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AS 2015 3715

Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja

Regolamento d’esecuzione comune all’Atto del 1999 e all’Atto del 1960 relativi all’Accordo dell’Aja

RS 0.232.121.42; RU 2006 1375

Modifiche del Regolamento d’esecuzione comune Adottate dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja il 30 settembre 2014 Entrate in vigore il 1° gennaio 2015

Traduzione1

Regola 18 Notifica del rifiuto […] 4) [Notifica del ritiro di un rifiuto] a) La notifica di qualsiasi ritiro di un rifiuto deve concernere un’unica registra- zione internazionale e deve essere datata e firmata dall’Ufficio che la effet- tua. b) La notifica deve contenere o indicare: i) l’Ufficio che effettua la notifica; ii) il numero della registrazione internazionale; iii) se il ritiro non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l’indicazione di quelli interessati dal ritiro o di quelli non interessati; iv) la data in cui la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione in virtù della legislazione applicabi- le; e v) la data in cui il rifiuto è stato ritirato. c) Se la registrazione internazionale è stata modificata nell’ambito di una pro- cedura presso l’Ufficio, la notifica deve contenere o indicare tutte le modifi- che. […]

1 Dal testo originale francese (RO 2015 3715).

2015-1423 3715

Atto del 1999 e Atto del 1960 relativi all’Acc. dell’Aja. RU 2015 RE comune

Regola 18bis Dichiarazione di concessione della protezione 1) [Dichiarazione di concessione della protezione qualora non sia stata comunicata alcuna notifica di rifiuto] a) Un Ufficio che non ha comunicato una notifica di rifiuto può, entro il termi- ne applicabile in virtù della regola 18.1)a) o b), inviare all’Ufficio interna- zionale una dichiarazione secondo cui la protezione dei disegni o modelli in- dustriali o, a seconda del caso, di alcuni disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale è accordata nella parte contraente interes- sata, essendo inteso che, qualora si applichi la regola 12.3), la concessione della protezione è subordinata al pagamento della seconda parte della tassa di designazione individuale. b) La dichiarazione deve indicare: i) l’Ufficio che effettua la dichiarazione; ii) il numero della registrazione internazionale; iii) se la dichiarazione non concerne tutti i disegni o modelli industriali og- getto della registrazione internazionale, quelli che concerne; iv) la data in cui la registrazione internazionale produce o produrrà gli stes- si effetti della concessione della protezione in virtù della legislazione applicabile; e v) la data della dichiarazione. c) Se la registrazione internazionale è stata modificata nell’ambito di una pro- cedura presso l’Ufficio, la dichiarazione deve contenere o indicare tutte le modifiche. d) In deroga alla lettera a), se si applica la regola 18.1)c)i) o ii), secondo il caso, o se la protezione è concessa ai disegni o modelli industriali a seguito di modifiche apportate nell’ambito di una procedura presso l’Ufficio, quest’ultimo è tenuto a trasmettere la dichiarazione di cui alla lettera a) all’Ufficio internazionale. e) Il termine applicabile di cui alla lettera a) deve essere concesso in conformi- tà con la regola 18.1)c)i) o ii), secondo il caso, per produrre gli stessi effetti della concessione della protezione in virtù della legislazione applicabile, per quanto concerne la designazione della parte contrante che ha fatto una di- chiarazione in virtù di una delle regole summenzionate. 2) [Dichiarazione di concessione della protezione in seguito a un rifiuto] a) Un Ufficio che ha comunicato una notifica di rifiuto e ha deciso di ritirare, parzialmente o totalmente, tale rifiuto può, in luogo di una notifica di ritiro di rifiuto conformemente alla regola 18.4)a), inviare all’Ufficio internazio- nale una dichiarazione secondo cui la protezione dei disegni e modelli indu- striali, o di taluni dei disegni o modelli industriali, oggetto della registrazio- ne internazionale è accordata nella parte contraente interessata, essendo inteso che, qualora si applichi la regola 12.3), la concessione della protezio-

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ne è subordinata al pagamento della seconda parte della tassa di designazio- ne individuale. b) La dichiarazione deve indicare: i) l’Ufficio che effettua la notifica; ii) il numero della registrazione internazionale; iii) se la dichiarazione non concerne tutti i disegni o modelli industriali og- getto della registrazione internazionale, quelli che concerne o non con- cerne; iv) la data in cui la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione in virtù della legislazione applicabi- le; e v) la data della dichiarazione. c) Se la registrazione internazionale è stata modificata nell’ambito di una pro- cedura presso l’Ufficio, la dichiarazione deve contenere o indicare tutte le modifiche. […]

Tariffe (in vigore il 1° gennaio 2015) […]

VII. Servizi forniti dall’Ufficio internazionale

24. L’Ufficio internazionale è autorizzato a percepire una tassa,

di cui lui stesso fissa l’importo, per i servizi che non sono contemplati nel presente tariffario.

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