AS 2015 2943
Ordinanza concernente il materiale bellico
Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)
Modifica del 19 agosto 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:
Art. 5c Autorizzazioni di transito per aeromobili civili con materiale bellico a bordo (art. 17 cpv. 3 e 22 LMB) 1 Il transito di materiale bellico con aeromobili civili è permesso se non viola il diritto internazionale pubblico, non lede i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti. 2 In sede di rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente considera anche i criteri di cui all’articolo 5.
Art. 13 cpv. 3 3 La competenza per il transito con aeromobili militari esteri e altri aeromobili di Stato è retta dall’ordinanza del 23 marzo 20052 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.
Art 14 cpv. 2, parte introduttiva e lett. c 2 Per le autorizzazioni di affari con l’estero secondo l’articolo 22 LMB e la conclu- sione di contratti di cui all’articolo 20 LMB decide la SECO d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La SECO decide inoltre d’intesa con: c. l’Ufficio federale dell’aviazione civile e i servizi competenti del DDPS per i transiti con aeromobili civili.