Lexipedia

AS 2015 3857

Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero

Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (Legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst)

del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 40, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 gennaio 20142; visto il parere del Consiglio federale del 7 marzo 20143, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente legge disciplina:

a. le misure di assistenza, di messa in rete e di informazione degli Svizzeri all’estero, i loro diritti politici, l’aiuto sociale che può essere loro concesso nonché il sostegno a specifiche istituzioni; b. la protezione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari.

2 La presente legge non disciplina la protezione diplomatica.

3 Sono fatte salve le disposizioni di trattati internazionali applicabili alla Svizzera.

Art. 2 Scopo Con la presente legge la Confederazione intende: a. disciplinare in modo uniforme e coerente i diritti e gli obblighi delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero nonché i servizi che essa fornisce loro; b. promuovere le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera; c. agevolare la mobilità internazionale degli Svizzeri; d. promuovere la presenza della Svizzera all’estero e il suo inserimento nella rete di contatti internazionali.

RS 195.1

2013-3127 3857

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente legge s’intende per: a. Svizzeri all’estero: i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera e iscritti al registro degli Svizzeri all’estero; b. registro degli Svizzeri all’estero: il sistema d’informazione «Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (VERA)» del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e i documenti cartacei; c. Stato ospite: Stato estero nel quale è stabilita o riconosciuta una rappresen- tanza oppure nel quale soggiorna la persona in questione; d. rappresentanza: una missione diplomatica, un posto consolare o qualunque altra rappresentanza della Svizzera all’estero che può svolgere compiti con- solari.

Art. 4 Legislazione dello Stato ospite Le autorità e le rappresentanze svizzere rispettano la legislazione dello Stato ospite.

Art. 5 Responsabilità individuale Chiunque prepara e svolge un soggiorno all’estero oppure esercita un’attività al- l’estero ne risponde in prima persona.

Art. 6 Raccomandazioni Il DFAE può pubblicare informazioni e raccomandazioni, segnatamente consigli di viaggio.

Art. 7 Sportello unico 1 Il DFAE è l’interlocutore principale delle persone e delle istituzioni svizzere al- l’estero. 2 Fornisce i servizi consolari avvalendosi di norma della propria rete di rappresen- tanze.

3 Coordina il trattamento delle domande con i competenti organi dell’Amministra-

zione federale e dei Cantoni ai quali sono assegnati compiti conformemente alla presente legge.

Art. 8 Strategia di politica estera Nel definire la propria strategia di politica estera il Consiglio federale tiene conto degli interessi delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero.

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Titolo secondo: Svizzeri all’estero Capitolo 1: Rete di contatti e informazione

Art. 9 Rete di contatti 1 Le rappresentanze curano le relazioni con la comunità degli Svizzeri all’estero e sfruttano la loro rete di contatti. 2 La Confederazione cura i contatti con le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera e che contribuiscono a migliorare l’assistenza a favore degli Svizzeri all’estero e il loro inserimento nella rete di con- tatti, segnatamente con l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero. 3 La Confederazione promuove lo scambio dei giovani Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera.

Art. 10 Informazione 1 La Confederazione informa gli Svizzeri all’estero, in forma elettronica o cartacea, sui loro diritti e doveri nonché su tematiche legate alla presente legge. 2 Il DFAE può segnatamente mettere a disposizione degli Svizzeri all’estero una rac- colta in forma elettronica delle basi legali che li riguardano, nonché fargli conoscere le istituzioni e la vita politica svizzere.

Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all’estero

Art. 11 Iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero 1 I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera devono annunciarsi presso la rappre- sentanza svizzera competente al fine di farsi iscrivere nel registro degli Svizzeri all’estero. 2 L’iscrizione è il requisito per esercitare i diritti e gli obblighi degli Svizzeri al- l’estero e accedere ai servizi forniti dalle autorità svizzere conformemente al pre- sente titolo. Sono fatti salvi i casi in cui è urgente fornire un aiuto sociale.

Art. 12 Annuncio 1 L’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero avviene annunciandosi presso la rappresentanza competente. 2 È competente la rappresentanza del luogo di domicilio dello Svizzero all’estero. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. 3 Al raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero, la persona che era stata iscritta nel registro degli Svizzeri all’estero da minorenne è invitata dalla rappresentanza competente a confermare il suo annuncio. 4 I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che partono all’estero.

