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Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici
Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)
del 21 giugno 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20093, decreta:
Capitolo 1: Segni pubblici della Svizzera Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Croce svizzera La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.
Art. 2 Stemma della Confederazione Svizzera 1 Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triango- lare. 2 Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell’alle- gato 1.
Art. 3 Bandiera svizzera
1 La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato.
2 Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell’alle- gato 2.
3 Sono fatte salve:
a. la legge federale del 23 settembre 19534 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera relative alla bandiera marittima della Confederazione;
RS 232.21 1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 2 RS 101 3 FF 2009 7425 4 RS 747.30
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b. la legge federale del 21 dicembre 19485 sulla navigazione aerea relative al contrassegno nazionale degli aeromobili svizzeri; c. la legge militare del 3 febbraio 19956.
Art. 4 Altri emblemi della Confederazione Il Consiglio federale designa gli altri emblemi della Confederazione; sono conside- rati tali in particolare i contrassegni federali di controllo e di garanzia.
Art. 5 Stemmi, bandiere e altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal diritto cantonale.
Art. 6 Designazioni ufficiali Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini: a. «Confederazione»; b. «federale»; c. «Cantone»; d. «cantonale»; e. «Comune»; f. «comunale»; g. altri termini o espressioni che rinviano a un’autorità svizzera o a un’attività statale o semistatale.
Art. 7 Segni nazionali figurativi o verbali Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali della Svizzera i segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o monumenti svizzeri.
Sezione 2: Uso
Art. 8 Stemmi 1 Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono.
5 RS 748.0 6 RS 510.10
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2 Il capoverso 1 si applica anche ai segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione Svizzera o a uno stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune. 3 I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere trasferiti. 4 L’uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l’ente pubblico legittimato è consentito nei seguenti casi: a. come illustrazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili; b. per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni; c. per la decorazione di oggetti d’artigianato artistico quali calici, vetrate aral- diche o monete commemorative per feste e manifestazioni; d. come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposi- zioni delle legge del 25 giugno 19547 sui brevetti; e. come elemento di un marchio collettivo o di garanzia depositato da un ente pubblico che secondo il regolamento sul marchio può essere usato da privati; f. se sussiste il diritto a proseguirne l’uso ai sensi dell’articolo 35. 5 I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l’uso dei loro stemmi da parte di altre persone anche in altri casi.
Art. 9 Designazioni ufficiali 1 Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate senza aggiunte soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono. 2 L’uso delle designazioni di cui al capoverso 1 da parte di una persona che non sia l’ente pubblico legittimato è consentito soltanto se tale persona esercita un’attività statale o semistatale.
3 Le designazioni di cui al capoverso 1 possono essere usate in combinazione con
altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
Art. 10 Bandiere e altri emblemi Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere usati a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
Art. 11 Segni nazionali figurativi e verbali I segni nazionali figurativi e verbali possono essere usati a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
7 RS 232.14
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Art. 12 Segni pubblici della Svizzera e segni pubblici esteri L’uso di stemmi, bandiere e di altri emblemi della Svizzera ammesso secondo la presente legge non può essere vietato perché il segno può essere confuso con un segno pubblico di uno Stato estero.
Art. 13 Uso di segni come indicazioni di provenienza I segni di cui agli articoli 8 capoversi 1 e 2, 10 e 11, interpretati dalle cerchie interes- sate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della legge del 28 agosto 19928 sulla protezione dei marchi (LPM) e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 47–50 della stessa.
Sezione 3: Divieto di registrazione
Art. 14 1 Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8–13 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento. 2 Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui conformemente all’arti- colo 8 capoversi 4 e 5 l’uso è consentito. 3 Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha concesso il diritto di proseguirne l’uso ai sensi dell’arti- colo 35.
Capitolo 2: Segni pubblici esteri Sezione 1: Uso e autorizzazione
Art. 15 Uso 1 Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni figurativi e linguistici degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui si riferiscono; è fatto salvo l’articolo 16. 2 Lo Stato in questione può usare i segni di cui al capoverso 1 a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore. 3 Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di altri enti pubblici esteri, in particolare dei Comuni, possono essere usati a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
8 RS 232.11
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4 I segni di cui ai capoversi 1 e 3, interpretati dalle cerchie interessate come riferi- mento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della LPM9 e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 5 e 49 capoverso 4 della stessa.
Art. 16 Autorizzazione 1 L’ente pubblico legittimato può autorizzare terzi a usare i suoi segni. Resta appli- cabile l’articolo 15 capoversi 2–4.
2 Per autorizzazione s’intende in particolare:
a. l’attestazione dell’autorità estera competente della registrazione identica del segno come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fonda- zione; b. qualsiasi altra attestazione dell’autorità estera competente che autorizzi l’uso o la registrazione del segno come marchio, design, ditta, nome di un’asso- ciazione o di una fondazione.
