AS 2015 3159
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Modifica del 2 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali è modificata come segue:
Art. 3 n. 14a e 14b Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali: 14a. legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101): comunica- zione all’Ufficio federale dei trasporti; 14b. legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (RS 743.01), per quanto con- cernano impianti di trasporto a fune che necessitano di una concessione per il trasporto di viaggiatori: comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
Allegato n. 11 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 312.3
2015-1849 3159
Comunicazione di decisioni penali cantonali. O RU 2015
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