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Legge federale sul trasporto di viaggiatori

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Modifica del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20131, decreta:

I La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 La presente legge disciplina il trasporto di viaggiatori sottoposto a privativa e l’uso degli impianti e dei veicoli impiegati a tale scopo.

Titolo prima dell’art. 18a Sezione 3a: Uso degli impianti e dei veicoli

Art. 18a Prescrizioni sull’uso 1 Le imprese possono emanare prescrizioni sull’uso dei loro impianti e veicoli, nella misura in cui tali prescrizioni siano necessarie per un esercizio sicuro e senza intoppi degli impianti e dei veicoli e gli obblighi relativi al comportamento non risultino dal contratto di trasporto di viaggiatori.

2 Possono emanare decisioni volte ad attuare le prescrizioni sull’uso.

3 Pubblicano le prescrizioni sull’uso.

Art. 18b Utilizzazioni accessorie 1 Oltre che per il trasporto di viaggiatori, le imprese possono mettere gli impianti e i veicoli a disposizione di terzi per utilizzazioni accessorie a scopi commerciali, se: a. lo scopo del trasporto non ne è pregiudicato; b. gli impianti e i veicoli sono messi a disposizione anche per utilizzazioni accessorie a scopi non commerciali. 2 Le imprese possono subordinare ad autorizzazione le utilizzazioni accessorie che costituiscono un uso comune accresciuto.

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3 Per le utilizzazioni accessorie a scopi non commerciali che costituiscono un uso comune generale o accresciuto le imprese non possono chiedere un indennizzo superiore alle spese. 4 Le controversie tra gli utilizzatori commerciali e le imprese sottostanno alla giuri- sdizione civile.

Art. 20a Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido 1 Le imprese titolari di una concessione possono gestire sistemi d’informazione allo scopo di: a. riscuotere supplementi dai viaggiatori senza titolo di trasporto valido; b. maggiorare il supplemento in caso di recidiva entro due anni; c. sporgere querela per uso di un veicolo senza titolo di trasporto valido.

2 Possono trattare i seguenti dati nei sistemi d’informazione:

a. dati necessari per identificare il viaggiatore; b. il motivo della riscossione del supplemento; c. la data e l’ora della riscossione del supplemento; d. dati attuali provenienti da sistemi d’informazione analoghi di altre imprese titolari di una concessione, necessari per il calcolo dell’ammontare del sup- plemento per i viaggiatori senza titolo di trasporto valido; e. dati concernenti le querele sporte e lo stato dei procedimenti penali. 3 Possono rendere accessibili ad altre imprese titolari di una concessione i dati di cui al capoverso 2 lettere a–d mediante procedura di richiamo, o comunicarli loro in altro modo, affinché queste possano calcolare l’ammontare del supplemento per i viaggiatori senza titolo di trasporto valido. Se i dati sono comunicati in altro modo, vanno comunicate senza indugio anche tutte le mutazioni di tali dati.

4 I dati devono essere cancellati:

a. senza indugio, non appena è accertato che il viaggiatore non ha causato alcuna perdita di ricavo; b. dopo due anni, se il viaggiatore ha pagato i supplementi e non vi è la prova che durante tale periodo abbia recidivato; i dati possono essere conservati per dieci anni al massimo se necessario per far valere le pretese nei confronti del viaggiatore.

5 Un sistema d’informazione secondo il capoverso 1 può essere gestito anche

dall’associazione di categoria; in tal caso i capoversi 2–4 si applicano per analogia all’associazione di categoria.

6 Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. le modalità dell’accesso mediante procedura di richiamo; b. l’esercizio del diritto d’accesso e di rettifica del viaggiatore;

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c. le esigenze in materia di sicurezza dei dati; d. i termini per la cancellazione e la distruzione dei dati.

Art. 22 Condizioni generali Le imprese possono stabilire condizioni generali per l’uso degli impianti e dei vei- coli, come pure per il comportamento dei viaggiatori durante la corsa. Vi possono prevedere indennità per le spese in caso di violazioni delle prescrizioni sull’uso.

Art. 57 Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. trasporta viaggiatori senza la relativa concessione o autorizzazione; b. contravviene a una concessione o a un’autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge; c. trasporta viaggiatori contravvenendo a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

3 A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negli- genza, utilizza un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un’altra autorizza- zione.

