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AS 2015 3119

AS 2015 3119

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Modifica del 2 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 ottobre 20061 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 5 5 Essa autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e secondo le risoluzioni perti- nenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Art. 7 cpv. 1

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a

conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applica- zione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 o 2, li dichiarano senza indugio alla SECO.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 946.231.127.6

2015-2007 3119

Provvedimenti nei confronti della Repubblica RU 2015 popolare democratica di Corea. O