AS 2015 3989
Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)
Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)
del 7 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 18 giugno 20041 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb), ordina:
Capitolo 1: Raccolta ufficiale delle leggi federali Sezione 1: Contenuto
Art. 1 Trattati internazionali che contengono norme di diritto e trattati internazionali che non ne contengono 1 Contengono norme di diritto i trattati internazionali che prevedono disposizioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento. 2 Per le seguenti categorie di trattati internazionali l’autorità competente può presu- mere che non contengano norme di diritto e che non autorizzino ad emanarne (art. 3 cpv. 1 lett. b LPubb): a. accordi internazionali ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario inter- nazionali, se concernono esclusivamente progetti concreti o determinati con- tributi; b. accordi internazionali ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge fede- rale del 24 marzo 20064 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est; c. accordi internazionali ai sensi dell’articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 20035 su misure di promozione civile della pace e di rafforza- mento dei diritti dell’uomo; d. accordi di esecuzione relativi ad accordi internazionali ai sensi dell’arti- colo 48a capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19956 (LM) sul- l’istruzione all’estero o con truppe straniere;
RS 170.512.1
2015-0018 3989
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e. convenzioni internazionali ai sensi dell’articolo 66b capoverso 2 LM sull’esecuzione di impieghi di promovimento della pace; f. accordi internazionali ai sensi dell’articolo 109b LM sulla cooperazione in materia di armamenti.
Art. 2 Trattati e risoluzioni internazionali di portata limitata I trattati e le risoluzioni internazionali di portata limitata (art. 7a cpv. 2 e 3 della legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA) non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) (art. 3 cpv. 3 LPubb), tranne che: a. concernano i diritti e gli obblighi di privati; o b. la pubblicazione sia necessaria per motivi legati alla certezza del diritto o alla trasparenza.
Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali di durata di validità limitata I trattati e le risoluzioni internazionali la cui durata di validità non supera i sei mesi sono pubblicati nella RU non appena la loro validità è prorogata oltre tale durata.
Art. 4 Modifiche di trattati e risoluzioni internazionali 1 Le modifiche di trattati e risoluzioni internazionali pubblicati nella RU sono pub- blicate nella RU in ogni caso.
2 La pubblicazione può essere limitata alle disposizioni modificate.
Art. 5 Campi d’applicazione dei trattati internazionali multilaterali nonché riserve, dichiarazioni, obiezioni e comunicazioni relative a questi trattati
1 La prima pubblicazione di un trattato internazionale multilaterale nella RU è
accompagnata dalla pubblicazione del suo campo d’applicazione. Le modifiche del campo d’applicazione sono pubblicate quando sono intervenute cinque modifiche, ma al più tardi tre anni dopo la prima modifica non pubblicata. 2 Le riserve, dichiarazioni e comunicazioni della Svizzera sono pubblicate nella RU.
3 Le riserve, dichiarazioni, obiezioni e comunicazioni di altre parti contraenti e le obiezioni della Svizzera sono soltanto menzionate nell’elenco dei campi d’applica- zione. Vi è indicato il servizio presso il quale possono esserne ottenuti o consultati i testi.
Art. 6 Allegati Un allegato di un testo pubblicato nella RU è pubblicato in ogni caso nella RU se il testo cui appartiene vi rimanda.
7 RS 172.010
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Art. 7 Comunicazioni Nella RU sono menzionati, sotto forma di comunicazione, segnatamente: a. i testi della RU divenuti manifestamente privi di oggetto, ma non formal- mente abrogati; b. le ordinanze decadute secondo l’articolo 7c capoverso 3 o 4 oppure secondo c. i testi da rimuovere dalla Raccolta sistematica del diritto federale (RS) che, non essendone obbligatoria la pubblicazione, non sono più pubblicati nella RU e non sono più aggiornati nella RS; d. le denunce e le sospensioni di trattati e risoluzioni internazionali.
Art. 8 Rettifiche formali 1 La pubblicazione di rettifiche formali degli errori di cui all’articolo 10 capoverso 1 LPubb riporta il testo della disposizione da rettificare e il testo della disposizione rettificata. 2 Gli errori che modificano il senso secondo l’articolo 10 capoverso 1 LPubb sono segnatamente: a. gli errori grammaticali, ortografici o di presentazione che hanno un’inci- denza sul contenuto; b. gli errori formali quali i rimandi sbagliati o gli errori di tecnica legislativa; c. gli errori di traduzione e le divergenze terminologiche. 3 Gli errori possono essere oggetto di una rettifica formale soltanto se è certo che l’autorità che ha emanato l’atto ha preso la decisione sulla base del testo corretto o che l’ha presa partendo dal testo corretto.