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 13 Comunicazione di cambiamenti 1 Gli iscritti al registro degli Svizzeri all’estero sono tenuti a comunicare alla rappre- sentanza competente ogni cambiamento o complemento da apportare ai dati che li riguardano. 2 Se in seguito a un cambiamento di domicilio all’estero o per altri motivi la compe- tenza passa a una rappresentanza diversa, l’annuncio iniziale resta valido per la nuova rappresentanza competente. 3 I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che rimpatriano.

Art. 14 Radiazione dal registro e distruzione dei dati 1 L’iscrizione è radiata dal registro degli Svizzeri all’estero se la persona iscritta:

a. ha eletto domicilio in Svizzera; b. non possiede più la cittadinanza svizzera; c. era stata iscritta da minorenne nel registro degli Svizzeri all’estero e, nono- stante essere stata invitata a farlo, non ha confermato il suo annuncio entro

90 giorni dopo il raggiungimento della maggiore età secondo il diritto sviz-

zero; d. è deceduta; e. non è o non è più raggiungibile all’indirizzo indicato; f. è dichiarata scomparsa.

2 La distruzione dei dati è disciplinata nelle disposizioni d’esecuzione.

Capitolo 3: Diritti politici

Art. 15 Diritto applicabile 1 Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all’estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria. 2 Per i diritti politici in materia cantonale e comunale è fatto salvo il diritto canto- nale.

Art. 16 Estensione

1 Ogni Svizzero all’estero che ha compiuto i 18 anni di età può partecipare alle

votazioni ed elezioni federali e firmare domande d’iniziativa e referendum federali.

2 L’eleggibilità è determinata secondo l’articolo 143 Cost.

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 17 Esclusione dal diritto di voto Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capo- verso 1 Cost. s’intendono gli Svizzeri all’estero che: a. secondo il diritto svizzero sono sottoposti a curatela generale, o rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento; oppure b. secondo il diritto straniero sono sottoposti, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che le priva dell’eser- cizio dei diritti civili, sempre che una tale misura possa essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

Art. 18 Esercizio del diritto di voto 1 Gli Svizzeri all’estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo Comune di domi- cilio. 2 Se non hanno un Comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel loro Comu- ne d’origine. Se hanno più di un Comune d’origine, lo esercitano in quello che hanno scelto al momento dell’annuncio di cui all’articolo 12.

3 Il voto può essere espresso deponendo personalmente la scheda nell’urna o per

corrispondenza o, purché siano soddisfatte le condizioni previste, per via elettronica. 4 D’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale promuove la sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all’estero, conformemente al- l’articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici.

Art. 19 Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione 1 Gli Svizzeri all’estero che intendono esercitare i loro diritti politici lo comunicano al Comune in cui esercitano il loro diritto di voto (Comune di voto) per il tramite della rappresentanza competente. Il Comune di voto li iscrive nel catalogo elettorale. 2 Gli Svizzeri all’estero che intendono rinunciare all’esercizio dei diritti politici lo comunicano al loro Comune di voto per il tramite della rappresentanza competente. 3 Se le condizioni per l’esercizio dei diritti politici non sono più soddisfatte, se lo Svizzero all’estero rinuncia a esercitare i propri diritti politici oppure se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario, il Comune di voto radia la persona in questione dal catalogo elettorale. 4 Il Comune di voto e il DFAE si informano reciprocamente dei cambiamenti e delle radiazioni di dati rilevanti per il diritto di voto effettuati nel catalogo elettorale o nel registro degli Svizzeri all’estero.

4 RS 161.1

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 20 Catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero 1 Il Cantone tiene il catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero in modo centraliz- zato presso l’amministrazione cantonale o presso l’amministrazione della capitale cantonale. 2 Può tenere il catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero in modo decentralizzato se i dati: a. sono armonizzati e informatizzati in tutto il Cantone; oppure b. sono periodicamente aggiornati su supporto elettronico presso un ufficio centrale.

Art. 21 Misure di promozione Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può prendere misure per facilitare l’esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all’estero.

Capitolo 4: Aiuto sociale Sezione 1: Principio e misure preventive

Art. 22 Principio La Confederazione concede l’aiuto sociale agli Svizzeri all’estero che vivono in stato d’indigenza, alle condizioni previste nel presente capitolo.

Art. 23 Misure preventive La Confederazione può, in casi speciali, prendere o sostenere misure atte a protegge- re gli Svizzeri all’estero da un’indigenza imminente.

