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AS 2015 3159

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Modifica del 2 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali è modificata come segue:

Art. 3 n. 14a e 14b Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali: 14a. legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101): comunica- zione all’Ufficio federale dei trasporti; 14b. legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (RS 743.01), per quanto con- cernano impianti di trasporto a fune che necessitano di una concessione per il trasporto di viaggiatori: comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;

Allegato n. 11 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 312.3

2015-1849 3159

Comunicazione di decisioni penali cantonali. O RU 2015

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