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AS 2015 2739

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 12 agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione (art. 30 cpv. 2 e 99 LStr) 1 La SEM è competente per l’approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83). 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina in un’ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d’approvazione. 3 L’autorità cantonale degli stranieri (art. 88 cpv. 1) può sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015.

12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 142.201

2015-1525 2739

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2015

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