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AS 2015 3821

AS 2015 3821

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Modifica del 5 ottobre 2015

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 32 dell’ordinanza del 27 agosto 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 6 ottobre 2015 alle ore 18.004.

5 ottobre 2015 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.176.72 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 6 ottobre 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2015-2706 3821

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali RU 2015 in relazione alla situazione in Ucraina. O

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