4 A querela di parte, è punito con la multa chiunque intenzionalmente:

a. sale su un veicolo in movimento, ne scende o ne apre le porte; b. getta oggetti fuori da un veicolo; c. abusa dei dispositivi di sicurezza del veicolo, in particolare del freno d’emergenza; d. ostruisce vie di salvataggio o di fuga; e. blocca una porta al fine di ritardare la partenza; f. fa un uso illecito della sala d’aspetto; g. non utilizza le apposite installazioni per i propri bisogni fisiologici; h. chiede l’elemosina contravvenendo alle prescrizioni sull’uso.

5 IlConsiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni

d’esecuzione o delle prescrizioni sull’uso.

Art. 58 cpv. 2 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 ali- quote giornaliere.

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Art. 60 cpv. 1 e 2 1 Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’articolo 57 capo- versi 1 e 2 competono all’UFT. 2 Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’articolo 57 capo- versi 3–5 e dei delitti di cui all’articolo 58 competono ai Cantoni.

Art. 61 cpv. 4 e 5 4 Se vi è il sospetto che sia stata commessa una contravvenzione di cui all’arti- colo 57 capoverso 1 o 2, la corsa dei veicoli in questione può essere subordinata al deposito di una somma pari alla multa presumibilmente inflitta.

5 Le misure di cui ai capoversi 1–4 possono essere prese indipendentemente dal-

l’avvio e dall’esito di un procedimento penale.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

15 gennaio 2015.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 FF 2014 6307

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale

Art. 132 cpv. 2 Abrogato

2. Legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie

Art. 14a Obbligo di notifica e di collaborazione 1 Le imprese ferroviarie devono comunicare senza indugio all’UFT gli infortuni e gli incidenti gravi nell’esercizio delle ferrovie. 2 Devono in ogni momento fornire all’UFT le informazioni e i documenti necessari. Devono inoltre concedere all’UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti ferroviari e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

Art. 18 cpv. 2

2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani è l’UFT.

Art. 23 Prescrizioni sull’uso 1 I gestori dell’infrastruttura possono emanare prescrizioni sull’uso dei loro impianti, nella misura in cui tali prescrizioni siano necessarie per un esercizio sicuro e senza intoppi.

2 Possono emanare decisioni volte ad attuare le prescrizioni sull’uso.

3 Pubblicano le prescrizioni sull’uso.

Art. 39 cpv. 4 4 Le controversie tra i locatari di locali per servizi accessori e le imprese ferroviarie sottostanno alla giurisdizione civile.

4 RS 173.110 5 RS 742.101

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Art. 80, rubrica Concerne soltanto il testo francese

Art. 81, rubrica Concerne soltanto il testo francese

Art. 82, rubrica, nonché cpv. 2, 3 lett. a e 4 Concerne soltanto il testo francese

Art. 85 cpv. 1 lett. a–d Concerne soltanto il testo francese

Art. 86 Contravvenzioni 1 Chiunque, intenzionalmente, entra senza permesso nelle aree connesse con l’eser- cizio ferroviario, vi circola senza permesso con un veicolo o le pregiudica in altro modo è punito con la multa. 2 A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negli- genza, contravviene all’obbligo di diligenza (art. 17 cpv. 4), all’obbligo di notifica (art. 14a cpv. 1) o all’obbligo di collaborazione (art. 14a cpv. 2). 3 Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d’ap- plicazione o delle prescrizioni sull’uso.

Art. 86a cpv. 1 lett. b, d, e e g nonché 2 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: b. mette o fa mettere in servizio un impianto o un veicolo senza disporre del- l’autorizzazione d’esercizio necessaria secondo l’articolo 18w, 23c o 23d o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell’autorizzazione d’esercizio; d. Abrogata e. Abrogata g. Abrogata

2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 87, rubrica Concerne soltanto il testo francese

Art. 87a, rubrica Concerne soltanto il testo francese

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Art. 87b Svolgimento di un’attività rilevante per la sicurezza senza abilitazione 1 Chiunque intenzionalmente svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario sebbene i documenti di abilitazione siano stati rifiutati o revocati oppure il riconoscimento di tali documenti sia stato revocato, è punito con una pena deten- tiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 ali- quote giornaliere. 3 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 88 Perseguimento d’ufficio I reati previsti dal Codice penale6 sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro gli impiegati delle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l’arti- colo 5 durante il loro servizio.

