AS 2015 3217
Ordinanza sul trasporto di viaggiatori
Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)
Modifica del 2 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 novembre 20091 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 20a capoverso 6 e 63 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV),
Art. 6 lett. d Concerne soltanto il testo francese.
Art. 8 cpv. 1 lett. f Concerne soltanto il testo francese.
Art. 44 cpv. 1 lett. b–d
1 L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:
b. Abrogata c. non è gravemente pregiudicata l’esistenza, sui tratti diretti interessati, di un’offerta di trasporto comparabile coperta da uno o più contratti di pubblico servizio; d. Abrogata
2015-1848 3217
Trasporto di viaggiatori. O RU 2015
Art. 58a Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: trattamento dei dati, accesso e sicurezza dei dati (art. 20a LTV) 1 Nei sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido possono essere trattati nome e cognome, data di nascita, luogo d’origine o di nascita, indi- rizzo e qualsiasi altro dato risultante dai documenti presentati e necessario per l’identificazione dei viaggiatori stessi. 2 I dati possono essere consultati e trattati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere un supplemento o identificare un viaggiatore. 3 Chiunque è messo a conoscenza di mutazioni, deve rettificare senza indugio i dati in suo possesso.
4 Se i dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo, il gestore del
sistema d’informazione e l’impresa richiamante devono garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere il supplemento o identificare un viaggiatore.
Art. 58b Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: accesso e rettifica (art. 20a LTV) 1 Per chiedere l’accesso ai propri dati contenuti in un sistema d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido o la rettifica dei dati stessi, occorre pre- sentare una domanda scritta al gestore del sistema d’informazione. Nella domanda è necessario identificarsi. 2 Il gestore del sistema d’informazione deve verificare almeno una volta al mese se vi sono dati da cancellare secondo l’articolo 20a capoverso 4 lettera b LTV.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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