AS 2015 3081
Ordinanza concernente un'aliquota di dazio ridotta sulle piante di granoturco per l'alimentazione degli animali
Ordinanza concernente un’aliquota di dazio ridotta sulle piante di granoturco per l’alimentazione degli animali
del 7 settembre 2015
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:
Art. 1 Aliquota di dazio sulle piante di granoturco per l’alimentazione degli animali Sulle merci fresche e insilate della voce di tariffa 2308.0050 si applica, in deroga all’aliquota di dazio indicata per merci della voce di tariffa 2308.0050 nell’allegato 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole, un’aliquota di dazio di 0.00 franchi per 100 chilogrammi lordi, se presentano un tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento.
Art. 2 Entrata in vigore e periodo di validità La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2015 con effetto sino al 31 ottobre 2015.
7 settembre 2015 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
RS 916.112.232