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AS 2015 3111

Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia

Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V)

Modifica del 26 agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sugli emolumenti di verificazione è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

26 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 941.298.1

2014-2067 3111

O sugli emolumenti di verificazione RU 2015

Allegato (art. 3, 4 e 8)

Emolumenti di verificazione e di controllo

B Emolumenti per i singoli strumenti di misurazione

N. 8

8 Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche

8.1 Verificazione dei contatori d’elettricità

L’ammontare dell’emolumento per la verificazione riscosso dai laboratori di verificazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compo- ne dell’emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificazione effettuata.

8.1.1 Emolumento di base fr. 31.60

8.1.2 Supplementi

I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base: Supplemento

8.1.2.1 Contatori bifase 40
8.1.2.2 Contatori trifase 70
8.1.2.3 Primo tipo di energia (attiva o reattiva), primo passag-

gio di energia o primo quadrante 0

8.1.2.4 Per ogni altro tipo di energia (attiva o reattiva), altro

passaggio di energia o altro quadrante 85

8.1.2.5 Profili di carico, verificabili contemporaneamente, con

periodi di misurazione fino a 15 minuti 140

8.1.2.6 Profili di carico, verificabili contemporaneamente, con

periodi di misurazione superiori a 15 minuti, per ogni

15 minuti in più 30

8.1.2.7 Per tipo di potenza (attiva o reattiva),

passaggio di potenza o quadrante 85

8.1.2.8 Per ogni minuteria supplementare 30
8.1.2.9 Classe di accuratezza B 90
8.1.2.10 Classe di accuratezza C 120
8.1.2.11 Corrente massima oltre 80 A 30
8.1.2.12 Misurazioni superiori alla media in base al tempo

impiegato

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O sugli emolumenti di verificazione RU 2015

8.1.3 Calcolo dell’emolumento totale di una commissione

Per commissione si intende la verificazione di contatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso man- dante. L’emolumento totale per una commissione si compone di un emo- lumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni contatore verificato. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui alle cifre 8.1.1 e 8.1.2. numero di contatori per commissione emolumento iniziale emolumento per pezzo

1 fino a 2 60 140

3 fino a 10 200 80

11 fino a 20 300 70

21 fino a 40 500 60

più di 40 700 55

8.2 Verificazione dei trasformatori di misura induttivi a nucleo indivisibile

L’ammontare dell’emolumento per la verificazione riscosso dai laboratori di verificazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compo- ne dell’emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificazione effettuata.

8.2.1 Emolumento di base fr. 89.10

8.2.2 Supplementi

I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.2.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:

8.2.2.1 Prova d’isolazione

tensione massima del materiale elettrico con installazioni di prova con installazioni del laboratorio di di prova del cliente verificazione fino a 1,2 kV 35 20 oltre 1,2 kV fino a 36 kV 100 35 oltre 36 kV fino a 52 kV 200 90

8.2.2.2 Misurazione del rapporto di trasformazione

tensione massima del materiale elettrico trasformatori di corrente e trasformatori di tensione di tensione per il primo per ogni campo di campo di misurazione misurazione supplementare fino a 1,2 kV 0 20 oltre 1,2 kV fino a 36 kV 60 30 oltre 36 kV fino a 52 kV 180 55

8.2.2.3 Supplemento per trasformatori di corrente

intensità di corrente primaria nominale per il primo nucleo per ogni nucleo in più fino a 800 A 0 20 oltre 800 A fino a 2000 A 70 35 oltre 2000 A fino a 5000 A 250 70

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8.2.2.4 Grandezze nominali secondarie divergenti dai

valori normati convenzionali in base al tempo impiegato

8.2.3 Calcolo dell’emolumento totale di una commissione

Per commissione si intende la verificazione di contatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso man- dante. L’emolumento totale per una commissione si compone di un emo- lumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni contatore verificato. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui alle cifre 8.2.1 e 8.2.2. numero di trasformatori per commissione emolumento iniziale emolumento per pezzo

1 a 3 0 100

4 a 9 50 85

10 a 18 200 70

più di 18 550 50

8.3 Verificazione di altri trasformatori di misura

L’emolumento per la verificazione di trasformatori diversi da quelli di cui alla cifra 8.2 è riscosso in base al tempo impiegato.

8.4 Procedura di controllo statistico per i contatori d’elettricità

8.4.1 Controllo dei campioni di un lotto

L’emolumento per il controllo dei campioni di un lotto è calcolato in base agli emolumenti di cui alla cifra 8.1. Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, l’emolumento per il controllo dei campioni è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota della lotto.

8.4.2 Formalità amministrative

L’emolumento per utilizzatore per le formalità amministrative si compone dell’emolumento di base e di supplementi. Tale emolumento è dovuto ogni qualvolta è controllato un campione del lotto, a prescindere dal risultato del controllo.

8.4.2.1 Emolumento di base per le formalità amministrative fr. 32.00

Se il METAS ordina o approva altre procedure almeno equivalenti sul piano statistico, in singoli casi esso può fissare un emolumento di base più basso.

8.4.2.2 Supplementi

I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.4.1, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base: 8.4.2.2.1 Primo tipo di energia (attiva o reattiva) o primo passag- gio di energia 0 8.4.2.2.2 Per ogni altro tipo di energia (attiva o reattiva), altro passaggio di energia o altro quadrante 60 8.4.2.2.3 Profilo di carico 60

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8.4.2.2.4 Per tipo di potenza (attiva o reattiva), passaggio di potenza o quadrante 60

8.4.2.3 Calcolo dell’emolumento totale per utilizzatore e lotto

L’emolumento totale per utilizzatore e lotto si compone dell’emolumento iniziale e dell’emolumento per pezzo riscosso in funzione del numero di contatori per utilizzatore nel lotto. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui alle cifre 8.4.2.1 e 8.4.2.2. numero di contatori per utilizzatore nella partita emolumento iniziale emolumento per pezzo

1 fino a 6 600 0

7 fino a 72 0 100

più di 72 6500 10

8.5 Parte dell’emolumento da devolvere al METAS

8.5.1 per i contatori d’elettricità, per ogni per pezzo: 17 %

verificazione dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1

8.5.2 per i trasformatori di misura induttivi a nucleo indivisi- per pezzo: 17 %

bile, per ogni verificazione dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.2.1

8.5.3 per trasformatori di misura diversi da quelli di cui alla per pezzo: 17 %

cifra 8.5.2, per ogni verificazione dell’emolumento in base al tempo impiegato (ci- fra 8.3)

8.5.4 Per i contatori d’elettricità verificati secondo la procedura di controllo

statistico 8.5.4.1 Controllo dei campioni di un lotto, parte dell’emolumento da devolvere di cui alla cifra 8.5.1 8.5.4.2 Formalità amministrative, a prescindere dal risultato del controllo: 5,5 per cento dell’emolumento cumulato di cui alle cifre 8.4.2.1 e 8.4.2.2.

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