AS 2015 4075
Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici
Traduzione1
Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici
Conclusa a Ginevra il 16 giugno 2011 Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 20142 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 novembre 2014 Entrata in vigore per la Svizzera il 12 novembre 2015
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 2011 per la sua centesima sessione; consapevole dell’impegno assunto dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di promuovere il lavoro dignitoso per tutti mediante il raggiungimento degli obiettivi della Dichiarazione dell’OIL relativa ai principi e diritti fondamentali nel lavoro e della Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa; riconoscendo il contributo significativo dei lavoratori domestici all’economia mon- diale, anche tramite l’aumento delle opportunità di occupazione rimunerata per le lavoratrici e i lavoratori con responsabilità familiari, lo sviluppo dei servizi alla persona a favore degli anziani, dei bambini e dei disabili nonché attraverso trasferi- menti di reddito consistenti, sia all’interno dei singoli Paesi, sia tra vari Paesi; considerando che il lavoro domestico continua a essere sottovalutato e invisibile e che esso è svolto principalmente da donne e ragazze, di cui molte sono migranti o appartengono alle comunità svantaggiate e sono particolarmente esposte alla discri- minazione legata alle condizioni di impiego e di lavoro e alle altre violazioni dei diritti umani; considerando inoltre che, nei paesi in sviluppo in cui le opportunità di lavoro for- male sono storicamente rare, i lavoratori domestici rappresentano una percentuale significativa della popolazione attiva di tali Paesi, rimanendo tra le categorie più marginalizzate; ricordando che, salvo disposizioni contrarie, le convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro si applicano a tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori domestici; notando che la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975, la Convenzione (n. 156) sui lavoratori con responsabilità familiari del 1981, la Convenzione (n. 181) sulle agenzie private per l’impiego del 1997, la Raccomanda- zione (n. 198) sul rapporto di lavoro del 2006, sono particolarmente rilevanti per i lavoratori domestici, così come il Quadro multilaterale dell’OIL sulle migrazioni per
RS 0.822.728.9
1 Dal testo originale francese (RO 2015 4075).
2 RU 2015 4073
2013-1851 4075
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motivi di lavoro: Principi e orientamenti non vincolanti per un approccio alle migra- zioni per motivi di lavoro basato sui diritti (2006); riconoscendo che le condizioni particolari nelle quali è svolto il lavoro domestico rendono auspicabile di completare le norme di portata generale con norme specifiche per i lavoratori domestici in modo da permettere loro di beneficiare a pieno titolo dei loro diritti; ricordando altri strumenti internazionali rilevanti quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici3, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali4, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale5, la Con- venzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna6, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata trans- nazionale7, e segnatamente il suo Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini8, nonché il suo Proto- collo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria9, la Conven- zione sui diritti del fanciullo10 e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dignitoso per i lavora- tori domestici, argomento che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; avendo deciso che tali proposte avranno forma di convenzione internazionale, adotta, oggi sedici giugno duemilaundici, la seguente convenzione che sarà denomi- nata Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011.
Art. 1 Ai fini della presente Convenzione: a) l’espressione «lavoro domestico» designa il lavoro svolto in o per una o più economie domestiche; b) l’espressione «lavoratore domestico» designa ogni persona di genere fem- minile o maschile che svolge un lavoro domestico nel quadro di un rapporto di lavoro; c) una persona che svolge un lavoro domestico in maniera occasionale o spora- dica, senza farne la propria professione, non è da considerarsi un lavoratore domestico.
3 RS 0.103.2 4 RS 0.103.1 5 RS 0.104 6 RS 0.108 7 RS 0.311.54 8 RS 0.311.542 9 RS 0.311.541 10 RS 0.107
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Art. 2
1. La Convenzione si applica a tutti i lavoratori domestici.
2. Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, previa consultazione con
le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico, escludere totalmente o parzialmente dal suo campo di applicazione: a) alcune categorie di lavoratori che beneficiano, ad altro titolo, di una prote- zione almeno equivalente; b) alcune categorie limitate di lavoratori in merito ai quali si pongono problemi particolari di significativa importanza.
3. Ogni Membro che si avvalga della possibilità offerta al paragrafo precedente
deve, nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione in virtù dell’arti- colo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro11, indicare tutte le categorie particolari di lavoratori escluse, precisando le ragioni di tale esclu- sione e, nei rapporti successivi, specificare tutte le misure che avrà adottato per estendere l’applicazione della Convenzione ai lavoratori in questione.
