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AS 2015 3083

Ordinanza sugli strumenti di misurazione

Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM)

Modifica del 26 agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione è modificata come segue:

Art. 15 Marcature di conformità

1 Gli strumenti di misurazione immessi sul mercato in Svizzera nel quadro di un

trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità devono recare le marcature di conformità internazionali riconosciute da tale trattato. Le marcature di conformità figurano nell’allegato 4. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia prevede delle marcature di confor- mità per gli strumenti di misurazione che non vengono immessi sul mercato nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valu- tazione della conformità.

Allegato 1, n. 10.6 10.6 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può prevedere eccezioni con- cernenti la dotazione di un visualizzatore di cui al numero 10.5 se: a. la funzione del visualizzatore è assicurata altrimenti, segnatamente quando i risultati delle misurazioni sono accessibili in un altro modo equivalente ai consumatori; e b. non vi si oppone il diritto internazionale.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

26 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 941.210

2014-2066 3083

Strumenti di misurazione. O RU 2015

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