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AS 2015 3167

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune, OIFT)

Modifica del 2 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 4, 4 capoverso 1, 8 capoverso 5, 9 capoverso 5, 11 capoverso 3, 26 e 27 della legge del 23 giugno 20062 sugli impianti a fune (LIFT); visti gli articoli 7 capoverso 2, 18 capoverso 2, 43 e 63 della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori (LTV); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio,

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «rapporto di periti» è sostituito con «rapporto di perizia».

2 In tutta l’ordinanza «accordo d’usufrutto» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «convenzione d’utilizzazione».

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1, frase introduttiva e lett. d La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione della LIFT e della LTV per quanto riguarda gli impianti di trasporto a fune. Prevede in particolare disposi- zioni concernenti: d. concerne soltanto il testo francese

2015-1206 3167

O sugli impianti a fune RU 2015

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica a tutti gli impianti a fune che rientrano nel campo d’applicazione della LIFT.

Art. 3 Definizioni 1 Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto per- sone al massimo per direzione di marcia.

2 È professionale il trasporto di viaggiatori effettuato a scopi di lucro.

3 Sono componenti rilevanti per la sicurezza tutti i componenti dell’impianto il cui guasto o mancato funzionamento minaccia la sicurezza e la salute delle persone. 4 Sono componenti di sicurezza tutti i componenti di un sottosistema dell’impianto (art. 1 cpv. 5 direttiva 2000/9/CE5 [direttiva UE sugli impianti a fune]). 5 Sono sottosistemi i sistemi di cui all’allegato I della direttiva UE sugli impianti a fune. 6 L’infrastruttura comprende il tracciato, i dati del sistema e le costruzioni delle stazioni e della linea, fondazioni incluse (art. 1 cpv. 5 direttiva UE sugli impianti a fune).

7 Sono attività rilevanti per la sicurezza:

a. l’adozione delle disposizioni necessarie in caso di guasti o incidenti; b. la guida e la sorveglianza delle cabine; c. la sorveglianza dell’imbarco e sbarco di passeggeri; d. il recupero di passeggeri.

8 Sono sciovie sia gli impianti a fune alta che quelli a fune bassa.

9 L’impresa di trasporto a fune è il titolare dell’autorizzazione d’esercizio.

Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Impianti soggetti ad autorizzazione cantonale

Art. 4 Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio

1 Necessitano di un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio:

a. le sciovie; b. i piccoli impianti a fune; c. altri impianti, sempreché non necessitino di una concessione per il trasporto di viaggiatori.

5 Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21.

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2 Per attestare la sicurezza occorre presentare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione la documentazione di cui all’articolo 12 e all’allegato 1. 3 Per valutare la sicurezza, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione effettua i controlli di cui all’allegato 2.

4 I Cantoni possono emanare disposizioni complementari e deroghe, purché la LIFT

e la direttiva UE sugli impianti a fune6 lo consentano.

Art. 4a Autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori 1 Necessitano di un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LTV: a. le sciovie; b. i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento; c. altri impianti, alle condizioni menzionate all’articolo 7 dell’ordinanza del 4 novembre 20097 sul trasporto di viaggiatori.

2 L’autorizzazione non può essere rilasciata se:

a. vi si oppongono interessi pubblici rilevanti della Confederazione, segnata- mente in materia di pianificazione del territorio, di foreste, di protezione della natura e del paesaggio, di protezione del paese oppure di difesa nazio- nale; oppure b. l’impianto entra in rilevante concorrenza con imprese di trasporto conces- sionarie. 3 Di regola l’autorizzazione viene rilasciata insieme all’autorizzazione di costru- zione. Deve essere rilasciata al più tardi insieme all’autorizzazione di esercizio.

Titolo prima dell’art. 5 Sezione 3: Requisiti essenziali, disposizioni complementari, deroghe alle norme tecniche

Art. 5 cpv. 1 e 2 1 Le funivie, le funicolari, le sciovie e gli impianti di trasporto a fune analoghi come pure la loro infrastruttura, i loro componenti di sicurezza e sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva UE sugli impianti a fune8.

2 L’autorità competente può accogliere le domande di approvazione dei piani o di

autorizzazione di costruzione e di autorizzazione d’esercizio sulla base delle prescri- zioni e delle norme vigenti alla data di ricevimento della domanda completa.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

7 RS 745.11

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

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Art. 6 cpv. 1 e 2 1 Al fine di concretizzare i requisiti essenziali, il Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare disposizioni concernenti la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune e della loro infrastruttura; fanno eccezione i componenti di sicurezza e i sottosistemi.

