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AS 2015 3957

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori

Modifica del 7 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° aprile 19921 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consuma- tori è modificata come segue:

Art. 4 Importo degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari non superano il 50 per cento delle spese computabili.

2 Eventuali entrate delle organizzazioni non sono dedotte dalle spese lorde computa- bili.

Art. 4a Condizioni per l’ottenimento degli aiuti finanziari applicabili alle organizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1 1 Gli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capo- verso 1 sono interamente versati se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. l’utile dell’anno precedente non supera il 10 per cento dei fondi propri dell’organizzazione, o 10 000 franchi per le organizzazioni più piccole; b. le riserve non superano il 50 per cento delle entrate dell’organizzazione dell’anno precedente. 2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte o lo sono solo in parte, dagli aiuti finanziari viene dedotto l’importo che supera le aliquote di cui al capo- verso 1.

Art. 5 Ripartizione degli aiuti finanziari 1 Nel caso in cui i mezzi stanziati non siano sufficienti a coprire il 50 per cento delle spese computabili, gli aiuti finanziari sono assegnati come segue: a. le organizzazioni dei consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1 otten- gono, su richiesta, almeno il 90 per cento dell’importo totale, da ripartire nel modo seguente:

1 RS 944.05

2015-2028 3957

Aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori. O RU 2015

1. un quarto è ripartito tra di esse in parti uguali e versato quale anticipo,

2. tre quarti sono ripartiti proporzionalmente alle spese computabili;

b. le organizzazioni di cui all’articolo 2 ottengono al massimo il 10 per cento dell’importo totale, ripartito proporzionalmente alle spese computabili.

2 L’UFDC emana una decisione.

II L’ordinanza del DEFR del 31 maggio 20132 sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori è abrogata.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.

7 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RU 2013 1579

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