Sezione 2: Testi tenuti segreti
Art. 9
1 Alla Delegazione delle Commissioni della gestione (art. 53 della legge del
13 dicembre 20029 sul Parlamento) sono comunicati i titoli e i contenuti degli atti normativi e dei trattati e risoluzioni internazionali che non sono pubblicati secondo l’articolo 6 LPubb. 2 La comunicazione è fatta ogni anno dalla Cancelleria federale (CaF) d’intesa con l’autorità competente.
8 RS 172.010 9 RS 171.10
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Sezione 3: Pubblicazione ordinaria
Art. 10 Momento della pubblicazione 1 Il termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubb non comprende né il giorno della pubblicazione nella RU né quello dell’entrata in vigore. 2 Se l’atto normativo e i suoi effetti sono di grande portata o è necessario adottare disposizioni d’esecuzione, l’autorità competente provvede, in collaborazione con la CaF, affinché la pubblicazione abbia luogo con sufficiente anticipo.
Art. 11 Inosservanza del termine 1 Se l’autorità competente fornisce alla CaF gli atti normativi da pubblicare con un ritardo tale che il termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubb non può essere osservato, la CaF le chiede senza indugio di differire la data dell’entrata in vigore. 2 Se respinge la richiesta, l’autorità competente espone le ragioni del ritardo nella fornitura: a. per gli atti normativi che vanno sottoposti al Consiglio federale: nella propo- sta che li correda; b. per gli altri atti normativi: comunicandole per scritto alla CaF al più tardi alla firma dell’atto normativo. 3 Se la data dell’entrata in vigore non è differita, gli atti normativi creano obblighi giuridicamente vincolanti al più presto il giorno successivo a quello della pubblica- zione nella RU.
Sezione 4: Pubblicazione urgente
Art. 12 1 Se un atto normativo è pubblicato nella RU mediante procedura urgente il giorno dell’entrata in vigore, si determina anche l’ora dell’entrata in vigore. In tal caso l’atto normativo crea obblighi giuridicamente vincolanti al più presto al momento della pubblicazione.
2 La CaF designa come tali sulla piattaforma di pubblicazione gli atti normativi
pubblicati mediante procedura urgente.
Sezione 5: Pubblicazione mediante rimando
Art. 13 Competenza 1 La pubblicazione di testi del diritto interno mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb è ordinata dall’autorità che ha emanato il testo in questione.
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2 La pubblicazione di trattati e risoluzioni internazionali mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb è ordinata dall’autorità competente della Confedera- zione.
Art. 14 Modalità
1 Le pubblicazioni mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb figu-
rano nella RU in una pagina distinta.
2 Le pubblicazioni mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 2 LPubb figu-
rano nel corpo del testo o nelle note a piè di pagina. 3 L’ente presso cui possono essere ottenuti i testi di cui all’articolo 5 capoverso 2 LPubb è indicato con i seguenti elementi: a. l’indirizzo Internet dove il testo può essere consultato o ottenuto; b. l’autorità competente oppure, se del caso, altri servizi dove il testo può esse- re consultato gratuitamente; c. l’indirizzo postale dove il testo può essere ottenuto, se il servizio in questio- ne non dispone di un indirizzo Internet.
Art. 15 Modifiche, rettifiche e abrogazioni Le modifiche, rettifiche e abrogazioni dei testi pubblicati mediante rimando sono parimenti menzionate nella RU.
Art. 16 Obblighi dell’autorità competente
1 Nell’ambito della pubblicazione mediante rimando l’autorità competente deve:
a. provvedere, in caso di modifica di testi di cui all’articolo 5 capoverso 1 LPubb, affinché a partire dalla data dell’entrata in vigore della modifica siano disponibili versioni consolidate di questi testi; b. fornire alla CaF i testi di cui all’articolo 5 capoverso 1 LPubb in forma elet- tronica e pronti per la stampa al fine di predisporre, in via eccezionale, tira- ture separate (art. 36); c. provvedere affinché i testi di cui all’articolo 5 capoverso 2 LPubb siano disponibili, dalla data della pubblicazione del rimando nella RU, in qualsiasi momento nelle lingue ufficiali richieste e un’eventuale versione in linea sia accessibile. 2 L’autorità competente garantisce che il consolidamento dei testi di cui all’articolo
5 capoverso 1 LPubb sia corretto dal punto di vista del contenuto.