2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 6a Deroga alle norme tecniche Per provare che, pur derogando a una norma tecnica, un impianto a fune soddisfa nondimeno i requisiti essenziali, occorre dimostrare, mediante un’apposita analisi dei rischi, che il rischio complessivo non aumenta.

Titolo prima dell’art. 7 Sezione 4: Disposizioni varie

Art. 8 cpv. 1 a 3

1 Concerne soltanto il testo francese

2 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) riconosce organi di controllo delle funi per eseguire controlli distruttivi e non distruttivi. L’organo è riconosciuto se è stato accreditato.

3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 9 Abrogato

Titolo prima dell’art. 11 Capitolo 2: Costruzione e modifica di impianti a fune soggetti a concessione federale Sezione 1: Procedura d’approvazione dei piani

Art. 11 cpv. 1 e 5

1 Assieme alla domanda di approvazione dei piani, occorre presentare all’UFT:

a. in merito alla sicurezza, i documenti di cui all’allegato 1; b. concerne soltanto il testo tedesco

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c. per impianti di nuova costruzione, impianti sostitutivi e modifiche di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 19 ottobre 19889 concernente l’esame dell’im- patto sull’ambiente, un rapporto sull’impatto ambientale secondo l’articolo 10b della legge del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell’ambiente; d. un rapporto concernente il rispetto della pianificazione del territorio, attento in particolare alla conformità con i piani direttori e i piani d’utilizzazione; e–g. concerne soltanto il testo tedesco

5 Concerne soltanto il testo francese

Art. 12 cpv. 1 e 3 1 Il rapporto di sicurezza si fonda su un’analisi di sicurezza svolta conformemente all’articolo 4 e all’allegato III della direttiva UE sugli impianti a fune11, per indivi- duare i possibili rischi per la costruzione e l’esercizio dell’impianto; questa analisi tiene inoltre conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell’impianto a fune e delle sue adiacenze.

3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 13 Picchettamento

1 Per il picchettamento si applicano le seguenti disposizioni:

a. le aree destinate a misure compensatrici secondo l’articolo 18 della legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio sono segnalate; b. i bordi esterni dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile appartenenti all’impianto sono segnalati da profili; nel caso dei sostegni, al di fuori delle zone residenziali sono segnalate solo le ubicazioni e gli angoli delle fonda- zioni. 2 L’UFT può esigere che l’altezza dei sostegni sia segnalata anche al di fuori delle zone residenziali.

Art. 14 Concerne soltanto il testo tedesco

9 RS 814.011 10 RS 814.01

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

12 RS 451

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Art. 18 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. a

1 Abrogato

2 Una volta approvati i piani, l’UFT può autorizzare l’inizio immediato della costru- zione dell’impianto o di parti dell’impianto, purché: a. non vi siano opposizioni inevase;

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 19a Condizioni per il rilascio 1 La concessione può essere rilasciata solo se l’impresa adempie le condizioni per il suo rilascio. 2 Il richiedente deve provare che dispone dei diritti necessari all’utilizzazione delle vie di comunicazione. 3 Per la valutazione dei punti elencati il richiedente deve fornire le seguenti indica- zioni: a. opportunità dell’offerta: indicazioni sul tipo, l’ubicazione, la capacità di tra- sporto e la raggiungibilità dell’impianto; b. economicità dell’offerta: indicazioni su:

1. la domanda prevista,

2. la domanda sufficiente a coprire i costi d’esercizio,

3. l’attrezzatura turistica esistente e quella prevista nell’ambito dell’offerta

programmata,

4. il finanziamento previsto,

5. il risultato economico previsto,

6. la copertura dei costi per la manutenzione e l’ammortamento degli edi-

fici, degli impianti e dei veicoli; c. assenza di situazioni di concorrenza svantaggiose per l’economia pubblica; indicazioni su:

1. il tipo di offerta di trasporto esistente nella regione e il suo utilizzo,

2. un eventuale notevole peggioramento dell’offerta di trasporto esistente

imputabile alla nuova offerta.

4 Il richiedente deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 20 Domanda

1 Assieme alla domanda di concessione il richiedente deve presentare all’UFT la

domanda di approvazione dei piani.

2 Con la domanda per il primo rilascio della concessione occorre presentare:

a. una valutazione della redditività corredata di un piano di investimento e un piano di finanziamento corredato delle relative prove;

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b. un piano economico e un bilancio di previsione per il quinquennio succes- sivo; c. i rapporti d’esercizio degli ultimi cinque anni; d. altri documenti necessari per valutare se le condizioni per il rilascio della concessione sono soddisfatte.

3 L’UFT stabilisce nel caso singolo i documenti da presentare secondo il capo-

verso 2 lettera d. 4 Determina nel caso singolo in quanti esemplari cartacei deve essere presentata la domanda e in che misura questa deve essere inoltrata in forma elettronica.

