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AS 2015 3079

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del 2 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modifi- cata come segue:

Art. 36 Contributi (art. 27 LIPG) 1 I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa

di almeno fr. ma inferiore a fr.

9 400 17 200 0,242 17 200 21 900 0,248 21 900 24 200 0,254 24 200 26 500 0,260 26 500 28 800 0,265 28 800 31 100 0,271 31 100 33 400 0,283 33 400 35 700 0,294 35 700 38 000 0,306 38 000 40 300 0,317 40 300 42 600 0,329 42 600 44 900 0,340 44 900 47 200 0,358 47 200 49 500 0,375 49 500 51 800 0,392 51 800 54 100 0,410 54 100 56 400 0,427

2015-0173 3079

Indennità di perdita di guadagno. O RU 2015

2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 21 a

1050 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

II L’ordinanza 15 del 15 ottobre 20143 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è modificata come segue:

Art. 9 Contributo minimo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all’anno.

Art. 11 cpv. 2

2 L’articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2020.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 831.108

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