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AS 2015 3659

Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari

Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA)

del 2 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 48 capoverso 4, 48b capoversi 1, 4 e 50 della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi (LPM), ordina:

Art. 1 Oggetto 1 In vista dell’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimen- tari, la presente ordinanza disciplina: a. come si calcola la quota minima necessaria di materie prime svizzere se- condo l’articolo 48b capoversi 2–4 LPM (quota minima necessaria), in parti- colare quali prodotti naturali sono esclusi dal calcolo; b. come si stabilisce se la quota minima necessaria è adempiuta. 2 Disciplina inoltre quali zone di frontiera possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza per le indicazioni di provenienza svizzere.

Art. 2 Zone di frontiera 1 Oltre al territorio nazionale svizzero e alle enclavi doganali sono considerate luogo di provenienza di prodotti naturali giusta l’articolo 48 capoverso 4 LPM anche le seguenti superfici agricole utili: a. le superfici di aziende agricole svizzere nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane, gestite ininter- rottamente da queste aziende almeno dal 1° gennaio 2014; b. le zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia. 2 Se una derrata alimentare contiene latte proveniente da bestiame da latte tradizio- nalmente estivato da un gestore domiciliato in Svizzera in aziende d’estivazione ubicate in zone transfrontaliere o in prossimità dei confini nazionali, per tale derrata alimentare si può utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera se: a. sono soddisfatte le condizioni della presente ordinanza; e b. la derrata alimentare è prodotta nell’azienda d’estivazione.

RS 232.112.1

2014-1111 3659

Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O RU 2015

Art. 3 Calcolo della quota minima necessaria

1 Il calcolo della quota minima necessaria avviene sulla base della ricetta.

2 Le specifiche determinanti per il calcolo di cui all’articolo 48b capoverso 3 LPM sono fissate nell’allegato 1 e nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’econo- mia, della formazione e della ricerca (DEFR) secondo gli articoli 8 e 9 capoverso 1.

3 Se la ricetta contiene acqua, questa è esclusa dal calcolo. L’acqua può essere

considerata nel calcolo se, per una bevanda, è una componente essenziale e non è utilizzata per diluirla. 4 Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, additivi e coadiuvanti tecnologici giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettere k, l e n dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se: a. non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali della der- rata alimentare; e b. sono trascurabili dal profilo del peso. 5 Se la ricetta contiene prodotti semilavorati, questi possono essere considerati nel calcolo come singola materia prima. Essi devono essere considerati nella misura del

100 per cento.

Art. 4 Adempimento della quota minima necessaria

1 L’adempimento della quota minima necessaria per una determinata materia prima

può essere stabilito in base ai flussi di merci medi di un anno civile. 2 Se i prodotti semilavorati considerati nel calcolo della quota minima necessaria come singola materia prima soddisfano le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, sono considerati nella misura dell’80 per cento per l’adempi- mento della quota minima necessaria. 3 Se i prodotti naturali provengono dalla Svizzera, possono essere sempre considerati nello stabilire se la quota minima necessaria è adempiuta. Sono fatti salvi: a. l’acqua che non può essere considerata nel calcolo della quota minima necessaria in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 primo periodo; e b. i prodotti che vengono ignorati nel calcolo in virtù dell’articolo 3 capo- verso 4.

Art. 5 Disposizioni particolari 1 Se una derrata alimentare è etichettata indicando una regione o una località sviz- zera, deve soddisfare condizioni supplementari se: a. una determinata qualità o a un’altra caratteristica della derrata alimentare viene sostanzialmente attribuita alla sua origine geografica; oppure b. la regione o la località ha una particolare notorietà per la derrata alimentare.

3 RS 817.02

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2 Se una derrata alimentare è composta da più prodotti naturali, si applicano le

percentuali di cui all’articolo 48b capoverso 2 LPM. 3 Per le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano non possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere. 4 Per il cioccolato costituito esclusivamente da prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se esso viene fabbricato interamente in Svizzera. Per il caffè possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se i chicchi vengono trasformati interamente in Svizzera. 5 Per singole materie prime di una derrata alimentare che non soddisfa le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, le indicazioni relative alla provenienza possono essere fornite solo con colore, dimensione e caratteri identici a quelli impiegati per le altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti giusta l’arti- colo 26 ODerr4. È fatta salva l’indicazione di provenienza di una singola materia prima che proviene nella misura del 100 per cento dalla Svizzera, è rilevante dal profilo del peso, è evocativa o caratteristica e costituisce una componente essenziale di una derrata alimentare interamente fabbricata in Svizzera; nella fattispecie: a. l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la deno- minazione specifica della derrata alimentare; b. non è ammesso l’uso della croce svizzera; c. l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve lasciare supporre che si riferisca alla derrata alimentare nel suo insieme. 6 Persiste l’obbligo, giusta la legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione.