5 Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 11 capoversi 3 e 5.

Art. 20a Consultazione I Cantoni e le cerchie interessate vengono consultati nell’ambito della procedura di approvazione dei piani.

Art. 20b Durata

1 La concessione è rilasciata o rinnovata per 25 anni.

2 Può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore se il richiedente lo richie- de o se è prevedibile che le condizioni di rilascio saranno adempiute per un periodo inferiore a 25 anni.

Art. 21 Rinnovo 1 La domanda di rinnovo della concessione deve essere inoltrata all’UFT al più tardi tre mesi prima della scadenza della concessione. 2 La concessione può essere rinnovata se dalle conoscenze disponibili sulle modifi- che dell’impianto o dell’ambiente circostante risulta che al rinnovo non si oppongo- no interessi pubblici preponderanti.

3 A tal fine l’UFT consulta il richiedente e i Cantoni interessati.

4 I Cantoni informano l’UFT su tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della valutazione degli interessi pubblici, in particolare sui cambiamenti intervenuti nella pianificazione del territorio dal rilascio della concessione.

5 L’UFT stabilisce nel caso singolo l’ampiezza della documentazione da accludere

alla domanda.

Art. 22 cpv. 4

4 Non è necessaria una modifica della concessione se, per al massimo un anno, la

prestazione di trasporto è fornita del tutto o in parte con un mezzo di trasporto diver- so da quello previsto nella concessione. Su richiesta, l’UFT può prorogare il termine.

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Art. 23a Contratto d’esercizio 1 Il titolare della concessione può trasferire a terzi singoli diritti e obblighi, in parti- colare quelli relativi all’esecuzione delle corse, mediante un contratto d’esercizio.

2 Il titolare continua a essere responsabile nei confronti della Confederazione

dell’adempimento degli obblighi. 3 Se sono trasferiti diritti e obblighi riguardanti un’offerta di trasporto cofinanziata dall’ente pubblico, le prescrizioni relative alla presentazione dei conti di cui all’arti- colo 35 LTV si applicano anche all’impresa incaricata.

4 Su richiesta, i contratti d’esercizio sono inviati all’UFT per informazione.

Art. 24 Fine della concessione 1 La concessione può essere soppressa su richiesta del suo titolare. Gli obblighi di trasporto, quelli relativi all’orario e all’esercizio valgono fino alla soppressione della concessione. 2 La concessione è ritirata se le condizioni previste per il suo rilascio non sono più soddisfatte. Può essere ritirata se l’autorizzazione d’esercizio è stata revocata.

3 L’autorizzazione si estingue:

a. alla sua scadenza; b. alla sua soppressione; c. al suo ritiro; d. alla sua revoca; e. tre anni dopo l’estinzione dell’autorizzazione d’esercizio.

Art. 25 Consultazione dei Cantoni 1 Prima del rinnovo, della modifica, del trasferimento, del ritiro o della revoca di una concessione i Cantoni coinvolti devono essere consultati.

2 La consultazione dei Comuni compete ai Cantoni.

Inserire prima del capitolo 3

Art. 25a Designazione ufficiale 1 L’UFT stabilisce la designazione ufficiale e le iniziali dell’impresa d’intesa con quest’ultima. 2 La designazione ufficiale e le iniziali dell’impresa sono vincolanti per le pubblica- zioni degli orari e delle tariffe.

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Art. 26 cpv. 2 lett. b

2 A tal fine:

b. prova che l’impianto a fune è stato costruito, trasformato o modificato con- formemente alle disposizioni (art. 30);

Art. 28 cpv. 2 lett. c Concerne soltanto il testo francese

Art. 29 cpv. 2 e 3 2 Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera a devono essere considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali. 3 Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unica- mente: a. per la parte dell’impianto trasformata o modificata; b. se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell’impianto o sull’esercizio.

Art. 30 Prova della realizzazione conforme alle prescrizioni e dell’idoneità all’esercizio 1 Il richiedente è tenuto a provare all’autorità competente per il rilascio dell’autoriz- zazione, fornendo una dichiarazione in merito, che l’impianto a fune nella sua inte- rezza: a. è stato realizzato conformemente alle disposizioni; e b. può essere gestito in modo sicuro. 2 La dichiarazione del richiedente può basarsi sulle dichiarazioni dei costruttori.

3 Il richiedente è tenuto a provare all’autorità competente per il rilascio dell’auto- rizzazione, fornendo le dichiarazioni di conformità del fabbricante, che sono stati realizzati conformemente alle disposizioni: a. i componenti di sicurezza di cui all’allegato IV della direttiva UE sugli impianti a fune13; e b. i sottosistemi di cui all’allegato VI della direttiva UE sugli impianti a fune.

Art. 31 Abrogato

Art. 34, rubrica Concerne soltanto il testo francese

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

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Art. 35 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 36 Trasformazioni e modifiche dopo il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio 1 Se l’impresa di trasporto a fune prevede di trasformare o modificare l’impianto a fune o di modificare in modo sostanziale l’esercizio, è tenuta a presentare previa- mente una domanda all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione. 2 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione comunica al richiedente la procedura da seguire e la documentazione da presentare.

3 Se trasformazioni o modifiche dell’impianto a fune o modifiche sostanziali

dell’esercizio non sono contemplate dall’approvazione dei piani o dall’autorizza- zione d’esercizio esistente, occorre chiedere l’adeguamento della rispettiva autoriz- zazione oppure il rilascio di una nuova approvazione dei piani e dell’autorizzazione d’esercizio.

Art. 37 cpv. 2 2 A titolo di prova deve essere presentata una dichiarazione di conformità del fabbri- cante e, se necessario, un attestato di conformità valido oppure un rapporto di perizia valido e documenti che attestano in modo verificabile che si tratta di un componente dello stesso tipo.

Art. 38 Rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio 1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione verifica in funzione dei rischi se, sulla base della documentazione presentata conformemente all’articolo 56 o delle conoscenze acquisite conformemente all’articolo 59, sussistono indizi con- creti di un’infrazione all’obbligo di diligenza di cui all’articolo 18 LIFT.

2 Alla domanda di rinnovo non occorre allegare prove sulle condizioni dell’im-

pianto. 3 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione rinnova l’autorizzazione d’esercizio se non sussistono infrazioni all’obbligo di diligenza né motivi di revoca.

4 L’autorizzazione d’esercizio è rinnovata fino alla scadenza della concessione

sempreché il titolare non avanzi altre richieste o i risultati della sorveglianza della sicurezza non impongano una durata inferiore.

Art. 40, rubrica e cpv. 3 Fine dell’autorizzazione

3 L’autorizzazione si estingue:

a. alla sua scadenza; b. alla sua soppressione;

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c. alla sua revoca; d. tre anni dopo la sospensione dell’esercizio regolare e professionale.

Art. 41 Requisiti generali 1 L’impresa di trasporto a fune è responsabile degli aspetti dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto a fune rilevanti per la sicurezza. 2 L’organizzazione dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto a fune (orga- nizzazione dell’esercizio) è adeguata alle dimensioni, alle particolarità tecniche dell’impianto e ai rischi legati alla sua ubicazione; garantisce inoltre uno svolgimen- to impeccabile dei compiti.

Art. 42 e 43 Abrogati

Art. 44 cpv. 1 e 2

1 Concerne soltanto il testo francese

2 A tale scopo effettua apposite esercitazioni almeno una volta all’anno nella misura necessaria.

Art. 45 cpv. 4 Abrogato

Art. 46 Direzione tecnica 1 Il capotecnico e il suo sostituto devono possedere le conoscenze e l’esperienza necessarie all’esercizio e alla manutenzione di costruzioni, impianti e veicoli. 2 Prima di assumere le proprie funzioni operative, devono essere riconosciuti dalle autorità di vigilanza competenti. 3 Il capotecnico assume la responsabilità operativa per gli aspetti dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto a fune rilevanti per la sicurezza nella misura in cui l’impresa di trasporto a fune gli ha attribuito le relative competenze e messo a dispo- sizione le relative risorse. 4 In caso di guasti e incidenti, il capotecnico o il suo sostituto prendono le necessarie disposizioni. 5 Il capotecnico impiega il personale addetto all’esercizio e alla manutenzione e attesta che l’istruzione del personale è adeguata. La designazione del personale e le prove in merito all’istruzione di quest’ultimo devono essere costantemente aggior- nate. 6 Il capotecnico può affidare la responsabilità operativa a un sostituto solo nella misura in cui quest’ultimo è stato adeguatamente istruito per le attività corrisponden- ti e vanta sufficiente esperienza.

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7 Non deve subire conseguenze negative dal regolare adempimento dei compiti

affidatigli nel rapporto d’impiego. 8 Le funzioni di capotecnico e di capo dell’esercizio possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 46a Disposizioni concernenti la formazione della direzione tecnica 1 Dopo aver consultato l’UFT, il servizio tecnico di controllo del CITS e l’associa- zione Funivie svizzere, il DATEC emana disposizioni concernenti la formazione dei capitecnici e dei loro sostituti per gli impianti a fune sottoposti ad approvazione dei piani e autorizzazione d’esercizio federali. 2 Dopo aver consultato il servizio tecnico di controllo del CITS e l’associazione Funivie svizzere, i Cantoni emanano disposizioni concernenti la formazione dei capitecnici e dei loro sostituti per gli impianti a fune sottoposti ad autorizzazione cantonale di costruzione e d’esercizio.

Art. 47 Doveri delle imprese di trasporto a fune 1 L’impresa di trasporto a fune nomina un capotecnico e almeno un suo sostituto e ne comunica i nominativi all’autorità di vigilanza. 2 Assicura che il capotecnico e il suo sostituto dispongano durevolmente delle cono- scenze necessarie nel loro settore di attività; in particolare assicura che siano sempre informati sulle regole riconosciute della tecnica come pure sulle prescrizioni e norme applicabili.

Art. 47a Divieto di esercitare l’attività e revoca del riconoscimento 1 L’autorità di vigilanza vieta a una persona, a tempo indeterminato, di esercitare l’attività di capotecnico o di sostituto del capotecnico se: a. le capacità fisiche o psichiche non le consentono più di svolgere un’attività rilevante per la sicurezza; b. la persona in questione soffre di una forma di dipendenza che potrebbe com- promettere l’idoneità a svolgere l’attività rilevante per la sicurezza; c. la persona, per il suo precedente comportamento, non dà garanzie che in futuro rispetterà le prescrizioni nello svolgimento dell’attività rilevante per la sicurezza. 2 L’autorità revoca il riconoscimento se le circostanze che ne hanno causato il ritiro hanno carattere permanente.

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O sugli impianti a fune RU 2015

Titolo prima dell’art. 47b Sezione 3a: Capacità di prestare servizio

Art. 47b Autodisciplina e notifica di capacità compromesse Se una persona incaricata di svolgere attività rilevanti per la sicurezza ritiene che le proprie capacità siano compromesse in misura tale da renderla incapace di garantire la sicurezza deve: a. rinunciare immediatamente a svolgere qualsiasi attività rilevante per la sicu- rezza; b. notificarlo immediatamente al proprio superiore.

Art. 47c Interdizione di svolgere attività rilevanti per la sicurezza 1 L’impresa deve interdire a una persona incaricata di attività rilevanti per la sicu- rezza lo svolgimento di tali attività, se tale persona è incapace di prestare servizio a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche, alcolismo o altre forme di dipen- denza o per altre ragioni.

2 I dipendenti di un’impresa non devono consentire che una persona incapace di

prestare servizio svolga attività rilevanti per la sicurezza.

Art. 47d Incapacità di prestare servizio per influsso alcolico o di altre sostanze 1 Una persona che svolge attività rilevanti per la sicurezza è considerata incapace di prestare servizio per influsso alcolico (ebrietà) se: a. presenta una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,50 per mille; oppure b. ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,50 per mille. 2 È considerata qualificata ai sensi dell’articolo 87 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 195714 sulle ferrovie (Lferr) una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,80 per mille. 3 Una persona è considerata incapace di prestare servizio per influsso di stupefacenti se presenta valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite: a. cannabis (tetraidrocannabinolo) 1,5 µg/L b. eroina/morfina (morfina libera) 15µg/L c. cocaina 15µg/L d. amfetamina 15µg/L e. metamfetamina 15µg/L

14 RS 742.101

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f. MDEA (metilendiossietilamfetamina) 15µg/L g. MDMA (metilendiossimetilamfetamina) 15µg/L 4 L’UFT emana una direttiva concernente la prova della presenza di tali sostanze.

5 La presenza attestata di una o più delle sostanze di cui al capoverso 3 non è suffi- ciente per stabilire l’incapacità di prestare servizio se la persona è in grado di pro- vare che assume tali sostanze su prescrizione medica. 6 L’impresa di trasporto a fune può prevedere disposizioni di diritto del lavoro più rigide per il consumo di alcol.

Art. 47e Servizio competente per il controllo 1 Per il controllo della capacità di prestare servizio sono competenti i servizi di cui all’articolo 18a LIFT in combinato disposto con l’articolo 84 Lferr15.

2 I collaboratori di questi servizi devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. devono essere stati istruiti per l’attività in questione; b. devono far parte della medesima impresa di trasporto a fune della persona da controllare; c. almeno una di queste persone deve essere raggiungibile durante le ore di esercizio; d. nei loro confronti non deve esistere un motivo di ricusazione previsto dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. 3 I collaboratori di questi servizi devono poter attestare con un documento le compe- tenze loro attribuite.

Art. 47f Disposizioni complementari Oltre che dalle disposizioni di cui agli articoli 47b–47e, il controllo della capacità di prestare servizio è disciplinato per analogia dagli articoli 17–25 dell’ordinanza del 4 novembre 200917 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Art. 48 cpv. 1 lett. a e b nonché 3

1 Concerne soltanto il testo francese

3 Le persone che a causa del loro stato o del loro comportamento possono mettere in pericolo l’esercizio dell’impianto o altre persone non sono trasportate.

15 RS 742.101 16 RS 172.021 17 RS 742.141.2

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Art. 50 lett. a L’impresa di trasporto a fune conserva la documentazione concernente: a. i controlli effettuati e i relativi risultati, i lavori di manutenzione, le ispe- zioni, le esercitazioni e le misure adottate, compresi i lavori di riparazione e rinnovo (documentazione concernente la manutenzione);

Art. 51 cpv. 1 e 2 1 Un impianto a fune deve essere mantenuto in uno stato tale da garantirne la sicu- rezza, componenti compresi, in qualsiasi momento.

2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 52 Pianificazione della manutenzione e del rinnovo 1 L’impresa di trasporto a fune pianifica gli interventi di manutenzione e di rinnovo in modo da garantire la sicurezza dell’impianto e delle sue parti per la durata d’utilizzazione prevista. 2 Le singole parti dell’impianto devono essere verificate tenendo conto del sistema nel suo complesso. 3 I risultati della pianificazione devono confluire nelle prescrizioni d’esercizio e di manutenzione.

Art. 52a Prescrizioni d’esercizio e di manutenzione 1 L’impresa di trasporto a fune emana le prescrizioni d’esercizio e le prescrizioni di manutenzione tenendo conto del programma d’esercizio.

2 Le prescrizioni d’esercizio e le prescrizioni di manutenzione:

a. descrivono in termini verificabili in che modo è garantita la sicurezza dell’impianto e delle sue parti per la durata d’utilizzazione prevista; b. stabiliscono, per i diversi componenti dell’impianto, le misure necessarie e la loro scadenza periodica; c. descrivono la funzione dell’impianto a fune e delle sue parti; d. forniscono indicazioni per la manovra e la manutenzione corrette dell’impianto a fune, complete di procedimenti e istruzioni di lavoro.

Art. 54 cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese

Art. 56 cpv. 2–5

2 Notifica immediatamente all’autorità di vigilanza:

a. i cambiamenti nell’attribuzione delle responsabilità di cui all’articolo 47 ca- poverso 1;

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O sugli impianti a fune RU 2015

b. la fusione, la scissione o lo scioglimento; c. l’apertura di una procedura fallimentare o l’inoltro di un’istanza di sovrain- debitamento; d. l’arresto dell’impianto, non appena constata che si protrarrà per oltre un anno. 3 L’impresa di trasporto a fune, il fabbricante e il responsabile dell’immissione in commercio segnalano entro 30 giorni all’autorità di vigilanza le nuove conoscenze che possono influire sulla sicurezza di un impianto. 4 In caso di eventi o di nuove conoscenze che possono influire sulla sicurezza di un impianto, il fabbricante e il responsabile dell’immissione in commercio devono segnalare all’autorità di vigilanza eventuali altri impianti interessati a causa dei componenti ivi impiegati. 5 In caso di eventi, gli impianti a fune che necessitano di una concessione federale sono soggetti all’ordinanza del 17 dicembre 201418 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.

Art. 57 Obbligo di conservare 1 Nel corso della durata di vita dell’impianto a fune, l’impresa che lo gestisce con- serva i seguenti documenti: a. l’analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza; b. l’attestato di sicurezza; c. le prescrizioni d’esercizio; d. la documentazione concernente la manutenzione; e. i documenti di cui all’articolo 37 capoverso 2. 2 L’impresa è tenuta a conservare durante dieci anni i documenti di cui all’arti- colo 58.

3 Il fabbricante è tenuto a conservare durante almeno 30 anni:

a. i documenti di cui agli allegati V e VII della direttiva UE sugli impianti a fune19; b. i certificati concernenti i materiali e i protocolli dei controlli effettuati nell’ambito della produzione dei componenti rilevanti per la sicurezza.

4 Se il fabbricante non ha sede in Svizzera né in uno Stato membro dell’Unione

europea, l’obbligo di cui al capoverso 3 incombe al responsabile dell’immissione in commercio.

5 Nei documenti figura inequivocabilmente a quale componente particolare ognuno

di essi si riferisce.

18 RS 742.161

19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

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Art. 58 Contabilità 1 Su richiesta, l’impresa di trasporto a fune presenta all’autorità di vigilanza:

a. il conto d’esercizio; b. il bilancio; c. il conto investimenti e il conto ammortamenti oppure il prospetto degli attivi fissi; d. il piano degli investimenti. 2 Entro l’apertura dell’esercizio, essa presenta all’autorità di vigilanza i documenti di cui al capoverso 1 lettere b–d.

3 Le imprese di trasporto a fune che beneficiano di indennità conformemente

all’articolo 49 Lferr20 o di contributi conformemente all’articolo 56 della stessa legge tengono i libri contabili: a. conformemente alle disposizioni della sezione 7 LTV; e b. conformemente alle disposizioni emanate dal DATEC in base all’articolo 35 capoversi 1 e 2 LTV.

Art. 59 Vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la manutenzione 1 L’autorità di vigilanza sorveglia il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente e delle altre prescrizioni per quanto concerne la costru- zione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune nell’ambito dell’approva- zione dei piani, della concessione, dell’autorizzazione d’esercizio, del riconosci- mento della direzione tecnica e della valutazione delle notifiche. 2 Presso le imprese di trasporto a fune può svolgere controlli concernenti la costru- zione, l’esercizio e la protezione dell’ambiente ed eseguire audit; può inoltre chiede- re, in casi fondati, prove e perizie, e può eseguire direttamente controlli per campio- natura. 3 In caso di indizi concreti, può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne i componenti rilevanti ai fini della sicurezza e i sottosistemi. 4 Sorveglia il rispetto delle esigenze in materia ambientale in collaborazione con le autorità specializzate.

Art. 60 Misure 1 Se constata che un impianto a fune può mettere in pericolo la sicurezza di persone o di beni o che vi sono infrazioni alle prescrizioni oppure indizi concreti in merito, l’autorità di vigilanza esige di norma che l’impresa di trasporto a fune proponga misure atte a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni. Se la sicurezza lo impone, può vietare l’esercizio con effetto immediato.

20 RS 742.101

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2 Se le misure proposte dall’impresa di trasporto a fune non sono sufficienti a ristabi- lire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l’autorità può esigere che l’impresa proponga misure di più ampia portata oppure può prendere direttamente i provvedi- menti adeguati. 3 Se non è possibile ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l’autorità revoca l’autorizzazione d’esercizio. 4 Se l’autorità di vigilanza constata che un componente rilevante per la sicurezza o un sottosistema, seppur utilizzati in modo conforme, possono mettere in pericolo la sicurezza dell’impianto a fune, comunica immediatamente le misure adottate alle altre autorità di vigilanza. 5 Le autorità di vigilanza possono gestire una banca dati che riporta le misure adotta- te e i motivi, e informare l’opinione pubblica.

Art. 61 Sorveglianza del mercato 1 L’autorità di vigilanza può controllare i componenti di sicurezza e i sottosistemi immessi sul mercato e, se necessario, prelevare campioni. 2 Le competenze dell’autorità di vigilanza sono disciplinate dall’articolo 10 capover- si 2–5 della legge federale del 12 giugno 200921 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). 3 Le autorità di vigilanza e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) si tengono costantemente e reciprocamente informate. 4 L’obbligo di collaborazione e di informazione dei responsabili dell’immissione in commercio e di eventuali altre persone interessate è retto dall’articolo 11 LSPro.

Art. 63 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 65, frase introduttiva A scelta del fabbricante, la valutazione della conformità di componenti di sicurezza è eseguita secondo una delle procedure di cui all’allegato V della direttiva UE sugli impianti a fune22, ossia:

Titolo prima dell’art. 67 Sezione 3: Periti

Art. 67 Requisiti specialistici Nel loro settore d’esame i periti devono disporre delle conoscenze specifiche e dell’esperienza adeguate alla complessità del progetto da esaminare e alla sua rile- vanza per la sicurezza, in particolare:

21 RS 930.11

22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

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a. devono provare di avere una formazione adeguata; e b. devono aver realizzato o effettuato perizie su oggetti paragonabili a quello in esame.

Art. 68 Indipendenza 1 I periti non possono essersi occupati in precedenza, in altra funzione, dell’oggetto dell’autorizzazione. 2 Devono essere indipendenti nelle loro decisioni; in particolare non possono sotto- stare a istruzioni a tal proposito e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.

Art. 68a Persone giuridiche Le persone giuridiche possono esercitare l’attività di periti se hanno alle loro dipen- denze persone che soddisfano i requisiti specialistici e l’esigenza riguardante l’indipendenza.

Art. 68b Reclutamento e requisiti D’intesa per quanto possibile con il servizio tecnico di controllo del CITS, l’UFT emana direttive sul reclutamento, sui requisiti e sui rapporti dei periti.

Art. 68c Responsabilità e assicurazione 1 Ai periti non è consentito limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti. 2 I periti devono disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile.

