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AS 2015 2893

AS 2015 2893

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Modifica del 12 agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 3 Ex art. 4

Art. 4 Disposizioni comuni a tutte le unità amministrative 1 Gli obiettivi di cui agli articoli 5–15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l’esecuzione dei compiti e l’esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

2 I capi delle unità amministrative del DDPS menzionate nel capitolo 2 che sono

subordinati direttamente al capodipartimento hanno diritto, nel proprio ambito di competenza, di interporre ricorso presso il Tribunale federale.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 172.214.1

2015-1326 2893

Organizzazione del DDPS. O RU 2015

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