Sezione 2: Condizioni per ottenere l’aiuto sociale

Art. 24 Sussidiarietà L’aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all’estero che non possono provve- dere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.

Art. 25 Pluricittadinanza Agli Svizzeri all’estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l’aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 26 Motivi di esclusione L’aiuto sociale può essere rifiutato o revocato se il richiedente: a. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri; b. ottiene o tenta di ottenere prestazioni di aiuto sociale facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete; c. si rifiuta di informare gli organi di aiuto sociale sulla sua situazione perso- nale o di autorizzarli a raccogliere informazioni; d. non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione; e. non fa manifestamente quanto si potrebbe ragionevolmente esigere per migliorare la propria situazione; f. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale.

Sezione 3: Prestazioni di aiuto sociale

Art. 27 Genere ed entità 1 Il genere e l’entità dell’aiuto sociale sono determinati secondo le condizioni parti- colari dello Stato ospite, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero che vi risiede. 2 La Confederazione può concedere un aiuto supplementare agli Svizzeri all’estero che percepiscono prestazioni di aiuto sociale dallo Stato ospite, nel rispetto del principio sancito al capoverso 1.

Art. 28 Condizioni e oneri Le prestazioni di aiuto sociale possono essere vincolate a condizioni e oneri.

Art. 29 Cessione e costituzione in pegno 1 Le prestazioni di aiuto sociale della Confederazione che sono state garantite non possono essere né cedute né costituite in pegno. 2 Ogni cessione o costituzione in pegno di aiuti sociali della Confederazione è nulla.

Art. 30 Rimpatrio 1 La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se tale provvedimento è nel suo interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso la Confederazione non versa o cessa di versare prestazioni di aiuto sociale all’estero. 2 La Confederazione assume le spese di rimpatrio. Può assumere tali spese anche se l’indigente decide spontaneamente di rimpatriare.

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 31 Spese di sepoltura La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all’estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, per quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato ospite.

Sezione 4: Procedura

Art. 32 Richiesta 1 Gli Svizzeri all’estero chiedono l’aiuto sociale della Confederazione rivolgendosi alla rappresentanza competente. 2 La rappresentanza esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, alla Direzione consolare (DC) del DFAE.

Art. 33 Decisione 1 La DC decide in merito alle richieste sottopostele e si fa garante dell’aiuto sociale che concede. 2 In casi urgenti l’aiuto indispensabile è concesso dalla rappresentanza; questa ne informa la DC. 3 La DC può autorizzare una rappresentanza a concedere direttamente ulteriori pre- stazioni di aiuto sociale.

Art. 34 Collaborazione delle società di soccorso Le rappresentanze possono chiedere la collaborazione delle società svizzere di soc- corso all’estero.

Sezione 5: Restituzione

Art. 35 Obbligo di restituzione 1 Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario non ha più bisogno dell’aiuto sociale e se è garantito un adeguato sostentamento per sé e per la sua famiglia. 2 Le prestazioni di aiuto sociale ricevute prima del raggiungimento della maggiore età o in seguito a titolo d’aiuto all’istruzione non devono essere restituite. 3 Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni di aiuto sociale fornendo scien- temente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi a restituirle. 4 Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni di aiuto sociale di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall’eredità. 5 La DC decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, essa può rinunciare interamente o parzialmente alla restituzione.

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 36 Durata dell’obbligo di restituzione e crediti senza interessi 1 La restituzione di una prestazione di aiuto sociale può essere richiesta entro dieci anni dall’ultimo versamento, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione della DC.

2 I crediti derivanti dall’obbligo di restituzione non fruttano interessi.

Sezione 6: Ripartizione delle spese

Art. 37

1 La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni di aiuto sociale

concesse in base al presente capitolo. 2 Le spese che la Svizzera deve rimborsare a un altro Stato in base a una conven- zione d’assistenza sono a carico dell’ente pubblico competente del Cantone d’origine.

Capitolo 5: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero

Art. 38 1 La Confederazione può sostenere le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera oppure che concedono aiuti agli Svizzeri all’estero. 2 Essa può in particolare concedere aiuti finanziari all’Organizzazione degli Svizzeri all’estero, per tutelare gli interessi e assicurare l’informazione degli Svizzeri all’es- tero. 3 Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con le istituzioni di cui al capo- verso 1; vi definisce i diritti e gli obblighi di tali istituzioni e il sostegno finanziario della Confederazione.