3 Devono concordare con il committente la portata della responsabilità e dell’assi- curazione di responsabilità civile necessaria.

Art. 69 Conformemente all’articolo 25 capoverso 1 lettera d LIFT, è punito chi intenzional- mente o per negligenza infrange: a. l’articolo 34; b. l’articolo 36 capoverso 1; c. l’articolo 50; d. l’articolo 56 capoversi 1–4; e. l’articolo 57.

Art. 73 cpv. 1, frase introduttiva 1 Per gli impianti esistenti rimangono applicabili le disposizioni concernenti i con- trolli periodici di cui ai numeri 94 e 104 e all’allegato 2 delle seguenti ordinanze:

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Art. 74 Abrogato

II Gli allegati 1–3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III L’ordinanza del 4 novembre 200923 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 4 Abrogato

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

23 RS 745.11

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Allegato 1 (art. 11)

Rimando tra parentesi al numero dell’allegato (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 1 lett. a, 12)

Titolo dell’allegato

Documenti da presentare all’autorità competente nel quadro della procedura di approvazione dei piani

Cpv. 1, frase introduttiva e n. 1 lett. f, n. 3, 4, 7, 8, 9 e 14, cpv. 2 n. 3 nonché cpv. 3

1 Assieme alla domanda di approvazione dei piani, l’impresa di trasporto a fune

presenta all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione i seguenti docu- menti ai fini della valutazione della sicurezza:

1. ubicazione, concezione globale e organizzazione tecnica dell’impianto, con

le seguenti indicazioni: f. documenti sugli impianti di alimentazione elettrica (stazioni di trasfor- mazione, linee di alimentazione), incluse le indicazioni concernenti le ripercussioni sull’uomo e sull’ambiente;

3. concerne soltanto il testo francese

4. rapporto tecnico, completo dell’organizzazione, disposizione e funzione pre- vista dei principali elementi del sistema (inclusi piani d’insieme di tutti i sot- tosistemi);

7. concerne soltanto il testo tedesco

8. perizie di specialisti indipendenti sui fattori ambientali a cui è sottoposto l’impianto a fune, riguardanti in particolare le caratteristiche del suolo, le condizioni del vento e della neve, il rischio di gelo, la situazione delle valan- ghe, il pericolo di cadute di sassi, di scoscendimenti e di frane nonché il pericolo d’incendio;

9. organizzazione dei lavori di costruzione dell’impianto e attribuzione delle

responsabilità durante la loro realizzazione; in particolare, i nominativi delle persone che, nei confronti dell’impresa di trasporto a fune, sono responsabili dell’impianto in qualità di progettisti, costruttori o periti, specificando le par- ti di cui ognuno è responsabile;

14. eventuali analisi dei rischi di cui all’articolo 6a.

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2 Al più tardi due mesi prima dell’approvazione dei piani, l’impresa di trasporto a fune presenta all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione i documenti seguenti per la valutazione della sicurezza: 3. un rapporto di perizia per il controllo del calcolo delle funi, inclusi i parame- tri rilevanti e i risultati.

3 Il capoverso 2 numero 3 non si applica alle sciovie a fune bassa.

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Allegato 2 (art. 16 lett. a)

Rimando tra parentesi al numero dell’allegato (art. 4 cpv. 3 e 16 lett. a)

Titolo dell’allegato (concerne soltanto il testo francese)

Controlli svolti dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione nel quadro della procedura di approvazione dei piani

Frase introduttiva, n. 1 frase introduttiva e n. 2 frase introduttiva, nonché lett. c, e ed h Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione esegue i seguenti controlli per verificare la sicurezza: 1. Sulla base dei documenti presentati verifica, per campionatura e in funzione dei rischi, la disposizione dei seguenti elementi:

2. Esamina inoltre per campionatura e in funzione dei rischi:

c. abrogata e. se i periti dispongono delle conoscenze specifiche e dell’esperienza suf- ficienti; h. il rapporto di perizia di cui all’allegato 1.

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Allegato 3 (art. 26)

Rimando tra parentesi al numero dell’allegato (art. 26 cpv. 2 lett. c)

Titolo dell’allegato

Documenti da presentare all’autorità competente insieme alla domanda di autorizzazione d’esercizio

N. 3, 9 e 11 Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio, l’impresa di trasporto a fune presenta all’autorità competente i seguenti documenti:

3. concerne soltanto il testo francese

9. il rapporto di prova;

11. istruzioni d’esercizio esaustive e concretamente applicabili (art. 52a cpv. 2 lett. d), e un modello per la documentazione dei lavori di manutenzione, di controllo e di sorveglianza da eseguire periodicamente;

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