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Sezione 6: Pubblicazione straordinaria
Art. 17 Forme 1 La pubblicazione straordinaria di un testo secondo l’articolo 7 capoverso 4 LPubb avviene segnatamente in una o più di una delle forme seguenti: a. su una pagina Internet dell’Amministrazione federale diversa dalla piatta- forma di pubblicazione; b. attraverso la radio e la televisione da parte della Società svizzera di radio- televisione e delle altre emittenti radiotelevisive concessionarie; c. mediante la trasmissione alle sedi di consultazione di cui all’articolo 18 LPubb; d. comunicati stampa; e. circolari e altre forme di comunicazione alle persone interessate dal testo, per quanto determinabili singolarmente; f. affissione pubblica; g. notifica diretta in caso di applicazione immediata del testo. 2 Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale sulla forma della pubblicazione straordinaria.
Art. 18 Contenuto La pubblicazione straordinaria riproduce il testo integralmente o ne dà il contenuto essenziale.
Art. 19 Procedura
1 Se l’accesso alla piattaforma di pubblicazione non è garantito, la CaF informa
l’autorità competente che il testo in questione deve essere pubblicato in via straordi- naria. 2 La CaF trasmette il testo alle sedi di consultazione di cui all’articolo 18 LPubb.
3 Il testo è pubblicato nella RU non appena possibile.
Capitolo 2: Raccolta sistematica del diritto federale
Art. 20 1 Gli errori che non modificano il senso del testo e che sono rettificati in modo informale secondo l’articolo 12 capoverso 1 LPubb sono segnatamente gli errori grammaticali, ortografici e di presentazione senza incidenza sul contenuto. 2 Sono adeguate in modo informale le designazioni di unità amministrative che sono modificate in seguito a una decisione di natura organizzativa presa dal Consiglio
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federale, da un dipartimento o da un ufficio in virtù dell’articolo 8 capoverso 1 LOGA10. I dipartimenti segnalano le designazioni da adeguare alla CaF.
Capitolo 3: Foglio federale Sezione 1: Contenuti
Art. 21 Testi sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale I testi sottoposti per approvazione all’Assemblea federale, come i trattati o le risolu- zioni internazionali (art. 3 LPubb), sono pubblicati nel Foglio federale (FF) unita- mente al messaggio che li accompagna. Lo stesso vale per i testi delle costituzioni cantonali.
Art. 22 Testi pubblicati secondo l’articolo 13 capoverso 2 LPubb I testi di cui all’articolo 13 capoverso 2 LPubb sono pubblicati se esplicano impor- tanti effetti esterni o se rivestono una notevole importanza generale. Si tratta segna- tamente di: a. istruzioni emanate in forma di atto normativo dall’Amministrazione federale o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione fede- rale; b. direttive del Consiglio federale come le convenzioni sulle prestazioni, le linee guida e gli obiettivi strategici destinati agli enti vicini alla Confedera- zione e alle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministra- zione federale; c. convenzioni amministrative importanti.
Art. 23 Pubblicazione mediante rimando Nel FF sono pubblicati soltanto con il titolo, corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti (art. 13 cpv. 3 LPubb), segnatamente i testi seguenti: a. il messaggio sul preventivo della Confederazione Svizzera e le relative ag- giunte; b. il messaggio sul consuntivo della Confederazione Svizzera; c. il rapporto di gestione del Consiglio federale.
10 RS 172.010
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Sezione 2: Menzioni
Art. 24 Menzione delle leggi federali urgenti adottate 1 Le leggi federali urgenti adottate sono pubblicate nel FF soltanto con il titolo, il rimando alla RU e l’eventuale indicazione del termine di referendum.
2 La menzione nel FF appare contemporaneamente alla pubblicazione del testo di
legge nella RU.
