AS 2015 2631
AS 2015 2631
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 1° luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 36 cpv. 3 lett. a–f e 4 3 Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere deciso nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di con- durre: a. circolano con una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille; b. circolano in condizioni di inabilità alla guida sotto l’effetto di stupefacenti o medicinali; c. avendo guidato il veicolo, si oppongono o sottraggono intenzionalmente a un esame del sangue, a un accertamento etilometrico o a un test preliminare precedentemente disposto o prevedibile o a una visita medica aggiuntiva, oppure eludono lo scopo di tali provvedimenti; d. sottraggono il veicolo per utilizzarlo; e. guidano nonostante il divieto di circolare; f. fuggono dopo aver ferito o ucciso una persona.
4 Può essere disposto un ammonimento nei confronti di un conducente che presenta
una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l ma infe- riore a 0,40 mg/l, oppure un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille.
1 RS 741.51
2015-1278 2631
O sull’ammissione alla circolazione RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.
1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova