AS 2015 2893
AS 2015 2893
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)
Modifica del 12 agosto 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:
Art. 3 Ex art. 4
Art. 4 Disposizioni comuni a tutte le unità amministrative 1 Gli obiettivi di cui agli articoli 5–15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l’esecuzione dei compiti e l’esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.
2 I capi delle unità amministrative del DDPS menzionate nel capitolo 2 che sono
subordinati direttamente al capodipartimento hanno diritto, nel proprio ambito di competenza, di interporre ricorso presso il Tribunale federale.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.
12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 172.214.1
2015-1326 2893
Organizzazione del DDPS. O RU 2015