AS 2015 309
AS 2015 309
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 19 gennaio 2015
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:
Inserimento di una nuova agevolazione doganale per le voci di tariffa 1511.1090,
2513.2090 e 7115.9010
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
1511. Olio di palma, greggio per la fabbricazione di 6.––
10 90 paste da spalmare delle
voci di tariffa 2106.9050, 2106.9073 o 2106.9074
2513. Sabbia di granato naturale per utilizzo industriale ––.16
20 90 come abrasivo per
taglio a getto d'acqua o sabbiatura
7115. Altri lavori di argento, anche dorato o per la fusione e per il 8.––
90 10 platinato recupero dei metalli
preziosi
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2015.
19 gennaio 2015 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
1 RS 631.012
2015-0005 309
O sulle agevolazioni doganali RU 2015