AS 2015 3035
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 2 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Art. 6 cpv. 1 lett. a 1 I passeggeri di aeromobili titolari di un documento di viaggio valido sono esentati dall’obbligo del visto se: a. non abbandonano la zona di transito internazionale dell’aeroporto;
Titolo prima dell’art. 25 Sezione 6: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo
Art. 25 Portata dell’obbligo di diligenza 1 Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di traspor- to aereo secondo l’articolo 92 capoverso 1 LStr: a. la debita oculatezza nel selezionare, formare e sorvegliare il personale; b. l’organizzazione richiesta per i controlli di registrazione e d’imbarco e l’approntamento dell’infrastruttura tecnica richiesta. 2 I provvedimenti di cui al capoverso 1 mirano a garantire l’esecuzione delle opera- zioni seguenti: a. controllare prima della partenza se i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti sono validi e riconosciuti; b. identificare i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno la cui con- traffazione o falsificazione può essere riconosciuta da una persona che ha ri- cevuto una formazione adeguata e dotata di una facoltà visiva media;
1 RS 142.204
2014-3295 3035
Entrata e rilascio del visto. O RU 2015
c. identificare un documento di viaggio, visto o titolo di soggiorno manifesta- mente non appartenente al passeggero; d. determinare i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati in base al timbro sul documento di viaggio.
3 La SEM può esigere dall’impresa di trasporto aereo ulteriori provvedimenti se:
a. determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione; o b. è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei documenti di viag- gio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. 4 Per ulteriore provvedimento si intende in particolare la produzione di copie di documenti di viaggio, di visti o di titoli di soggiorno prima della partenza.
Art. 26 Modalità di cooperazione 1 Le modalità di cooperazione ai sensi dell’articolo 94 capoverso 1 LStr compren- dono segnatamente: a. la collaborazione della SEM alla formazione e al perfezionamento profes- sionali nell’ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l’entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di viaggio richiesti; b. la consulenza della SEM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti; c. l’esecuzione della procedura di respingimento nonché l’adempimento da parte dell’impresa di trasporto aereo dei propri obblighi di assistenza e di rimpatrio nei confronti dei passeggeri cui è negato l’ingresso o il transito; d. la collaborazione tra le imprese di trasporto aereo e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo. 2 Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui all’arti- colo 94 capoverso 2 lettera b LStr, la SEM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l’articolo 93 LStr.
II La modifica di altri atti è disciplinata nell’allegato.
3036
Entrata e rilascio del visto. O RU 2015
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.
2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3037
Entrata e rilascio del visto. O RU 2015
Allegato (n. II)
Modifica di altri atti
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 20062
Art. 6a Abrogato
2. Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20133
Art. 4 cpv. 5 lett. d
5 Ai dati N-SIS si accede tramite:
d. il sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) di cui all’arti- colo 104a della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri (LStr).
Art. 7 cpv. 1 lett. a n. 1 e f 1 Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo: a. presso fedpol:
1. il Servizio giuridico: per pronunciare misure di allontanamento e di
respingimento finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStr5, f. l’ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM:
1. per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno, per
ordinare e verificare i divieti d’entrata nei confronti di cittadini di Stati terzi, per controllare e diffondere nel SIS le segnalazioni ai fini della non ammissione,
2 RS 142.513 3 RS 362.0 4 RS 142.20 5 RS 142.20
3038
Entrata e rilascio del visto. O RU 2015
2. per confrontare sistematicamente i dati del sistema API con quelli del
SIS allo scopo di migliorare il controllo alla frontiera e di lottare efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e l’attra- versamento illegale delle zone di transito internazionali degli aeroporti;
Allegato 3 L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.
