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AS 2015 3621

Ordinanza dell'USAV sulla gomma di guar originaria o proveniente dall'India

Ordinanza dell’USAV sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’India

del 14 settembre 2015

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 68 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza si applica all’importazione dei prodotti seguenti: a. gomma di guar, cui è attribuito il numero di tariffa doganale2 1302 32 90, originaria o proveniente dall’India e destinata al consumo umano; b. derrate alimentari composte, in particolare preparati di additivi alimentari, contenenti almeno il 20 per cento di gomma di guar di cui alla lettera a.

Art. 2 Certificato (certificato sanitario) concernente il tenore massimo di pentaclorofenolo 1 Un prodotto di cui all’articolo 1 può essere importato in Svizzera soltanto se è corredato da un certificato secondo l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1753 che attesta che il prodotto non contiene più di 0,01 mg/kg di pentacloro- fenolo (PCP).

2 Il certificato deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

3 Il certificato deve essere firmato da un rappresentante autorizzato del ministero indiano del commercio e dell’industria o se il Paese d’origine è diverso dal Paese di spedizione da un rappresentante autorizzato del Paese di spedizione. 4 La validità del certificato è limitata a quattro mesi a decorrere dalla data di emis- sione.

RS 817.026.1 1 RS 817.02

2 www.tares.ch

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni particolari applicabili all’importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall’India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, GU L 30 del 6.2.2015, pag. 10.

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Gomma di guar originaria o proveniente dall’India. O dell’USAV RU 2015

Art. 3 Rapporto d’analisi concernente la prova del tenore di PCP 1 Il tenore di PCP deve essere comprovato da un rapporto d’analisi da allegare al certificato.

2 Il rapporto deve essere redatto da un laboratorio accreditato secondo la norma

EN ISO/IEC 170254 per l’analisi del PCP nelle derrate alimentari.

3 Insieme al risultato dell’analisi devono essere indicati:

a. l’incertezza di misura; b. il limite di rilevazione (Limit of Detection, LOD); c. il limite di quantificazione (Limit of Quantification, LOQ).

Art. 4 Metodi di campionamento e di analisi

1 Ilcampionamento è effettuato dalla competente autorità di controllo indiana

conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/63/CE5. 2 L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata mediante un solvente acidificato.

3 L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo

QuEChERS6. Se è impiegato un altro metodo, va fornita la prova che questo è altrettanto affidabile.

Art. 5 Codificazione della partita 1 Ogni partita di un prodotto di cui all’articolo 1 deve essere identificata mediante un codice. 2 Questo codice deve essere riportato anche sul certificato e sul rapporto d’analisi.

3 Ogni singola confezione o altra forma d’imballaggio della partita è identificata da questo codice.

Art. 6 Notifica preventiva agli uffici doganali 1 Le partite contenenti prodotti di cui all’articolo 1 devono essere notificate preven- tivamente all’ufficio doganale interessato7. 2 Nella notifica sono indicate la data e l’ora previste dell’arrivo della partita.

4 Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di

normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. 5 Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

6 www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

7 www.ezv.admin.ch/kontakt/01972/index.html?lang=it

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Art. 7 Attività di controllo nell’ambito dell’importazione

1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

a. un esame sistematico dei documenti; b. un controllo d’identità; c. un esame della merce. 2 I controlli d’identità e gli esami della merce, compresi il campionamento e l’analisi volta a rilevare la presenza di PCP, sono effettuati almeno sul 5 per cento delle partite. 3 Le partite per le quali non possono essere presentate le certificazioni richieste sono respinte.

Art. 8 Frazionamento di una partita 1 Una partita può essere frazionata soltanto dopo i controlli ufficiali delle autorità doganali. 2 Se una partita è frazionata, la competente autorità d’esecuzione allega a ogni parte della partita una copia autenticata del certificato.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

14 settembre 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

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