Art. 25 Menzione degli atti normativi dell’Assemblea federale pubblicati in un secondo tempo Gli atti normativi dell’Assemblea federale sono pubblicati dapprima nel FF soltanto con il titolo e la data di adozione se la pubblicazione integrale avviene in un secondo tempo, in particolare perché la corrispondente base legale o il corrispondente trattato internazionale non sono ancora entrati in vigore. In tal caso la pubblicazione prevista in un secondo tempo è menzionata nella RU o nel FF.
Capitolo 4: Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione
Art. 26 Oltre ai testi di cui all’articolo 13a capoverso 1 LPubb, sulla piattaforma di pubbli- cazione sono pubblicate: a. la Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC); b. la banca dati della CaF relativa alle commissioni extraparlamentari.
Capitolo 5: Disposizioni comuni Sezione 1: Strumenti di ricerca
Art. 27 Indici La CaF pubblica: a. un indice sistematico dei testi della RS, completato da un indice alfabetico e da un un elenco dei testi pubblicati mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb; b. un indice analitico relativo al FF; c. un indice comprendente gli atti normativi dell’Unione europea applicabili per la Svizzera.
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Art. 28 Motore di ricerca e accesso diretto Sulla piattaforma di ricerca i testi sono accessibili segnatamente mediante i seguenti mezzi ausiliari: a. un motore di ricerca; b. l’accesso diretto ai testi vigenti della RS attraverso il numero della RS, l’abbreviazione del titolo e l’articolo, specificandone il numero.
Sezione 2: Dati elettronici
Art. 29 Formato dei dati elettronici 1 Sulla piattaforma di pubblicazione i testi sono pubblicati nel formato PDF. I requi- siti tecnici sono definiti nel numero 1 dell’allegato.
2 La CaF può pubblicare i testi in ulteriori formati.
3 I documenti nel formato PDF contengono la versione determinante dei testi.
4 I testi della RU, della RS e del FF hanno una presentazione grafica uniforme.
Art. 30 Firma elettronica 1 I testi della RU e del FF pubblicati nel formato PDF sulla piattaforma di pubblica- zione recano una firma elettronica della CaF. I requisiti tecnici sono definiti nel numero 2 dell’allegato. 2 La CaF provvede affinché le firme elettroniche possano essere verificate in linea in qualsiasi momento mediante un sistema di convalida.
Sezione 3: Lingue ufficiali
Art. 31 Edizioni separate per ogni lingua ufficiale La RU, la RS e il FF, nonché i relativi indici, sono pubblicati in tre edizioni separate per ogni lingua ufficiale.
Art. 32 Guida per gli utenti della pubblicazione elettronica La guida per gli utenti della pubblicazione elettronica deve essere disponibile alme- no nelle lingue ufficiali.
Art. 33 Deroghe alla pubblicazione nelle lingue ufficiali
1 La CaF decide, d’intesa con l’autorità competente, in merito alle deroghe alla
pubblicazione in tutte le lingue ufficiali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LPubb. 2 I testi della GAAC sono pubblicati soltanto nella lingua originale del documento, unitamente a un riassunto nelle altre lingue ufficiali.
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Sezione 4: Modalità di pubblicazione
Art. 34
1 L’indirizzo Internet della piattaforma di pubblicazione è
www.dirittofederale.admin.ch. Ogni edizione della RU e del FF rimanda a questo indirizzo.
2 La RU è pubblicata una volta alla settimana, contemporaneamente al FF. Se si
rendono necessarie pubblicazioni urgenti, si pubblicano edizioni supplementari. La RU è pubblicata soltanto nei giorni feriali.
3 La versione in linea della RS è aggiornata costantemente.
Sezione 5: Pubblicazioni stampate
Art. 35 Pubblicazioni periodiche
1 La versione stampata è pubblicata secondo una frequenza stabilita dalla CaF in
funzione della domanda. La frequenza minima è: a. per la RU e il FF: una volta al mese; b. per i complementi alla RS e l’indice analitico relativo al FF: quattro volte all’anno; c. per l’indice sistematico: una volta all’anno.
2 Le edizioni stampate della RU e del FF sono ottenibili in abbonamento.
3 L’edizione stampata della RS è ottenibile come raccolta integrale o per singole parti. Gli abbonati ricevono anche i complementi.