Sezione 2: Divieto di registrazione
Art. 17 Un segno il cui uso è illecito secondo l’articolo 15 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.
Capitolo 3: Elenco elettronico dei segni pubblici protetti
Art. 18 1 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) gestisce un elenco elettronico dei: a. segni pubblici della Svizzera; b. segni pubblici che gli sono stati comunicati da Stati esteri.
2 L’IPI rende l’elenco accessibile online.
3 I Cantoni comunicano all’IPI i segni di cui all’articolo 5.
9 RS 232.11
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Capitolo 4: Protezione giuridica Sezione 1: Diritto civile
Art. 19 Inversione dell’onere della prova Chi usa un segno pubblico deve provare che è autorizzato a usarlo.
Art. 20 Azione e legittimazione attiva 1 Chi è leso o rischia di essere leso nei propri interessi economici dall’uso illecito di segni pubblici può domandare al giudice di: a. proibire una lesione imminente; b. far cessare una lesione attuale; c. esigere dal convenuto di indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente del segno pubblico, nonché i destinatari e l’entità delle ulteriori forniture ad acquirenti commerciali; d. accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
2 Sono fatte salve segnatamente le azioni secondo il Codice delle obbligazioni10
volte al risarcimento, alla riparazione del torto morale e alla consegna dell’utile, conformemente alle disposizioni della gestione d’affari senza mandato.
Art. 21 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni dei consumatori Sono legittimate a proporre azione secondo l’articolo 20 capoverso 1: a. le associazioni professionali ed economiche autorizzate conformemente ai propri statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; b. le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che conformemente ai propri statuti si dedicano alla protezione dei consumatori.
Art. 22 Legittimazione attiva dell’ente pubblico e dell’IPI 1 L’ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l’articolo 20 capoverso 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1–7 e 15. 2 L’IPI è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui agli articoli 1–4 e 7 o delle designazioni ufficiali di cui all’articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un’autorità nazionale o a un’attività statale o semistatale. 3 I Cantoni definiscono chi è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui all’articolo 5 o delle designazioni ufficiali di cui all’articolo 6 qua- lora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un’autorità cantonale o comu- nale oppure a un’attività statale o semistatale.
10 RS 220
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Art. 23 Confisca 1 Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso, nonché delle instal- lazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produ- zione. 2 Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irriconoscibile oppure se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinato modo.
Art. 24 Istanza cantonale unica I Cantoni designano per l’insieme del loro territorio un’autorità giudicante compe- tente per decidere, in istanza unica, nelle azioni civili secondo la presente legge.
Art. 25 Provvedimenti cautelari Chi chiede l’adozione di provvedimenti cautelari può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per: a. assicurare le prove; b. individuare la provenienza degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico; c. salvaguardare lo stato di fatto; o d. attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della tur- bativa.
Art. 26 Pubblicazione della sentenza Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dell’altra parte. Il giudice determina modalità e portata della pub- blicazione.
Art. 27 Comunicazione delle decisioni Il giudice trasmette all’IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente, le decisioni, comprese quelle incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.
Sezione 2: Diritto penale
Art. 28 Uso illecito di segni pubblici
1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque
intenzionalmente e illecitamente: a. appone su oggetti segni pubblici della Svizzera o esteri protetti dalla pre- sente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre
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in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure immette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati; b. usa segni di cui alla lettera a su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili; c. usa segni di cui alla lettera a per fornire servizi o per far loro pubblicità; d. usa una designazione ufficiale o una designazione che può essere confusa con essa; e. usa un segno figurativo o verbale svizzero o estero. 2 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
3 È fatto salvo l’articolo 64 LPM11.
Art. 29 Infrazioni commesse nell’azienda Alle infrazioni commesse in un’azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.
Art. 30 Confisca Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti sui quali sono stati apposti illecitamente segni protetti in virtù della presente legge, nonché delle installazioni, degli apparecchi o di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.
Art. 31 Perseguimento penale
1 Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
2 L’IPI può sporgere denuncia all’autorità di perseguimento penale competente e
avvalersi nel procedimento dei diritti dell’accusatore privato.
Capitolo 5: Intervento dell’Amministrazione delle dogane
Art. 32
1 All’intervento dell’Amministrazione delle dogane si applicano per analogia gli
articoli 70–72h LPM13. 2 Può domandare l’intervento chi è legittimato all’azione civile secondo gli arti- coli 20, 21 o 22.
