AS 2015 3957
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori
Modifica del 7 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° aprile 19921 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consuma- tori è modificata come segue:
Art. 4 Importo degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari non superano il 50 per cento delle spese computabili.
2 Eventuali entrate delle organizzazioni non sono dedotte dalle spese lorde computa- bili.
Art. 4a Condizioni per l’ottenimento degli aiuti finanziari applicabili alle organizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1 1 Gli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capo- verso 1 sono interamente versati se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. l’utile dell’anno precedente non supera il 10 per cento dei fondi propri dell’organizzazione, o 10 000 franchi per le organizzazioni più piccole; b. le riserve non superano il 50 per cento delle entrate dell’organizzazione dell’anno precedente. 2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte o lo sono solo in parte, dagli aiuti finanziari viene dedotto l’importo che supera le aliquote di cui al capo- verso 1.
Art. 5 Ripartizione degli aiuti finanziari 1 Nel caso in cui i mezzi stanziati non siano sufficienti a coprire il 50 per cento delle spese computabili, gli aiuti finanziari sono assegnati come segue: a. le organizzazioni dei consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1 otten- gono, su richiesta, almeno il 90 per cento dell’importo totale, da ripartire nel modo seguente:
1 RS 944.05
2015-2028 3957
Aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori. O RU 2015
1. un quarto è ripartito tra di esse in parti uguali e versato quale anticipo,
2. tre quarti sono ripartiti proporzionalmente alle spese computabili;
b. le organizzazioni di cui all’articolo 2 ottengono al massimo il 10 per cento dell’importo totale, ripartito proporzionalmente alle spese computabili.
2 L’UFDC emana una decisione.
II L’ordinanza del DEFR del 31 maggio 20132 sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori è abrogata.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.
7 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RU 2013 1579
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