Art. 6 Prodotti naturali non disponibili Il DEFR può modificare nell’allegato 1 l’elenco dei prodotti naturali che non posso- no essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali.

Art. 7 Definizione del grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali 1 Il DEFR definisce il grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali. Questo è definito annualmente sulla base della media dei gradi di autoapprovvigionamento di tre anni civili consecutivi. Il grado di autoapprovvigionamento dei singoli prodotti naturali è riportato nell’allegato 1. 2 Per grado di autoapprovvigionamento s’intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno. Il consumo interno equivale alla somma della produ- zione indigena e delle importazioni di materie prime meno le variazioni delle scorte.

4 RS 817.02

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Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d’esportazione. 3 La variazione delle scorte si ottiene sottraendo dall’inventario di fine anno quello di inizio anno.

Art. 8 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili Il DEFR definisce in un’ordinanza dipartimentale i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l’inserimento di un prodotto naturale nell’ordinanza dipartimentale il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.

Art. 9 Prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi d’utilizzo 1 Il DEFR, su richiesta, può escludere dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 3 lettera a LPM prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d’utilizzo. Può farlo soltanto per un periodo limitato. Definisce questi prodotti naturali in un’ordinanza dipartimen- tale. 2 Le richieste possono essere inoltrate da organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare rappresentative del prodotto naturale o delle derrate alimentari che ne derivano. Le organizzazioni devono prima consultare altre organizzazioni interes- sate dalla richiesta.

3 La richiesta deve contenere in particolare:

a. la prova che i prodotti naturali ottenuti in Svizzera non sono adatti alla pro- duzione della derrata alimentare; b. la prova che la derrata alimentare non può essere prodotta in altro modo.

Art. 10 Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica degli allegati Qualora con una modifica di un allegato risultino requisiti più elevati per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica è ancora possibile effettuare il calcolo in base al diritto precedente e utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera, a condizione che la derrata alimentare soddisfi le rispettive condizioni previgenti.

Art. 11 Disposizione transitoria Per le derrate alimentari prodotte prima dell’entrata in vigore della presente ordinan- za possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2018 indicazioni di provenienza corrispondenti al diritto precedente.

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Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 3 cpv. 2, 6 e 7 cpv. 1)

Prodotti naturali non disponibili e grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

I prodotti naturali di cui all’articolo 6 che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali (prodotti naturali non disponibili) sono contras- segnati con una «x».

Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non di- Grado di autoapprov- sponibile vigionamento in % (art. 6) (art. 7)

Cereali Spelta 69,4 Orzo <5 Avena <5 Grano duro <5 Granoturco, senza <5 granoturco verdura Riso <5 Segale 74,3 Grano tenero 69,2 Cereali, altri (come wild <5 rice) Patate, altre radici Patate 82,2 e tuberi Radici e tuberi, altri <5 Zucchero e miele Miele 30,5 Saccarosio 53,4 Canna da zucchero x Barbabietole da 54,7 zucchero Leguminose, Carrube <5 essiccate Ceci x Lenticchie <5 Frutta a guscio Frutta a guscio, Noci 17,4 non tropicale Nocciole <5 Castagne <5 Frutta a guscio, Anacardi x tropicale Noci di cola x Noci macadamia x Mandorle x Noci del Brasile x Pistacchi x

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Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non di- Grado di autoapprov- sponibile vigionamento in % (art. 6) (art. 7)

