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AS 2015 2847

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

del 12 agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica del Sudan del Sud o per un uso nella Repubblica del Sudan del Sud, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equi- paggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietati la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, nonché la conces- sione diretta o indiretta di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale di cui al capo- verso 1 oppure in relazione ad attività militari nella Repubblica del Sudan del Sud. 3 L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea (UE), dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e della Confederazione, così come dei rappresentanti dei media e del perso- nale umanitario è esclusa dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2. 4 La Segreteria di stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di:

1. materiale d’armamento non letale destinato esclusivamente a scopi

umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, dell’UE, dell’Unione africana (UA), dell’IGAD e della Confederazione per la creazione di istituzioni,

2. materiale d’armamento non letale destinato unicamente a sostenere il

processo di riforma del settore della sicurezza nella Repubblica del Su- dan del Sud,

RS 946.231.169.9 1 RS 946.231

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud. O RU 2015

3. materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi delle Nazioni

Unite, dell’UE, dell’UA o della Confederazione,

4. attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato

in operazioni di sminamento,

5. veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per

difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nella Repub- blica del Sudan del Sud, del personale delle Nazioni Unite, dell’UE, dell’UA, dell’IGAD o della Confederazione; b. la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e altri servizi, così come la fornitura di mezzi finanziari connessi al materiale d’armamento di cui alla lettera a numero 1 o al materiale di cui alla lettera a numero 3; c. la fornitura di assistenza tecnica o di mezzi finanziari connessi al materiale d’armamento di cui alla lettera a numero 2. 5 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sotto- stanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche. 3 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferi- menti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, ammi- nistrativa o arbitrale esistente; d. tutelare interessi svizzeri.

2 RS 946.202 3 RS 514.51

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud. O RU 2015

4 La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità delle decisioni di tale Comitato.

Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, di- videndi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato. 2 La Segreteria di Stato della migrazione migrazione (SEM) può concedere deroghe:

a. se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria; b. in conformità con il paragrafo 11 della risoluzione 2206 (2015)4 e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili all’indirizzo: www.un.org/fr > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

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Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 4.

3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie 1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8 Pubblicazione Il contenuto dell’allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

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Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 12 agosto 2015 alle ore 18.005.

12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 agosto 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Allegato6 (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

6 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

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