AS 2015 3781
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)
Modifica del 25 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 novembre 20031 concernente la concezione di una rete di tra- sporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 2 Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessio- narie.
Art. 5 cpv. 1 1 L’accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev’essere garantito:
a. alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg:
1. di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i
piedi,
2. di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su cia-
scun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento; b. ai deambulatori.
Art. 11 cpv. 1 1 In caso di trasformazione o di acquisto di veicoli del traffico regionale viaggiatori, gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni sono concessi in base alla chiave di ripartizione per le indennità di cui all’articolo 29b capoverso 2 dell’ordi- nanza dell’11 novembre 20092 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.
Capitolo 3, sezione 2 (art. 12–16) Abrogata
2014-2433 3781
Concezione di una rete di trasporti pubblici conforme RU 2015 alle esigenze dei disabili. O
Art. 17 1 Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se le imprese dei trasporti pubblici presentano all’Ufficio federale un programma d’attuazione nel quale indicano in che modo intendono adempiere i requisiti tecnici entro il termine d’adeguamento accor- dato. 2 Il programma d’attuazione indica quali fra le misure per adeguare l’offerta alle esigenze dei disabili: a. sono già state realizzate; b. l’impresa dovrebbe adottare nel quadro del consueto programma d’investi- mento; c. l’impresa adotterà al di fuori del consueto programma d’investimento entro la scadenza del termine d’adeguamento di cui all’articolo 22 capoverso 1 LDis.
3 Il programma indica inoltre i costi derivanti da tali misure.
II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
25 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
L’allegato 7 dell’ordinanza del 23 novembre 19833 sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie è modificato come segue:
La voce: Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le «persone a mobilità ridotta» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità, GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72; modificata da ultimo dalla decisione 2012/464/UE, GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20.
è sostituita da: Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, rela- tivo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110.
3 RS 742.141.1
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