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AS 2015 2797

Ordinanza del DATEC sul dominio Internet «.swiss»

Ordinanza del DATEC sul dominio Internet «.swiss»

dell’11 agosto 2015

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 54 capoverso 2 e 55 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 novembre 20141 sui domini Internet (ODIn), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l’attribuzione privilegiata di nomi di dominio di secondo livello subordinati al dominio «.swiss»; b. l’eleggibilità all’attribuzione di nomi di dominio.

Art. 2 Ordine di priorità nell’attribuzione privilegiata 1 Prima dell’apertura generale del dominio «.swiss» sono attribuiti nomi di dominio nelle categorie di denominazioni e nell’ordine di priorità seguenti: a. i marchi iscritti nella Trademark Clearing House conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale; b. le denominazioni che possono essere oggettivamente considerate apparte- nenti agli enti pubblici e ad altre organizzazioni svizzere di diritto pubblico oppure alle loro attività pubbliche:

1. alla Confederazione,

2. all’ ente o all’organizzazione che prevede un utilizzo che, in confronto

agli altri utilizzi previsti, apporta alla comunità svizzera un valore ag- giunto chiaramente superiore; c. i diritti sui seguenti segni distintivi, se sono protetti in Svizzera:

1. i marchi,

2. le ditte e i nomi delle fondazioni e delle associazioni iscritte nel registro

di commercio,

3. le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, le

denominazioni di origine controllata (denominazioni di origine viticola) e le indicazioni di provenienza che sono oggetto di un’ordinanza setto- riale.

RS 784.104.253 1 RS 784.104.2

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Dominio Internet «.swiss». O del DATEC RU 2015

2 Il gestore del registro rinuncia ad attribuire il nome di dominio di cui al capover- so 1 lettera b numero 2 se nessun progetto apporta un valore aggiunto chiaramente superiore e gli enti o le organizzazioni richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune. 3 Egli attribuisce il nome di dominio al miglior offerente se i richiedenti possiedono diritti su segni distintivi in concorrenza sul nome di dominio, a condizione che la tenuta dell’asta non appaia inappropriata alla luce delle circostanze o dei richiedenti interessati. Il ricavato della vendita all’asta è versato alla Cassa federale. 4 Egli attribuisce il nome di dominio a chi ha presentato per primo una domanda di registrazione, se tutti i richiedenti rappresentano enti senza scopo di lucro e perse- guono effettivamente tali finalità.

Art. 3 Processo di attribuzione privilegiata 1 I nomi di dominio appartenenti alle categorie di denominazioni di cui all’articolo 2 possono essere attribuiti nell’ambito di un periodo di attribuzione privilegiata comune della durata di 60 giorni. Il gestore del registro stabilisce e pubblica le date dell’inizio e della fine del periodo. Egli può prolungare il periodo di attribuzione privilegiata di 10 giorni al massimo per ragioni operative o in funzione di giorni feriali. 2 Altri richiedenti possono presentare una domanda di registrazione per gli stessi nomi di dominio nei 20 giorni successivi alla pubblicazione di tutte le domande di registrazione di nomi di dominio secondo l’articolo 54 capoverso 3 ODIn. 3 Le domande di registrazione relative a categorie di denominazioni che non benefi- ciano di un’attribuzione privilegiata sono conservate dal gestore del registro nel suo sistema di registrazione e trattate all’apertura generale del dominio «.swiss», a meno che il richiedente non ritiri la domanda.

Art. 4 Eleggibilità all’attribuzione di un nome di dominio Sono eleggibili all’attribuzione di un nome di dominio conformemente agli arti- coli 53 capoverso 1 lettera b e 55 ODIn: a. gli enti pubblici o altre organizzazioni svizzere di diritto pubblico; b. gli enti iscritti nel registro di commercio svizzero aventi la sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera; c. le associazioni e le fondazioni non iscritte nel registro di commercio sviz- zero aventi la sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera.

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Dominio Internet «.swiss». O del DATEC RU 2015

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015.

2 Gli articoli 1 lettera b e 4 hanno effetto sino al 31 dicembre 2017.

11 agosto 2015 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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