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AS 2015 2911

AS 2015 2911

Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 20 agosto 2015

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 25 agosto 20154.

20 agosto 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 1, n. 1, 2, 4 e 13

Categoria Testo normativo dell’UE

1. artiodattili, perissodattili Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del (senza equidae) e 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o proboscidati; carni fresche loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea di animali dell’ordine determinati animali e carni fresche e che definisce le artiodattili, perissodattili e condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, proboscidati e della famiglia pag. 1; equidae; api e bombi modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/604, GU L 100 del 17.4.2015, pag. 60. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1356, GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69.

2. prodotti a base di carne; Decisione 2007/777/CE della Commissione del

stomaci, vesciche e intestini 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di trattati destinati al consumo polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importa- umano zioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1353, GU L 208 del 5.8.2015, pag. 36. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1356, GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;

O sui controlli OITE RU 2015

Categoria Testo normativo dell’UE

modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69.

4. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,

giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro esenti da organismi patogeni territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le impor- specifici; carni, carni tazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base macinate e carni separate di pollame e che definisce le condizioni di certificazione meccanicamente di pollame, veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; ratiti e selvaggina da penna modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) selvatica; uova e ovoprodotti 2015/1363, GU L 210 del 7.8.2015, pag. 24. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69. 13. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine ani- male), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consu- mo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1356, GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5.

O sui controlli OITE RU 2015

Cap. 3, n. 7, 16 e 20

Categoria Testo normativo dell’UE

7. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,

giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro esenti da organismi patogeni territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti macinate e carni separate a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione meccanicamente di pollame, veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; ratiti e selvaggina da penna modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) selvatica; uova e ovoprodotti 2015/1363, GU L 210 del 7.8.2015, pag. 24.

16. prodotti a base di carne; Decisione 2007/777/CE della Commissione, del

stomaci, vesciche e intestini 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di trattati destinati al consumo polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le umano importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1353, GU L 208 del 5.8.2015, pag. 36. 20. involucri di origine Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefa- lopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1162, GU L 188 del 16.7.2015, pag. 3. Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 38; modificata da ultimo dalla decisione 2004/414/CE, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 65. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1356, GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5.

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