Art. 3
1. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare in modo efficace la pro-
mozione e la protezione dei diritti umani di tutti i lavoratori domestici come previsto nella presente Convenzione.
2. Ogni Membro deve adottare, nei confronti dei lavoratori domestici, le misure
previste dalla presente Convenzione per rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul posto di lavoro, in particolare: a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di procedere a trattative collettive; b) l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; c) l’effettiva abolizione del lavoro minorile; d) l’eliminazione della discriminazione a livello di impiego e di professione. 3. Ogniqualvolta adottino misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici e i datori di lavoro domestico godano della libertà sindacale e del riconoscimento effet- tivo del diritto di procedere a trattative collettive, i Membri devono proteggere il diritto dei lavoratori domestici e dei datori di lavoro domestico a costituire le proprie organizzazioni, federazioni e confederazioni e, nel rispetto degli statuti corrispon- denti, di aderire alle organizzazioni, federazioni e confederazioni di loro scelta.
11 RS 0.820.1
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Art. 4 1. Ogni Membro deve fissare una età minima per i lavoratori domestici, in linea con le disposizioni della Convenzione (n. 138) sull’età minima del 197312, e della Con- venzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 199913. L’età minima non deve essere inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale applicabile all’insieme dei lavoratori.
2. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che il lavoro svolto da
lavoratori domestici di età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima di accesso al lavoro non li privi della scolarità obbligatoria o comprometta le loro possibilità di proseguire gli studi o di seguire una formazione professionale.
Art. 5 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino di una effettiva protezione contro ogni forma di abuso, di molestia e di violenza.
Art. 6 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici, così come l’insieme dei lavoratori, godano di condizioni di occupazione eque non- ché di condizioni di lavoro dignitose e, ove i lavoratori siano alloggiati presso le economie domestiche, di condizioni di vita dignitose che rispettino la loro vita privata.
Art. 7 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici siano informati sulle loro condizioni di occupazione in maniera appropriata, verifi- cabile e facilmente comprensibile, preferibilmente, ove possibile, per mezzo di un contratto scritto in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collet- tive, in particolare per quanto riguarda: a) il nome e l’indirizzo del datore di lavoro e del lavoratore domestico; b) l’indirizzo del o dei luoghi di lavoro abituali; c) la data di inizio del rapporto di lavoro e, se il contratto è a tempo deter- minato, la durata; d) il tipo di lavoro da svolgere; e) la remunerazione, il metodo di calcolo e la periodicità dei pagamenti; f) l’orario normale di lavoro; g) il congedo annuale pagato e i periodi di riposo quotidiano e settimanale; h) il vitto e l’alloggio, se del caso;
12 RS 0.822.723.8 13 RS 0.822.728.2
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i) il periodo di prova, se del caso; j) le condizioni di rimpatrio, se del caso; k) le condizioni relative alla cessazione della relazione di lavoro, compresi eventuali termini di disdetta da rispettare da parte del datore di lavoro o del lavoratore.
Art. 8
1. La legislazione nazionale deve prevedere che i lavoratori domestici migranti
reclutati in un Paese per svolgere un lavoro domestico in un altro Paese devono ricevere per scritto un’offerta di lavoro o un contratto di lavoro valido nel paese nel quale il lavoro sarà svolto, e che espliciti le condizioni di occupazione di cui all’articolo 7, prima di varcare le frontiere nazionali del Paese in cui si svolgerà il lavoro domestico al quale si applica l’offerta o il contratto. 2. Il paragrafo precedente non si applica ai lavoratori che beneficiano della libertà di circolazione a scopo di occupazione in virtù di accordi bilaterali, regionali o multila- terali o nel quadro di zone di integrazione economica regionale. 3. I Membri devono adottare misure per cooperare fra di loro in modo da assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione ai lavoratori domestici migranti.
4. Ogni Membro deve, attraverso la legislazione o altre misure, determinare le
condizioni in virtù delle quali i lavoratori domestici migranti hanno diritto al rimpa- trio dopo la scadenza o la rescissione del contratto di lavoro per il quale sono stati assunti.
Art. 9 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici: a) siano liberi di concordare con il loro datore di lavoro o potenziale datore di lavoro se alloggiare o meno presso l’economia domestica; b) che sono alloggiati presso l’economia domestica non siano obbligati a rima- nere presso l’economia domestica o insieme a membri della stessa durante i periodi di riposo quotidiano e settimanale o di congedo annuale; c) abbiano il diritto di rimanere in possesso dei propri documenti di viaggio e d’identità.
