AS 2015 315
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
Modifica del 14 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 19831 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. abis e ater 1 L’assicuratore privato può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato:
abis. i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, causati da atti terroristici; ater. i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, che si veri- ficano nonostante siano stati rispettati i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti.
Art. 5 cpv. 1 1 I contributi delle persone civilmente responsabili (art. 14 della legge) ammontano a: Franchi
a. per le centrali nucleari di Beznau I+II 2 307 000 b. per la centrale nucleare di Mühleberg 1 359 000 c. per la centrale nucleare di Gösgen 1 734 000 d. per la centrale nucleare di Leibstadt 1 734 000 e. per il reattore dell’Università di Basilea 3 500 f. per il deposito intermedio di Würenlingen 248 000
1 RS 732.441
2013-1797 315
Responsabilità civile in materia nucleare. O RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2015.
14 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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