11 RS 232.11 12 RS 313.0 13 RS 232.11
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Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 33 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 34 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 35 Diritto di proseguire l’uso 1 In deroga all’articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conforme- mente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 2 Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il Dipartimento fede- rale di giustizia e polizia può autorizzare a proseguire l’uso dello stemma della Confederazione Svizzera o di segni che possono essere confusi con esso. La doman- da va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3 Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:
a. lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso è stato usato ininterrottamente e senza contestazioni da almeno
30 anni dalla stessa persona o dal suo avente diritto per contrassegnare i pro-
dotti da essi fabbricati o i servizi da essi offerti; e b. vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l’uso. 4 Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:
a. lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso costituisce un elemento di un marchio registrato o depositato prima del 18 novembre 2009; e b. vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l’uso. 5 La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l’uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell’autorizzazione.
6 La prosecuzione dell’uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza
geografica ai sensi degli articoli 47–50 LPM14, alla cittadinanza dell’utente, del- l’azienda, della ditta, dell’associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell’utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l’uso può essere trasmesso per successione o alienato solo con l’azienda o la parte dell’azienda a cui appartiene il segno.
14 RS 232.11
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Art. 36 Contrassegni non ancora registrati Se all’entrata in vigore della presente legge sono pendenti domande di registrazione di marchi o design esclusi dalla registrazione secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto, è considerata come data del deposito quella dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 37 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 21 giugno 201315 della
LPM16.
Consiglio nazionale, 21 giugno 2013 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
10 ottobre 201317.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
15 RU 2015 3631 16 RS 232.11 17 FF 2013 4053
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Allegato 1 (art. 2)
Stemma della Confederazione Svizzera
Definizione del colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C/ 485 U RGB 255 / 0 / 0 Esadecimale #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rosso traffico NCS S 1085-Y90R
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Allegato 2 (art. 3)
Bandiera svizzera
Definizione del colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C/ 485 U RGB 255 / 0 / 0 Esadecimale #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rosso traffico NCS S 1085-Y90R
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Allegato 3 (art. 34)
Abrogazione e modifica del diritto vigente I Gli atti normativi qui appresso sono abrogati:
1. legge federale del 5 giugno 193118 per la protezione degli stemmi pubblici e
di altri segni pubblici;
2. risoluzione federale del 12 dicembre 188919 sullo stemma della Confedera-
zione.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 25 marzo 195420 concernente la protezione
dell’emblema e del nome della Croce Rossa
Ingresso, secondo comma visto l’articolo 122 della Costituzione federale21;
Art. 7 Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.
Art. 8 cpv. 1 e 1bis 1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiun- que: a. intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge o del rego- lamento previsto nell’articolo 4 capoverso 2, usa l’emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» oppure qualsiasi altro segno o denominazione che può far sorgere confu- sione;
18 CS 2 919; RU 2006 2197, 2008 3437 19 CS 1 143 20 RS 232.22 21 RS 101
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b. appone tali segni o parole su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate. 1bis Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l’autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa.
2. Legge federale del 15 dicembre 196122 concernente la protezione
dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative
Ingresso, primo comma visto l’articolo 122 della Costituzione federale23;
Art. 1 cpv. 2 2 Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1.
Art. 2 cpv. 2 2 Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1.
Art. 3 cpv. 2 2 Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1.
Art. 4 cpv. 1 e 3 1 I nomi, le sigle e le riproduzioni degli stemmi, delle bandiere e di altri emblemi degli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1–3 che usufruiscono della protezione prevista dalla presente legge sono pubblicati. 3 L’Istituto federale della proprietà intellettuale designa l’organo di pubblicazione.
22 RS 232.23 23 RS 101
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Art. 6 Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere usato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.
Art. 7 cpv. 1 e 1bis 1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiun- que: a. intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge usa i nomi, le sigle, gli stemmi, le bandiere o altri contrassegni degli enti intergoverna- tivi menzionati negli articoli 1–3 oppure qualsiasi altro segno che può essere confuso con essi; b. appone tali contrassegni su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate. 1bis Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l’autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa.
3. Codice di procedura civile24
Art. 5 cpv. 1 lett. i 1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti: i. controversie secondo la legge del 21 giugno 201325 sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 195426 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 196127 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi del- l’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergoverna- tive.
24 RS 272 25 RS 232.21; RU 2015 3679 26 RS 232.22 27 RS 232.23
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4. Legge federale del 23 settembre 195328 sulla navigazione marittima
sotto bandiera svizzera
Ingresso, primo comma visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale29;
Art. 3 cpv. 2
2 Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato
nell’allegato I.
L’allegato I è modificato secondo la versione qui annessa.
28 RS 747.30 29 RS 101
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Appendice Allegato I (art. 3 cpv. 2)
La bandiera marittima svizzera
Definizione del colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 Cs/ 485 U RGB 255 / 0 / 0 Esadecimale #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rosso traffico NCS S 1085-Y90R
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