AS 2015 3119
AS 2015 3119
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Modifica del 2 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 ottobre 20061 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 5 5 Essa autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e secondo le risoluzioni perti- nenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Art. 7 cpv. 1
1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a
conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applica- zione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 o 2, li dichiarano senza indugio alla SECO.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.
2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 946.231.127.6
2015-2007 3119
Provvedimenti nei confronti della Repubblica RU 2015 popolare democratica di Corea. O