AS 2015 2843
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Modifica del 12 agosto 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 gennaio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:
Art. 1 lett. c ed e n. 2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: c. trasferimento di averi: qualsiasi transazione effettuata per via non elettro- nica, ad esempio mediante contanti e assegni o per via elettronica per conto di un ordinante, da un prestatore di servizi di pagamento allo scopo di met- tere gli averi a disposizione del beneficiario del pagamento; l’ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona; e. persona o organizzazione iraniana:
2. qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran, tranne il personale
diplomatico della Svizzera e di Stati terzi ufficialmente in funzione in Iran,
Art. 6a rubrica e cpv. 1 Obbligo di notifica concernente il petrolio e i prodotti petroliferi
1 Occorre notificare tempestivamente alla SECO:
a. l’acquisto, la vendita o l’importazione di petrolio o di prodotti petroliferi di cui all’allegato 4a, qualora tali prodotti si trovino in Iran, siano originari dell’Iran o siano stati esportati dall’Iran; b. la messa a disposizione diretta o indiretta di mezzi finanziari, prestazioni finanziarie o di altri sostegni finanziari, inclusi i derivati, relativi alle attività di cui alla lettera a.
1 RS 946.231.143.6
2015-2128 2843
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2015
Art. 6b Divieto concernente i diamanti È vietato: a. vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, dia- manti di cui all’allegato 4c al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubbliche nonché a qualsiasi persona o organizzazione che agisca per loro conto o sotto la loro direzione o che sia da essi controllata; b. acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, diamanti di cui all’allegato 4c, provenienti dal governo dell’Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubbliche nonché da qualsiasi persona o organizzazione che agisca per loro conto o sotto la loro direzione o che sia da essi control- lata; c. mettere a disposizione servizi di intermediazione o mezzi finanziari alle atti- vità di cui alle lettere a e b.
Art. 12 cpv. 1 e 2 1 I trasferimenti di averi superiori a 100 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un’organizzazione iraniana devono essere notificati per scritto alla SECO entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui sono stati effettuati o ricevuti. 2 I trasferimenti di averi superiori a 500 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un’organizzazione iraniana devono essere oggetto di una richiesta scritta di autorizzazione alla SECO. La SECO rilascia l’autorizzazione se il trasferimento di averi non viola la presente ordinanza, la legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego o la legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico.
Titolo prima dell’art. 19a Sezione 6a: Deroghe relative all’attuazione del piano d’azione congiunto globale
Art. 19a
1 Conformemente ai numeri 21–24 della risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di
sicurezza dell’ONU del 20 luglio 20154 e d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può concedere deroghe ai divieti e agli obblighi di autorizzazione e notifica secondo la presente ordinanza.
2 Se necessario la SECO ottiene il consenso del comitato delle sanzioni ONU com-
petente e della commissione congiunta, se questa è stata istituita secondo il piano d’azione congiunto globale (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), oppure notifica a detti organi le deroghe concesse.
2 RS 946.202 3 RS 514.51 4 Il testo francese e inglese della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è disponibile all’indirizzo: www.un.org/fr > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2015
II
1 L’allegato 4b è abrogato.
2 L’allegato 4c è sostituito dalla versione qui annessa:
III La presente ordinanza entra in vigore il 13 agosto 20155.
12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 agosto 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2015
Allegato 4c (art. 6b)
Diamanti Voce di tariffa doganale. Designazione
7102 Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
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