Semi oleosi Semi di cotone x Arachidi x Noci di cocco x Semi di lino <5 Semi di papavero <5 Olive <5 Cuori di palma x Semi di colza 76 Semi di ricino x Semi di ravizzone <5 Semi di cartamo <5 Semi di senape <5 Semi di sesamo x Semi di karité x Soia 15,8 Semi di girasole 6,5 Semi oleosi, altri x Ortaggi, funghi Ortaggi a radice Finocchi 43,5 incl. e a tubero Carote 92,5 Sedano rapa 100,7 Ravanelli 85,3 Barbabietole 101,2 Ramolacci 66,7 Scorzonera 57,3 Rape 98 Ortaggi a radice, altri 43,5 (come prezzemolo tuberoso) Agliacee Aglio <5 Porro 72,5 Cipolle 72,6 Agliacee, altre 32,4 Cavoli Cavolfiore 46,5 Broccoli 32,9 Cavolo cinese 91,5 Cavolo riccio 82,8 Cavolo rapa 57,8 Cavolo pak-choi 29,5 Cavolini di Bruxelles 26,6 Cavolo rosso 99,2 Cavolo bianco 94,7

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Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non di- Grado di autoapprov- sponibile vigionamento in % (art. 6) (art. 7)

Verza 97,8 Cavoli, altri <5 Insalate Cicoria 65,8 Lattuga iceberg 53,2 Indivia 42,4 Valerianella 94,8 Atreplici (bietoloni rossi <5 o dei giardini) Lattuga cappuccio 66,4 Radicchio 78,4 Trevisana 31,7 Cicoria bianca 79,2 Insalate, altre 100 Altri ortaggi a Bietole 71 foglia e a coste Rabarbaro 81,3 Asparagi <5 Spinaci 91,7 Sedano coste 59,1 Ortaggi a foglia e a 46 coste, altri (come crescione, prezzemolo, carciofi, tarassaco, erbe aromatiche) Ortaggi a frutto Melanzane 34,1 Cetrioli 30,9 Meloni <5 Peperoni <5 Pomodori 24,9 Angurie x Zucchine 32,1 Leguminose Fagioli 66 Piselli 52,2 Taccole 5,8 Granoturco Granoturco dolce 9,1 verdura Funghi Prataioli 53,8 Funghi, altri <5 Altri ortaggi Altri ortaggi x Frutta Frutta a granelli Mele per la distillazione 85,5 Mele da sidro 109,2 Mele, altre 90,4 Pere per la distillazione 85,5

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Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non di- Grado di autoapprov- sponibile vigionamento in % (art. 6) (art. 7)

Pere da sidro 96,2 Pere, altre 59,4 Cotogne 67 Frutta a nocciolo Albicocche 35,6 Ciliegie da tavola 47,1 Ciliegie per la distilla- 48,7 zione Ciliegie, altre (come 38,1 conserve di ciliegie) Pesche <5 Prugne e susine da 23,9 tavola Prugne e susine per la 65,3 distillazione Bacche e kiwi More 82,1 Ribes nero 89,7 Fragole 30,6 Mirtilli 9,1 Lamponi 52,7 Ribes a grappoli 92,8 Uva spina 83,7 Altre bacche (come <5 bacche di sambuco, cinorrodonte, more- lamponi, more di gelso) nonché kiwi Uva Uva da tavola <5 Uva per vino rosso 43,7 Uva per vino bianco 66 Uva, altra <5 Banane Banane x Banane da cuocere x Agrumi Agrumi x Frutta e bacche, Frutta e bacche, x tropicali e tropicali e subtropicali subtropicali Stimolanti Caffè Caffè x Cacao Cacao x Tè Mate x Tè nero x Erbe da tisana <5 Spezie Spezie Spezie <5

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Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non di- Grado di autoapprov- sponibile vigionamento in % (art. 6) (art. 7)

Animali Vitelli 97,4 Equini 8 Bovini 78,3 Ovini 39,2 Suini 90,9 Caprini 61,9 Pollame Galline da ingrasso e 52,7 ovaiole Tacchini 10,3 Pollame, altro (come <5 anatre, oche, galline faraone) Conigli Conigli 50 Selvaggina Selvaggina 28,8 Animali, pesci Animali, pesci escl., x escl., altri altri Uova Uova di gallina (uova 48,3 di Gallus domesticus) Uova, altre (come di 80 struzzo, quaglia, anatra) Pesci e animali Pesci d’acqua dolce 13,9 Acquatici Pesci e animali x acquatici, altri Latte Latte di vacca, di capra, 88,5 di pecora, di bufala Altro Etanolo <5

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