Titolo terzo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all’estero Capitolo 1: Protezione consolare Sezione 1: Condizioni

Art. 39 Persone fisiche

1 La protezione consolare può essere concessa alle seguenti persone fisiche:

a. Svizzeri all’estero e cittadini svizzeri che soggiornano all’estero; b. persone per le quali la Svizzera assume funzioni di protezione.

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

2 Può essere concessa anche a cittadini svizzeri che possiedono più nazionalità, a condizione che non ricevano già aiuto da un altro Stato. 3 Una persona che oltre alla nazionalità svizzera possiede anche la nazionalità dello Stato ospite può beneficiare della protezione consolare svizzera se lo Stato ospite non vi si oppone.

Art. 40 Persone giuridiche

1 La protezione consolare può essere concessa a persone giuridiche:

a. soggette al diritto svizzero e organizzate conformemente alle sue disposi- zioni; e b. il cui centro dell’amministrazione effettiva è situato in Svizzera. 2 A titolo sussidiario la protezione consolare può essere accordata anche alle persone giuridiche all’estero se queste sono controllate da un cittadino svizzero o da una persona giuridica ai sensi del capoverso 1 e se lo Stato ospite non vi si oppone. 3 Per controllo ai sensi del capoverso 2 si intende che la persona che lo detiene:

a. dispone direttamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo; b. ha direttamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei mem- bri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; oppure c. può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fon- dazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

Art. 41 Protezione di interessi stranieri 1 La Confederazione può assumere la protezione degli interessi di persone fisiche o giuridiche di uno Stato straniero. La decisione in merito spetta al Consiglio federale. 2 La protezione di questi interessi non può andare al di là di quella prevista per le persone svizzere.

Sezione 2: Sussidiarietà, limitazione e responsabilità della Confederazione

Art. 42 Sussidiarietà La Confederazione può sostenere persone fisiche e giuridiche all’estero che non sono in grado o non possono essere ragionevolmente tenute ad assumere la tutela dei propri interessi da sole o con l’aiuto di terzi.

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 43 Limitazione della protezione consolare

1 Non sussiste alcun diritto alla protezione consolare.

2 La Confederazione può rifiutare o limitare un aiuto segnatamente se:

a. vi è il rischio che tale aiuto sia pregiudizievole agli interessi in materia di politica estera della Confederazione; b. tale aiuto mette in pericolo altre persone; c. la persona che richiede l’aiuto non osserva le raccomandazioni della Confe- derazione oppure ha in altro modo dato prova di negligenza; d. la persona che richiede l’aiuto ha abusato di precedenti aiuti. 3 Sono fatti salvi i casi in cui sia minacciata la vita o l’incolumità della persona che richiede l’aiuto.

Art. 44 Responsabilità della Confederazione 1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della Confederazione è disciplinata dalla legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità.

2 La Confederazione non risponde:

a. delle raccomandazioni pubblicate e degli aiuti forniti; b. se la persona in questione non ha osservato raccomandazioni della Confede- razione o ha in altro modo dato prova di negligenza.

Sezione 3: Aiuti

Art. 45 Assistenza generale all’estero 1 L’assistenza generale comprende segnatamente gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure gli aiuti prestati alle vittime di un grave crimine. 2 In casi particolari la Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio. 3 Se nell’ambito della sua assistenza la Confederazione è informata dalle autorità dello Stato ospite del decesso di un cittadino svizzero con domicilio in Svizzera, lo comunica agli stretti congiunti. 4 Nei procedimenti giudiziari all’estero le rappresentanze possono raccomandare un patrocinatore legale sul posto, senza garanzia. 5 Le rappresentanze possono intervenire presso le autorità locali e centrali dello Stato ospite tramite i canali consolari e diplomatici.

5 RS 170.32

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 46 Privazione della libertà 1 Se apprende che una persona è stata privata della libertà all’estero, la rappresentan- za si informa presso le autorità dello Stato ospite sui motivi di tale provvedimento.

2 La rappresentanza si adopera in particolare per:

a. mettersi in contatto con la persona in questione oppure visitarla, se è oppor- tuno o la persona in questione lo chiede; b. garantire che siano rispettati il diritto a condizioni di detenzione dignitose, le garanzie procedurali e il diritto alla difesa della persona in questione.

