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AS 2015 2631

AS 2015 2631

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 3 lett. a–f e 4 3 Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere deciso nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di con- durre: a. circolano con una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille; b. circolano in condizioni di inabilità alla guida sotto l’effetto di stupefacenti o medicinali; c. avendo guidato il veicolo, si oppongono o sottraggono intenzionalmente a un esame del sangue, a un accertamento etilometrico o a un test preliminare precedentemente disposto o prevedibile o a una visita medica aggiuntiva, oppure eludono lo scopo di tali provvedimenti; d. sottraggono il veicolo per utilizzarlo; e. guidano nonostante il divieto di circolare; f. fuggono dopo aver ferito o ucciso una persona.

4 Può essere disposto un ammonimento nei confronti di un conducente che presenta

una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l ma infe- riore a 0,40 mg/l, oppure un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille.

1 RS 741.51

2015-1278 2631

O sull’ammissione alla circolazione RU 2015

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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