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Legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)

Modifica del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20131, decreta:

I La legge federale del 20 marzo 20092 sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada è modificata come segue:

Art. 2 lett. b ed d Ai sensi della presente legge si intende per: b. professione di trasportatore di merci su strada: professione esercitata mediante un’impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione; d. gestore dei trasporti: la persona fisica che dirige effettivamente e continua- tivamente le attività di trasporto di un’impresa di trasporto su strada.

Art. 3 cpv. 4 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione. A tal fine tiene conto in particolare delle disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 19993 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri).

Art. 3a Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci 1 Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi, al di fuori del campo d’ap- plicazione dell’Accordo sui trasporti terrestri4, convenzioni sul trasporto interna- zionale a titolo professionale di viaggiatori e di merci, ad eccezione del cabotaggio all’interno della Svizzera. 2 In tali convenzioni il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese estere di trasporto su strada possono derogare.

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Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF RU 2015

Art. 4 Condizioni 1 Per ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti: a. affidabilità (art. 5); b. capacità finanziaria (art. 6); e c. capacità professionale (art. 7). 2 Se il richiedente dell’autorizzazione è un’impresa, le condizioni di cui al capo- verso 1 lettere a e c devono essere adempite da un gestore dei trasporti che: a. ha un rapporto d’impiego o di mandato con l’impresa; e b. ha il domicilio o il luogo di lavoro in Svizzera. 3 Se è una persona fisica, il richiedente dell’autorizzazione deve adempiere le condi- zioni di cui al capoverso 1 ed essere gestore dei trasporti. 4 I compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti impiegato dall’impresa o da essa incaricato mediante mandato sono stabiliti in una convenzione scritta. 5 Il gestore dei trasporti incaricato mediante mandato può gestire le attività di tra- sporto di al massimo quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli. Il Consiglio federale può limitare ulteriormen- te il numero massimo di imprese o di veicoli.

Art. 5 cpv. 3 3 Il Consiglio federale può precisare i requisiti relativi all’affidabilità. A tal fine tiene conto del diritto europeo in materia di trasporti di viaggiatori e di merci.

Art. 7 cpv. 1 e 5 1 Per soddisfare la condizione della capacità professionale, il gestore dei trasporti deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per lo svolgimento dell’attività; chi supera l’esame ottiene un attestato di capacità.

5 Abrogato

Art. 8 cpv. 1bis 1bis Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che le condizioni d’autorizzazione non sono più adempite, l’UFT ne informa l’impresa di trasporto su strada e le impar- tisce un termine per fornire la prova dell’adempimento delle condizioni. Se non fornisce tale prova, l’impresa deve ripristinare entro sei mesi uno stato conforme alle prescrizioni. L’UFT può prolungare tale termine di al massimo tre mesi se il gestore dei trasporti deve essere sostituito per decesso o malattia.

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Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF RU 2015

Art. 9 Registro delle imprese di trasporto su strada 1 L’UFT tiene un registro delle imprese di trasporto di viaggiatori su strada e delle imprese di trasporto di merci su strada.

2 Il registro indica:

a. il nome e la sede dell’impresa; b. il tipo di autorizzazione; c. il nome del gestore dei trasporti; d. il numero di veicoli.

3 Il registro è accessibile al pubblico.

Art. 9a Registro per la valutazione dell’affidabilità dei gestori dei trasporti 1 L’UFT tiene un registro per la valutazione dell’affidabilità dei gestori dei trasporti.

2 Nel registro l’UFT tratta i dati seguenti:

a. dati necessari all’identificazione della persona interessata; b. condanne per reati secondo l’articolo 5 capoverso 1; c. misure amministrative per reati secondo l’articolo 5 capoverso 1; d. motivi per cui l’affidabilità possa essere messa in dubbio secondo l’arti- colo 5 capoverso 2; e. constatazioni fatte nel quadro di un esame secondo l’articolo 8 capoverso 1 secondo cui la persona non soddisfa più i requisiti relativi all’affidabilità; f. ritiro o revoca dell’autorizzazione dell’impresa di trasporto su strada interes- sata. 3 L’UFT comunica i dati di cui al capoverso 2 lettere a, e ed f, su richiesta e in conformità degli accordi applicabili, alle autorità degli Stati membri dell’UE e di Stati terzi competenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

4 L’UFT distrugge i dati dopo dieci anni.

5 Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. le modalità dell’accesso mediante procedura di richiamo; b. l’esercizio del diritto d’accesso e di rettifica della persona interessata; c. le esigenze in materia di sicurezza dei dati; d. i termini per la cancellazione e la distruzione dei dati. 6 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la comuni- cazione dei dati secondo il capoverso 3.

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Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF RU 2015

Art. 11 Contravvenzioni 1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente esercita senza autorizzazione la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

3 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all’autorizzazione. 4 Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d’ese- cuzione.

Titolo prima dell’art. 12a Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12a Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014 1 Le autorizzazioni esistenti all’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014 rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto. 2 Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, sono considerate gestori dei trasporti le persone fisiche che: a. esercitano la professione di trasportatore su strada e adempiono le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 del diritto anteriore5; b. esercitano una funzione direttiva in un’impresa di trasporto su strada e adempiono le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 del diritto ante- riore6. 3 Le imprese di trasporto su strada il cui gestore dei trasporti non adempie le condi- zioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 devono notificare all’UFT, entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica, una persona che adempie tali condi- zioni. 4 Per il trasporto di merci con veicoli con un peso totale tra 3,5 e 6 tonnellate, per due anni dall’entrata in vigore della presente modifica non è necessaria l’autorizza- zione.

Art. 13, rubrica Esecuzione

5 RU 2009 5651 6 RU 2009 5651

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

15 gennaio 2015.7

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 FF 2014 6319

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