Art. 47 Prestiti d’emergenza La Confederazione può concedere prestiti senza interessi, con obbligo di rimborso, a persone fisiche in difficoltà che si trovano provvisoriamente all’estero: a. per finanziare il viaggio di ritorno; b. come aiuto transitorio; c. per pagare le spese ospedaliere e mediche.

Art. 48 Situazioni di crisi 1 Ogni rappresentanza dispone di un dispositivo di crisi, segnatamente in caso di conflitti armati, attacchi terroristici, disordini politici, incidenti della circolazione e catastrofi naturali. 2 Il DFAE e le rappresentanze informano le persone fisiche e i loro familiari in caso di una situazione di crisi e prestano loro tutta l’assistenza possibile. 3 Le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza devono essere osservate. Se la situazione di crisi perdura, il DFAE può raccomandare di lasciare la regione di crisi. Le persone coinvolte decidono di lasciare la regione di crisi liberamente, a proprio rischio e a proprie spese. 4 La Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio condotte dallo Stato ospite o da altri Stati. 5 In determinate situazioni di crisi, segnatamente in caso di conflitti armati e di disordini politici, può consegnare lettere di protezione a persone fisiche e giuridiche per la loro sicurezza personale o per quella dei loro beni. 6 In caso di guerra o gravi disordini può concedere un aiuto finanziario limitato nel tempo a persone fisiche che hanno perso senza colpa i loro mezzi di sussistenza all’estero.

Art. 49 Rapimenti e presa di ostaggi 1 La Confederazione può prestare assistenza a persone fisiche vittime di rapimenti o di prese d’ostaggi all’estero.

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

2 La rappresentanza venuta a conoscenza di un rapimento o di una presa d’ostaggi si adopera per trovare aiuti sul posto. In particolare invita le autorità competenti dello Stato ospite a prendere i provvedimenti necessari.

Capitolo 2: Altri servizi consolari Sezione 1: Servizi consolari del DFAE

Art. 50 Servizi amministrativi 1 Il DFAE fornisce i servizi consolari di natura amministrativa che non sono disci- plinati da altre leggi o forniti da altri servizi, segnatamente legalizzazioni, attesta- zioni, certificazioni da parte di una rappresentanza, depositi effettuati in una rappre- sentanza o atti trasmessi alle autorità svizzere tramite una rappresentanza.

2 Il Consiglio federale disciplina questi servizi mediante ordinanza.

Art. 51 Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

1 Il DFAE offre un servizio d’informazione e di consulenza in materia di emigra-

zione e rimpatrio in particolare ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19896 sul collocamento. 2 Il servizio di consulenza informa gli Svizzeri rimpatriati sulle prescrizioni d’entrata e sulle condizioni di vita in Svizzera.

Art. 52 Navigazione marittima Le rappresentanze forniscono servizi consolari nelle questioni concernenti la naviga- zione marittima ai sensi degli articoli 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 e 120 della legge federale del 23 settembre 19537 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

Sezione 2: Servizi consolari di competenza di altri dipartimenti

Art. 53 Stato civile 1 Il DFAE assicura il coordinamento tra le rappresentanze e i servizi dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) competenti in materia di stato civile. 2 Le rappresentanze svolgono i compiti concernenti lo stato civile svizzero all’estero. A tale scopo collaborano con l’UFG e apportano le modifiche al registro degli Svizzeri all’estero.

6 RS 823.11 7 RS 747.30

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 54 Cittadinanza

1 Il DFAE coadiuva l’Ufficio federale della migrazione (UFM) nelle questioni

relative alla cittadinanza.

2 Le rappresentanze cooperano in particolare agli accertamenti che devono essere

condotti all’estero in virtù degli articoli 10, 21, 23 e 28 della legge del 29 settembre

19528 sulla cittadinanza.

Art. 55 Documenti d’identità Il DFAE coadiuva l’Ufficio federale di polizia per il rilascio, il ritiro e la perdita di documenti d’identità all’estero secondo gli articoli 4–6, 7 e 8 della legge del 22 giugno 20019 sui documenti d’identità.

