Lexipedia

AS 2015 2745

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC)

Modifica del 12 agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza FUSC del 15 febbraio 20061 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 Abrogato

Art. 14 cpv. 1 lett. a

1 È tenuto a versare un emolumento chiunque:

a. trasmette comunicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge o annunci delle imprese;

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015.

12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato (art. 15)

Emolumenti per la pubblicazione

Gli emolumenti comprendono l’IVA.

1 Pubblicazioni ai sensi degli articoli 2 e 4

11 In generale

Comunicazioni trasmesse mediante Tariffa per tipo di comunicazione: formulario interattivo (art. 10 cpv. 1) Fallimenti fr. 15.– Concordati fr. 15.– Esecuzioni fr. 15.– Diffide ai creditori fr. 15.– Titoli smarriti fr. 15.– Comunicazioni trasmesse in altra forma Emolumento di base: fr. 30.– (incl. elettronica (art. 10 cpv. 3) 650 caratteri) Per ogni 50 caratteri supplemen- fr. 2,50 tari:

12 Interfacce

I servizi che dispongono di un’interfaccia elettronica diretta ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfetari ridotti.

13 Iscrizioni provenienti dal registro di commercio

Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di com- mercio sono calcolati conformemente all’ordinanza del 3 dicembre 19542 sulle tasse in materia di registro di commercio.

2 Bilanci ai sensi dell’articolo 2

Gli emolumenti per la pubblicazione di bilanci ammontano a 100 franchi per bilan- cio e versione linguistica.

2 RS 221.411.1

2746

O FUSC RU 2015

3 Annunci delle imprese ai sensi dell’articolo 4

Dimensioni dell’annuncio Fornitura materiale grezzo Fornitura materiale pronto per la pubblicazione

Sedicesimo di pagina (140×45 mm) fr. 160.– fr. 112.– Ottavo di pagina (140×95 mm) fr. 320.– fr. 224.– Quarto di pagina (140×95 mm) fr. 640.– fr. 448.– Terzo di pagina (140×310 mm) fr. 960.– fr. 672.– Mezza pagina verticale (140×410 mm) fr. 1280.– fr. 896.– Mezza pagina orizzontale (285×200 mm) fr. 1280.– fr. 896.– Sei ottavi di pagina (285×310 mm) fr. 1920.– fr. 1344.– Pagina intera (285×410 mm) fr. 2560.– fr. 1750.–

Agli annunci su più pagine si applicano emolumenti ridotti.

2747

O FUSC RU 2015

2748