3039
Entrata e rilascio del visto. O RU 2015
Allegato all’ordinanza N-SIS (all. n. 2)
Allegato 3 (art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1) N. 1
1 Diritti d’accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS
Livelli d’accesso A = consultare B = trattare vuoto = nessun diritto d’accesso
Abbreviazioni delle autorità fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico fedpol II Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, Centrale operativa e ufficio SIRENE (*I servizi responsabili della corrispondenza con Interpol dispongono soltanto del diritto di consultazione.) fedpol III Ufficio federale di polizia: servizio responsabile della gestione di AFIS fedpol IV Ufficio federale di polizia: Polizia giudiziaria federale fedpol V Ufficio federale di polizia: sezione Documenti d’identità e ricerche di persone disperse fedpol VI Ufficio federale di polizia: servizi responsabili di RIPOL fedpol VII Ufficio federale di polizia: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (*consultazione unicamente tramite Swisspol Index) SIC Servizio delle attività informative della Confederazione
3040
Entrata e rilascio del visto. O RU 2015
MPC Ministero pubblico della Confederazione UFG I Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale UFG II Ufficio federale di giustizia: Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori SEM I Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 1 SEM II Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 2 Cgcf Corpo delle guardie di confine AFD I Amministrazione federale delle dogane: sezioni inquirenti delle direzioni di circondario delle dogane e divisione Cause penali della Direzione generale delle dogane AFD II Amministrazione federale delle dogane: uffici doganali AFD III Uffici doganali: Ispettorato doganale aeroporti svizzeri (BE, BS, ZH) PoCa Autorità cantonali di perseguimento penale, di giustizia e di esecuzione penale PolStr Polizia degli stranieri, uffici della migrazione, autorità regionali e comunali degli stranieri UCS Uffici della circolazione stradale RES Rappresentanze svizzere all’estero
3041
Entrata e rilascio del visto. O RU 2015
Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Estero
fedpol I fedpol II* fedpol III fedpol IV fedpol V fedpol VI fedpol VII* UFG I UFG II SEM I SEM II AFD I AFD II AFD III PoCa PolStr SIC MPC Cgcf UCS OAS
1. Segnalazioni di persone
a. Cittadini di Stati terzi ai fini della non A A A A A B A A B A A A A A A A ammissione e del divieto di soggiorno b. Persone per l’arresto ai fini A B A A A B A A A A A A A A A A B A A dell’estradizione (A) c. Persone scomparse A B A A A B A A A A A A A A B A (A) d. Persone ricercate nell’ambito di un proce- A B A A A B A A A A A A A A A A B A A dimento penale (A) e. Persone ai fini di una sorveglianza discreta A B A A A B A A A A A A A A A A B A A o di un controllo mirato (A)
2. Segnalazioni di oggetti
a. Veicolo a motore di cilindrata >50 cm3 A A A B A A A A A A A B A b. Natante A A A B A A A A A A A B A c. Aeromobile A A A B A A A A A A A B A d. Rimorchio di peso a vuoto > 750 kg A A A B A A A A A A A B A e. Roulotte A A A B A A A A A A A B A f. Apparecchiatura industriale (p. es. mac- A A A B A A A A A A A B A chinari)
3042
Entrata e rilascio del visto. O RU 2015
Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Estero
fedpol I fedpol II* fedpol III fedpol IV fedpol V fedpol VI fedpol VII* UFG I UFG II SEM I SEM II AFD I AFD II AFD III PoCa PolStr SIC MPC Cgcf UCS OAS
g. Motore fuoribordo A A A B A A A A A A A B A h. Container A A A B A A A A A A A B A i. Arma da fuoco A A A B A A A A A A B j. Documento vergine A A A A B A A A A A A A B A A k. Documenti d’identità quali passaporti, car- A A A A B A A A A A A A B A A te d’identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio l. Documenti dei veicoli A A A A B A A A A A B A m. Targhe dei veicoli A A A B A A A A A A A B A n. Banconota A A A B A A A A A B o. Titoli di credito e mezzi di pagamento A A A B A A A A A B p. Oggetti ai fini di una sorveglianza discreta A A A B A A A A A A A A A B A A o di un controllo mirato
3043
Entrata e il rilascio del visto. O RU 2015
3044