Art. 36 Tirature separate 1 La CaF assicura che i testi della RU, della RS e del FF, compresi i testi pubblicati mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb, possano essere ottenuti in tirature separate. 2 La CaF pubblica, in funzione della domanda prevedibile, compilazioni di testi della RU, della RS e del FF.
Art. 37 Quantità minima di esemplari stampati Della RU e del FF, ma non dei testi in essi pubblicati mediante rimando, sono pro- dotti almeno tre esemplari stampati. La CaF assicura che siano conservati in almeno tre edifici diversi.
Art. 38 Distribuzione Le pubblicazioni secondo la LPubb sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.
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Sezione 6: Misure volte ad assicurare la pubblicazione tempestiva
Art. 39 Obblighi della CaF e dell’autorità competente
1 La CaF assicura la pubblicazione tempestiva dei testi soggetti alla LPubb.
2 I testi destinati alla pubblicazione devono essere forniti tempestivamente alla CaF in forma elettronica, nella versione definitiva e nelle lingue ufficiali richieste. 3 I trattati e le risoluzioni internazionali devono inoltre essere forniti tempestivamen- te, prima della loro entrata in vigore, alla Direzione del diritto internazionale pubbli- co del Dipartimento federale degli affari esteri, nella lingua originale e, in forma elettronica, nelle lingue ufficiali richieste. 4 Se la pubblicazione tempestiva di messaggi e rapporti secondo l’articolo 149 della legge del 13 dicembre 200211 sul Parlamento non è possibile, l’autorità competente è responsabile della trasmissione di tali testi ai Servizi del Parlamento.
Art. 40 Testi del diritto interno L’autorità competente fornisce alla CaF, al più tardi alle scadenze indicate, le se- guenti versioni linguistiche dei testi del diritto interno da adottare: a. le versioni tedesca e francese dei progetti di atti normativi a proposito dei quali è condotta una consultazione o è elaborato un messaggio: al momento della consultazione degli uffici (art. 4 dell’ordinanza del 25 novembre
199812 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA);
b. le versioni tedesca e francese degli altri progetti di atti normativi e degli altri testi che devono essere pubblicati in virtù della LPubb: al momento dell’avvio della revisione linguistica e giuridica definitiva (e-circuit); c. la versione italiana dei testi di competenza del Consiglio federale: il giorno in cui esso prende la decisione; d. la versione italiana dei testi di competenza di altre autorità: d’intesa con la CaF.
Art. 41 Trattati e risoluzioni internazionali L’autorità competente fornisce alla CaF, al più tardi alle scadenze indicate, le se- guenti versioni linguistiche: a. le versioni tedesca e francese dei trattati e delle risoluzioni internazionali che il Consiglio federale può concludere autonomamente: al momento dell’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA13) in vista dell’approvazione del trattato o della risoluzione;
11 RS 171.10 12 RS 172.010.1 13 RS 172.010.1
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b. le versioni tedesca e francese dei trattati e delle risoluzioni internazionali che saranno applicati provvisoriamente: prima della data dell’applicazione prov- visoria; c. le versioni tedesca e francese dei trattati e delle risoluzioni internazionali a proposito dei quali deve essere elaborato un messaggio: al momento dell’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA) in vista dell’ado- zione del messaggio; d. la versione italiana dei testi di cui alle lettere a–c: d’intesa con la CaF.
Sezione 7: Momento della pubblicazione
Art. 42
1 Le modifiche della Costituzione federale14 accettate da Popolo e Cantoni sono
pubblicate nella RU contemporaneamente alla pubblicazione del decreto d’accer- tamento nel FF. 2 Le leggi federali e i decreti federali sottostanti a referendum sono pubblicati nella RU una volta decorso infruttuosamente il termine di referendum o dopo la loro accettazione in votazione popolare. 3 Le leggi federali urgenti e le ordinanze dell’Assemblea federale sono pubblicate nella RU immediatamente dopo la loro adozione. 4 I testi di cui ai capoversi 1–3 la cui data d’entrata in vigore non è ancora stabilita sono pubblicati nella RU immediatamente dopo la decisione d’entrata in vigore. 5 I trattati internazionali applicati provvisoriamente prima dell’entrata in vigore sono pubblicati appena possibile nella RU una volta decisa l’applicabilità provvisoria. 6 I testi sottostanti a referendum facoltativo adottati dall’Assemblea federale nella stessa sessione sono pubblicati nel FF contemporaneamente. Sono pubblicati al più presto dieci giorni dopo la votazione finale. Un testo può essere pubblicato prima se necessario per l’entrata in vigore tempestiva. 7 Un decreto federale semplice non è pubblicato nel FF prima che l’atto normativo che ne costituisce la base legale sia pubblicato nella RU.