Art. 56 Notificazioni in materia militare 1 Il servizio militare degli Svizzeri all’estero e degli Svizzeri che possiedono più nazionalità è disciplinato dagli articoli 4, 5 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 199510. 2 Negli affari militari le rappresentanze forniscono segnatamente i seguenti servizi consolari: a. trasmissione di domande di congedo all’estero di cittadini svizzeri che hanno omesso di chiedere tale congedo al momento del loro espatrio; b. rilascio del foglio militare ai cittadini svizzeri che sono annunciati presso una rappresentanza e raggiungono la maggiore età; c. informazioni agli Svizzeri all’estero che scelgono di sostenere il reclutamen- to e svolgere la scuola reclute e i servizi d’istruzione in Svizzera; d. informazioni ai cittadini svizzeri che possiedono più nazionalità in merito al servizio militare e al riconoscimento dell’adempimento dell’obbligo militare nell’ambito di un accordo bilaterale.

Art. 57 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità Il DFAE coadiuva la Cassa svizzera di compensazione e l’ufficio AI per gli assicu- rati all’estero per l’esecuzione dell’assicurazione facoltativa all’estero conforme- mente: a. all’articolo 2 (Assicurazione facoltativa) della legge federale del 20 dicem- bre 194611 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. all’articolo 1b (Persone assicurate) della legge federale del 19 giugno 195912 su l’assicurazione per l’invalidità.

8 RS 141.0 9 RS 143.1 10 RS 510.10 11 RS 831.10 12 RS 831.20

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Titolo quarto: Finanziamento, emolumenti e rimborso delle spese

Art. 58 Finanziamento Mediante decreto federale semplice l’Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale per finanziare i provvedimenti previsti: a. all’articolo 21 (Misure di promozione); b. all’articolo 37 capoverso 1 (Aiuto sociale); c. all’articolo 38 (Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero); d. all’articolo 47 (Prestiti d’emergenza).

Art. 59 Emolumenti Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti, ai sensi dell’articolo 46a capoversi 2–4 della legge del 21 marzo 199713 sull’orga- nizzazione del Governo e dell’Amministrazione, per le decisioni, le prestazioni e altri atti ufficiali ai sensi della presente legge.

Art. 60 Rimborso delle spese 1 La persona all’origine di un servizio consolare rimborsa le spese sostenute dalla Confederazione. 2 Le spese sono rimborsate anche se il servizio prestato dalla Confederazione non è stato fornito su richiesta della persona in questione, ma in base alla presunta volontà e nell’interesse di quest’ultima.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e le eccezioni.

Art. 61 Rinuncia agli emolumenti o al rimborso delle spese In caso di indigenza della persona in questione o per altre importanti ragioni può essere concessa una dilazione oppure condonato parzialmente o totalmente il paga- mento degli emolumenti o del rimborso spese. Se il pagamento dell’emolumento o del rimborso spese viene condonato parzialmente o totalmente è necessario conside- rare se la persona in questione ha dato prova di negligenza.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 62 Rimedi giuridici La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

13 RS 172.010

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 63 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 Emana le disposizioni di esecuzione.

3 Per essere valide, le disposizioni cantonali di esecuzione richiedono l’approvazione della Confederazione.

Art. 64 Collaborazione e delega di attribuzioni 1 I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni cooperano tra loro gratui- tamente. Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con servizi cantonali per prestazioni straordinarie. 2 Gli uffici della Confederazione e le rappresentanze possono collaborare con auto- rità straniere nei limiti delle proprie competenze. 3 Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sui servizi in ambito con- solare. 4 Può incaricare persone giuridiche private attive su un determinato territorio del rilascio di visti o dell’adempimento di altri servizi consolari specifici, nel caso in cui la Svizzera non possieda per questo territorio alcuna rappresentanza diplomatica competente. A tale scopo può stipulare convenzioni di prestazioni.

Art. 65 Statistiche Il Consiglio federale può ordinare i rilevamenti statistici necessari ai fini della pre- sente legge e affidare l’analisi dei dati raccolti all’Ufficio federale di statistica o al DFAE conformemente all’articolo 4 della legge federale del 24 marzo 200014 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri, alla legge del 9 ottobre 199215 sulla statistica federale e all’articolo 15 capoverso 1 della legge del 23 giugno 200616 sull’armonizzazione dei registri .

Art. 66 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 67 Disposizione transitoria Le prestazioni concesse dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore continua- no a essere versate anche dopo l’entrata in vigore della presente legge.

14 RS 235.2 15 RS 431.01 16 RS 431.02

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Art. 68 Coordinamento con la legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge del 20 giugno 201417 sulla cittadinanza o la presente legge, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l’articolo 54 capo- verso 2 della presente legge riceve il seguente tenore: Art. 54 cpv. 2

2 Le rappresentanze cooperano in particolare agli accertamenti che devono essere

condotti all’estero in virtù degli articoli 7, 21 capoversi 2 e 4, 26 e 27 della legge del 20 giugno 201418 sulla cittadinanza.

