro e firma: .....................................
6 Tutela e curatela
È minorenne o sotto curatela generale? Sì No Nome e indirizzo del rappresentante legale: ...........................................................................................................................
Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presen- tando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).
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Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo di domanda in maniera veritiera: .......................................................................................................................................
Luogo e data: .................................................................................................................
Firma del rappresentante legale: ....................................................................................................................................... (per minorenni o persone sotto curatela generale)
La persona autorizzata a ricevere la presente domanda deve certificare l’identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducen- te, a una licenza di condurre o a un permesso per il trasporto professionale di perso- ne (art. 11 cpv. 3 OAC): Certifica l’identità del richiedente: ....................................................................................................................................... (timbro e firma)
Documenti allegati (Contrassegnare i documenti corrispondenti) Eventualmente (art. 10 cpv. 1 OAC): certificato di superamento di un corso riconosciuto di pronto soccorso Apprendisti della professione di conducente di autocarri che non hanno ancora compiuto 18 anni d’età: certificato dell’Ufficio cantonale per la for- mazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tiroci- nio valido (art. 11 cpv. 2 OAC) Apprendisti della professione di meccanico di motoveicoli: certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la con- clusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC) Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre estera
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Allegato 4a
Domanda per il rilascio di una licenza di condurre di durata illimitata
(Da inoltrare all’Ufficio della circolazione competente per il proprio luogo di domi- cilio nei trenta giorni precedenti la scadenza della licenza di condurre in prova)
Cognome: .................................................................................................................. Nome: ........................................................................................................................ Data di nascita: .......................................................................................................... Via e n.: ..................................................................................................................... NPA/Località:............................................................................................................ N. di licenza: .............................................................................................................
chiede il rilascio di una licenza di condurre di durata illimitata.
Luogo e data: ....................................................................................................................................... Firma del richiedente: .......................................................................................................................................
Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presen- tando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).
Attestato di partecipazione ai corsi di formazione complementare Data di scadenza della licenza di condurre in prova:
1° giorno di corso 2° giorno di corso .............................................................. ..............................................................
Timbro e firma Timbro e firma dell’organizzatore dell’organizzatore
Data: Data: .............................................................. ..............................................................
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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