Sezione 8: Sicurezza dei dati e protezione dei dati
Art. 43 Sicurezza dei dati
1 Ai sensi dell’articolo 16a LPubb s’intende per:
a. autenticità: la certezza che un testo è stato pubblicato dalla CaF;
14 RS 101
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b. integrità: la certezza che un testo non è stato modificato indebitamente o in- volontariamente dopo la sua pubblicazione. 2 La conservazione, l’autenticità e l’integrità dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione sono assicurate segnatamente mediante le seguenti misure: a. dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione sono conservati tutti i dati necessari per ripristinare i testi nello stato in cui sono stati pubblicati per la prima volta sulla piattaforma di pubblicazione (dati definitivi); i dati defi- nitivi sono conservati al di fuori delle reti di comunicazione accessibili al pubblico in ubicazioni separate nello spazio; almeno una delle ubicazioni è protetta contro le catastrofi; b. se si constata una divergenza tra i dati definitivi e il testo pubblicato sulla piattaforma di pubblicazione, il testo è ripristinato nel giro di un giorno nello stato in cui è stato pubblicato per la prima volta sulla piattaforma di pubbli- cazione; sono eccettuati i dati anonimizzati di cui all’articolo 44 capo- verso 2; c. i dati sono trasmessi in modo tale che il destinatario possa identificare in modo sicuro la piattaforma di pubblicazione quale mittente.
3 La CaF adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire
l’esercizio impeccabile della piattaforma di pubblicazione.
Art. 44 Dati personali degni di particolare protezione nei testi del FF 1 I testi di cui all’articolo 13 capoversi 1 lettera g e 2 LPubb che contengono dati personali degni di particolare protezione sono accessibili sulla piattaforma di pubbli- cazione, e rintracciabili mediante il relativo motore di ricerca, per al massimo sei mesi dalla loro pubblicazione. In casi particolari l’autorità competente può prorogare il termine a un massimo di 12 mesi. 2 Una volta scaduto il termine di cui al capoverso 1, la CaF provvede affinché i testi non siano più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione o che ne sia accessibile soltanto una versione anonimizzata. 3 Una persona i cui dati personali degni di particolare protezione sono contenuti in un testo accessibile in linea può chiedere all’autorità competente che tali dati siano rimossi dalla piattaforma di pubblicazione prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1, se: a. conferma di aver preso atto della pubblicazione; e b. l’anonimizzazione non viola i diritti di terzi.
Art. 45 Dati personali degni di particolare protezione nei testi della RU e della RS I dati personali degni di particolare protezione contenuti in testi della RU e della RS, compresi i testi in essi pubblicati mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb, sono rimossi se lo ordina l’autorità competente.
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Art. 46 Dati personali degni di particolare protezione nelle edizioni stampate e nei dati definitivi Nelle edizioni stampate sono mantenute le versioni contenenti dati personali, mentre nei dati definitivi sono mantenute sia le versioni che contengono dati personali sia quelle che non ne contengono.
Sezione 9: Sfruttamento di dati da parte di terzi
Art. 47 Ottenimento di dati per uso personale La consultazione gratuita della piattaforma di pubblicazione secondo l’articolo 19 capoverso 1 LPubb comprende anche lo scaricamento dei testi per uso personale. Per uso personale s’intende anche la citazione o il commento dei testi in lavori o pubbli- cazioni di natura scientifica.
Art. 48 Ottenimento di dati a fini di sfruttamento 1 La CaF mette a disposizione elettronicamente e in forma strutturata i testi della RU, della RS e del FF, ad eccezione dei testi pubblicati mediante rimando. Non vi è diritto a una elaborazione dei dati per esigenze particolari. 2 Lo scaricamento di dati a fini di sfruttamento è gratuito. Per le forniture di dati sono riscossi emolumenti.