Art. 10
1. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare l’uguaglianza di tratta-
mento tra i lavoratori domestici e l’insieme dei lavoratori per quanto riguarda l’orario normale di lavoro, la compensazione delle ore supplementari, i periodi di riposo quotidiano e settimanale e i congedi annuali pagati, in conformità alla legisla- zione nazionale o alle convenzioni collettive, tenuto conto delle particolari caratteri- stiche del lavoro domestico.
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2. Il riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive.
3. I periodi durante i quali i lavoratori domestici non possono disporre liberamente del loro tempo e rimangono reperibili per eventuali bisogni della famiglia devono essere considerati come tempo di lavoro nella misura determinata dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o da ogni altro strumento compatibile con la prassi nazionale.
Art. 11 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino del sistema di salario minimo, ove tale sistema esista, e che la remunera- zione sia fissata senza discriminazione fondata sul genere.
Art. 12 1. I lavoratori domestici devono essere pagati direttamente in contanti, a intervalli regolari e almeno una volta al mese. Salvo disposizioni della legislazione nazionale o dei contratti collettivi sul modo di pagamento, il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, assegno bancario o postale, ordine di pagamento o altro mezzo legale di pagamento monetario, con l’assenso dei lavoratori in questione. 2. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali pos- sono prevedere il pagamento di una percentuale limitata della remunerazione dei lavoratori domestici sotto forma di pagamenti in natura che non siano meno favore- voli di quelli generalmente applicabili alle altre categorie di lavoratori, a condizioni che siano adottate misure volte ad assicurare che tali pagamenti in natura siano accettati dal lavoratore, servano all’uso e al consumo personale del lavoratore, e che il valore monetario a loro attribuito sia giusto e ragionevole.
Art. 13 1. Ogni lavoratore domestico ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Ogni Membro deve adottare, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale, tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, delle misure effettive per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro dei lavoratori dome- stici. 2. Le misure di cui al paragrafo precedente possono essere applicate progressiva- mente in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro dei lavoratori domestici.
Art. 14
1. Ogni Membro deve adottare misure appropriate, in conformità alla legislazione
nazionale e tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro dome- stico, per assicurare che i lavoratori domestici beneficino di condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili all’insieme dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, ivi compreso per quanto riguarda la maternità.
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2. Le misure di cui al paragrafo precedente possono essere applicate progressiva- mente in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico.
Art. 15 1. Al fine di assicurare che i lavoratori domestici, ivi compresi i lavoratori domesti- ci migranti, reclutati o collocati tramite agenzie di collocamento private, siano effettivamente protetti contro pratiche abusive, ogni Membro deve: a) determinare le condizioni di esercizio delle attività delle agenzie di colloca- mento private quando reclutano o collocano lavoratori domestici, in confor- mità alla legislazione e alla prassi nazionale; b) assicurare che esistano meccanismi e procedure appropriate ai fini di istruire le denunce ed esaminare i presunti abusi e pratiche fraudolente relative alle attività delle agenzie di collocamento private in relazione con lavoratori domestici; c) adottare tutte le misure necessarie e appropriate, nei limiti della giurisdizione e, se del caso, in collaborazione con altri Membri, per assicurare che i lavo- ratori domestici reclutati o collocati sul proprio territorio tramite agenzie di collocamento private beneficino di un’adeguata protezione, e per impedire che siano commessi abusi nei loro confronti. Tali misure devono includere leggi o regolamenti che specifichino gli obblighi rispettivi dell’agenzia di collocamento privata e dell’economia domestica nei confronti del lavoratore domestico e che prevedano sanzioni, ivi compresa l’interdizione delle agen- zie di collocamento private che si rendessero colpevoli di abusi o pratiche fraudolente; d) considerare di siglare, ogniqualvolta i lavoratori domestici sono reclutati in un Paese per lavorare in un altro, accordi bilaterali, regionali o multilaterali volti a prevenire gli abusi e le pratiche fraudolente in materia di reclutamen- to, collocamento e impiego; e) adottare misure volte ad assicurare che gli onorari fatturati dalle agenzie di collocamento private non siano dedotti dalla remunerazione dei lavoratori domestici. 2. Per dare effetto ad ognuna delle disposizioni del presente articolo, ogni Membro deve consultare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresen- tative e, ove esistano, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e quelle rappresentative dei datori di lavoro domestico.
Art. 16 Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che, in conformità alla legi- slazione e alla prassi nazionale, tutti i lavoratori domestici, personalmente o tramite un rappresentante, abbiano accesso effettivo ai tribunali e ad altri meccanismi di
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risoluzione delle vertenze, a condizioni che non siano meno favorevoli di quelle previste per l’insieme dei lavoratori.
