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AS 2015 309

AS 2015 309

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 19 gennaio 2015

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:

Inserimento di una nuova agevolazione doganale per le voci di tariffa 1511.1090,

2513.2090 e 7115.9010

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo

1511. Olio di palma, greggio per la fabbricazione di 6.––

10 90 paste da spalmare delle

voci di tariffa 2106.9050, 2106.9073 o 2106.9074

2513. Sabbia di granato naturale per utilizzo industriale ––.16

20 90 come abrasivo per

taglio a getto d'acqua o sabbiatura

7115. Altri lavori di argento, anche dorato o per la fusione e per il 8.––

90 10 platinato recupero dei metalli

preziosi

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2015.

19 gennaio 2015 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

1 RS 631.012

2015-0005 309

O sulle agevolazioni doganali RU 2015

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