Art. 49 Oneri per lo sfruttamento di dati 1 Per lo sfruttamento di dati secondo l’articolo 48 si applicano le seguenti disposi- zioni: a. il contenuto dei dati non può essere modificato; b. i dati devono essere presentati in modo tale che visivamente si distinguano in modo netto da commenti o da ulteriori aggiunte; c. i dati devono recare la menzione seguente: «Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelle- ria federale.»; d. devono essere pubblicate anche le indicazioni della CaF sulla qualità dei dati forniti; e. nella pubblicità, sull’imballaggio, sul supporto di dati o nel mezzo elettroni- co di comunicazione non si deve suscitare l’impressione che si tratti di una pubblicazione ufficiale; f. i dati personali degni di particolare protezione contenuti in testi della RU e della RS, compresi i testi in essi pubblicati mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb, devono essere rimossi non appena la CaF non li pubblica più o li pubblica soltanto in forma anonimizzata;
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g. i dati personali degni di particolare protezione contenuti in testi diversi da quelli di cui alla lettera f non possono essere sfruttati o diffusi. 2 Chi ha ottenuto dati secondo l’articolo 48 può diffonderli o renderli accessibili contro rimunerazione soltanto in forma elaborata. 3 In caso di inosservanza degli oneri, la CaF può rifiutare ulteriori forniture di dati.
Sezione 10: Consultazione e ottenimento dei dati
Art. 50 Consultazione 1 I contenuti della piattaforma di pubblicazione possono essere consultati in linea presso le sedi designate dai Cantoni secondo l’articolo 18 LPubb. 2 Su richiesta, le sedi di consultazione mettono a disposizione una versione stampata dei testi. 3 Presso le sedi di consultazione possono essere consultate anche le pubblicazioni straordinarie di cui all’articolo 7 capoverso 4 LPubb che sono state loro trasmesse. 4 Se la piattaforma di pubblicazione subisce un guasto temporaneo, la CaF trasmette su richiesta testi della RU e del FF.
Art. 51 Emolumenti Gli emolumenti per l’ottenimento di dati elettronici secondo l’articolo 48 e di pro- dotti stampati secondo gli articoli 35 e 36 sono disciplinati dall’ordinanza del 19 novembre 201415 sugli emolumenti per le pubblicazioni.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 52 Esecuzione 1 La CaF designa il servizio responsabile della pubblicazione secondo la LPubb e ne stabilisce le competenze in materia di istruzioni e coordinamento nei confronti delle autorità competenti, segnatamente ai fini: a. di una pubblicazione dei testi tempestiva e conforme ai criteri qualitativi; b. della forma di elaborazione, presentazione e trasmissione dei testi; c. della tecnica da utilizzare.
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2 La CaF gestisce applicazioni specifiche nel settore delle pubblicazioni secondo la LPubb, segnatamente per assicurare: a. la tempestività delle pubblicazioni (art. 39‒41); b. la sicurezza dei dati e la protezione dei dati (art. 43‒46).
3 Essa può aggiornare l’allegato in funzione dello sviluppo tecnologico.
Art. 53 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’ordinanza del 17 novembre 200416 sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.
2 L’ordinanza del 25 novembre 199817 sull’organizzazione del Governo e dell’Am-
ministrazione è modificata come segue:
1 Per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate. 2 A tal fine invitano le unità cointeressate a esprimersi per scritto, sempre che un altro atto normativo non preveda una forma diversa di partecipazione. 2bis Alla partecipazione nella preparazione di testi che contengono norme di diritto si applicano per analogia le disposizioni sugli affari del Consiglio federale (art. 4).
Art. 54 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
7 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
16 RU 2004 4937, 2005 5433, 2008 5153, 2010 2645 17 RS 172.010.1
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Allegato (art. 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 e 52 cpv. 3)
Requisiti tecnici
1 Formato PDF
Il formato PDF di cui all’articolo 29 capoverso 1 va utilizzato nella versione A-1a.
2 Firma elettronica
2.1 La firma elettronica di cui all’articolo 30 è una firma elettronica avanzata
realizzata utilizzando un dispositivo sicuro per la creazione di una firma e fondata su un certificato valido rilasciato da un prestatore di servizi di certi- ficazione riconosciuto secondo la legge del 19 dicembre 200318 sulla firma elettronica (FiEle). 2.2 La validità del certificato deve essere verificata al momento della creazione della firma.
2.3 La firma deve essere provvista di una marca temporale rilasciata da un
prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la FiEle.
18 RS 943.03
O sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015