Art. 69 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

15 gennaio 201519.

2 La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2015.

7 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

17 RS …; FF 2014 4461 18 RS …; FF 2014 4461 19 FF 2014 6213

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Allegato (art. 66)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogati: a. la legge federale del 19 dicembre 197520 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero; b. la legge federale del 21 marzo 197321 sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero; c. il decreto federale del 22 giugno 196222 concernente la concessione di una garanzia sussidiaria alla Società cooperativa «Fondo di solidarietà degli Svizzeri all’estero».

II La modifica del 17 giugno 201123 della legge federale del 19 dicembre 197524 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero (Semplificazione del rinnovo dell’iscrizione nel catalogo elettorale) è priva di oggetto.

III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 200225 sul Parlamento

Art. 152 cpv. 3 3 In caso di progetti essenziali e di modifiche pianificate nella rete di rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero, nonché prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato per negoziati internazionali importanti, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti per la politica estera. Le informa altresì sullo stato di realizzazione dei progetti e sul proseguimento dei negoziati.

20 RU 1976 1805, 1991 2388, 2002 3193, 2007 4637, 2009 5685, 2011 725 21 RU 1973 1976, 1995 1126, 2000 1915, 2008 3437, 2009 5685, 2014 3789 22 RU 1962 1235 23 FF 2011 4331 24 RU 1976 1805 25 RS 171.10

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

2. Legge federale del 24 marzo 200026 sul trattamento di dati personali

in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 4 cpv. 1, 2 lett. a, 3 lett. c e d 1 Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero (rappresentanze) e la Direzione consolare gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro degli Svizzeri all’estero con i dati delle persone che si sono iscritte presso la rappresentanza, dei loro coniugi, dei loro partner registrati e dei loro figli. 2 Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti: a. gli Svizzeri all’estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero, eventualmente i loro coniugi, i loro partner registrati e i loro figli, nell’ambito della protezione consolare;

3 Le collezioni di dati possono contenere:

c. dati degni di particolare protezione relativi al patrimonio e al reddito nonché alla salute delle persone che hanno chiesto l’aiuto sociale, per quanto neces- sario per adempiere i compiti previsti dalla legge; d. indicazioni relative al patrimonio e al reddito delle persone che hanno chie- sto un prestito d’emergenza, nonché sulle ragioni dell’emergenza; in casi eccezionali possono essere trattati dati relativi allo stato di salute, nella misura in cui siano assolutamente indispensabili per giustificare la situazione di emergenza.

Art. 6 lett. g Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti: g. la trasmissione di dati personali all’Ufficio federale di statistica.

3. Legge del 23 giugno 200627 sull’armonizzazione dei registri

Art. 2 cpv.1 lett. d

1 La presente legge si applica ai seguenti registri:

d. il sistema d’informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (VERA) del Dipartimento federale degli affari esteri;

26 RS 235.2 27 RS 431.02

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

4. Legge federale del 23 settembre 195328 sulla navigazione marittima

sotto bandiera svizzera

Art. 81 Abrogato

5. Legge del 6 ottobre 198929 sul collocamento

1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consu- lenza che fornisce, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d’entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette a persone che desiderano esercitare un’attività lucrativa all’estero. 2 La SECO sostiene nella ricerca di un posto di lavoro i cittadini svizzeri che deside- rano rimpatriare e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro per il collocamento degli Svizzeri rimpatriati. 2bis La Confederazione può sostenere la ricerca di posti di lavoro all’estero con altri provvedimenti.

Art. 35 cpv. 3 lett. j 3 I seguenti uffici possono accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali: j. il DFAE;

6. Legge federale del 24 giugno 197730 sull’assistenza

Art. 1 cpv. 3 3 L’assistenza degli Svizzeri all’estero è retta dalla legge del 26 settembre 201431 sugli Svizzeri all’estero; quella dei richiedenti l’asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari32 della Confederazione.

28 RS 747.30 29 RS 823.11 30 RS 851.1 31 RS 195.1 32 RS 142.31, RS 855.1

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

L sugli Svizzeri all’estero RU 2015

Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero | Lexipedia | Lexipedia