Art. 88a cpv. 2 Abrogato

Art. 89a, rubrica Concerne soltanto il testo francese

Allegato Abrogato

3. Legge del 4 ottobre 19917 sul transito alpino

Art. 12 Abrogato

4. Legge del 23 giugno 20068 sugli impianti a fune

Art. 18a lett. c Abrogata

6 RS 311.0 7 RS 742.104 8 RS 743.01

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Titolo prima dell’art. 24a Sezione 5a: Attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune

Art. 24a Inidoneità a prestare servizio Chi sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.

Art. 24b Accertamento dell’inidoneità a prestare servizio 1 Le persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune possono essere sottoposte a un’analisi alcolemica dell’alito. 2 Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno uni- camente ricondotti all’influsso dell’alcol, la persona interessata può essere sotto- posta ad altri esami preliminari, segnatamente all’esame dell’urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.

3 È ordinata una prova del sangue se:

a. vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o b. la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione dell’analisi alco- lemica dell’alito o vanifica lo scopo di questa misura. 4 Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche contro la volontà della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.

Art. 24c Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza Se una persona che svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune si trova in uno stato che esclude l’esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l’esercizio fintanto che è necessario.

Art. 24d Competenze L’ordine e l’esecuzione di misure secondo gli articoli 24a e 24b competono: a. alle persone o unità aziendali designate dalle imprese di trasporto a fune; b. alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni; c. all’UFT; d. alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.

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Art. 24e Disposizioni di esecuzione

1 Il Consiglio federale:

a. fissa l’alcolemia a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 24a (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata; b. può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servi- zio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l’ini- doneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 24a; c. emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 24b cpv. 2), la procedura per l’analisi alcolemica dell’alito e la prova del sangue, la valuta- zione di queste analisi e l’ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio; d. può prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’ido- neità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l’arti- colo 24b capoversi 2 e 3; e. stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative con- cernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l’articolo 24d lettera a. 2 Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.

Art. 25 Delitti 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: a. costruisce o fa costruire un impianto a fune senza la necessaria approvazione dei piani (art. 9) o in violazione della stessa o, se si tratta d’impianto a fune non soggetto a concessione federale, senza la necessaria autorizzazione cantonale o in violazione della stessa; b. gestisce o fa gestire un impianto a fune senza l’autorizzazione d’esercizio (art. 17) o in violazione della stessa. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 ali- quote giornaliere.

Art. 25a Contravvenzioni 1 A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negli- genza, contravviene all’obbligo di diligenza (art. 18), all’obbligo di notifica (art. 24 cpv. 1) o all’obbligo di collaborazione (art. 24 cpv. 2).

2 IlConsiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni

d’esecuzione.

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Art. 25b Svolgimento di un’attività rilevante per la sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio 1 Chiunque in stato di ebrietà svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un’alcolemia qualificata. 2 Chiunque a causa dell’influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell’articolo 24a e in questo stato svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 3 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 25c Elusione di misure per accertare l’inidoneità a prestare servizio 1 Chiunque svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi alcolemica dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio fede- rale, quando tali misure sono state formalmente ordinate o bisognava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un’ulteriore visita medica oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 25d Perseguimento d’ufficio I reati previsti dal Codice penale9 sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a. gli impiegati delle imprese di trasporto a fune titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 o 2 della presente legge o di una conces- sione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo

200910 sul trasporto di viaggiatori;

b. le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla let- tera a.

Art. 25e Perseguimento penale Il perseguimento e il giudizio degli atti punibili secondo la presente legge compe- tono ai Cantoni.

9 RS 311.0 10 RS 745.1

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5. Legge federale del 18 giugno 201011 sugli organi di sicurezza

delle imprese di trasporto pubblico

Art. 7 cpv. 2bis 2bis Le autorità di polizia comunicano dati personali alla polizia dei trasporti se la persona in questione è tenuta a rendere nota la propria identità.

11 RS 745.2

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