Art. 17
1. Ogni Membro deve stabilire meccanismi di denuncia e mezzi accessibili ed
efficaci per assicurare il rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei lavoratori domestici.
2. Ogni Membro deve stabilire e applicare misure concernenti l’ispezione del
lavoro, la loro attuazione e i meccanismi sanzionatori, tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, in conformità alla legislazione nazionale.
3. Per quanto compatibile con la legislazione nazionale, queste misure devono
prevedere le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso al domicilio familiare, tenendo debito conto del rispetto della vita privata.
Art. 18 Ogni Membro deve attuare le disposizioni della presente Convenzione, in consulta- zione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, per mezzo della legislazione nonché mediante contratti collettivi o misure supple- mentari conformi alla prassi nazionale, adattando o estendendo le misure esistenti ai lavoratori domestici, o elaborando misure specifiche rivolte a loro, se del caso.
Art. 19 La presente Convenzione non pregiudica disposizioni più favorevoli applicabili ai lavoratori domestici in virtù di altre convenzioni internazionali del lavoro.
Art. 20 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro per la registrazione.
Art. 21
1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione
internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro. 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.
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Art. 22
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo
scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio inter- nazionale del lavoro ai fini della registrazione. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo essere stata registrata. 2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione nel corso del primo anno di ogni nuovo decennio alle condizioni previste nel presen- te articolo.
Art. 23 1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda
ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
Art. 24 Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite14, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati.
Art. 25 Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di inserire nell’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Art. 26
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o
parziale della presente Convenzione, e sempre che la nuova convenzione non disponga diversamente: a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta compor- ta automaticamente, a prescindere dall’articolo 22 di cui sopra, un’imme-
14 RS 0.120
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diata denuncia della presente Convenzione, purché la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella stessa forma e nello stesso tenore per i Membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la con- venzione riveduta.
Art. 27 Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
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Raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 1° giugno 2011 nella sua centesima sessione; avendo adottato la Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011; avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dignitoso per i lavorato- ri domestici, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; avendo stabilito che tali proposte avranno forma di raccomandazione allegata alla Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori del 2011, adotta, oggi sedici giugno duemilaundici, la seguente raccomandazione che sarà denominata Raccomandazione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011.
1. Le disposizioni della presente raccomandazione completano quelle della Conven- zione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 («la Convenzione»), e dovrebbero essere considerate in relazione con essa. 2. Nel prendere misure al fine di garantire che i lavoratori domestici godano della libertà sindacale e del riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collet- tiva, i Membri dovrebbero: a) identificare ed eliminare tutte le restrizioni legislative o amministrative o gli altri ostacoli che limitano il diritto dei lavoratori domestici a costituire le proprie organizzazioni o ad aderire alle organizzazioni di loro scelta, nonché il diritto delle organizzazioni dei lavoratori domestici di aderire ad organiz- zazioni, federazioni e confederazioni di lavoratori; b) adottare o sostenere misure volte a rafforzare la capacità delle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro, delle organizzazioni rappresentative di lavoratori domestici e datori di lavoro domestico, di promuovere efficace- mente gli interessi dei propri membri, garantendo che l’indipendenza e l’autonomia di queste organizzazioni, laddove esercitata nel rispetto della legge, sia sempre garantita. 3. Adottando misure per l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, i Membri, conformemente alle norme internazionali del lavoro, dovrebbero fra l’altro: a) garantire che il sistema degli esami medici relativo al lavoro rispetti il prin- cipio della confidenzialità dei dati personali e la vita privata dei lavoratori domestici e che sia conforme al Codice di condotta dell’OIL sulla tutela dei
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dati personali dei lavoratori del 1997 e alle altre norme internazionali perti- nenti in materia di protezione dei dati; b) prevenire qualsiasi forma di discriminazione legata a tali esami; c) garantire che i lavoratori domestici non siano in nessun caso tenuti a sotto- porsi ad un test sull’HIV o a un test di gravidanza, o a divulgare il proprio stato sierologico o di gravidanza.
4. I Membri che prevedono esami medici per i lavoratori domestici dovrebbero
prevedere di: a) mettere a disposizione delle economie domestiche e dei lavoratori domestici le informazioni relative alla salute pubblica sui principali problemi di salute e malattia che possono giustificare la necessità di sottoporsi ad esami medi- ci, tenuto conto del contesto nazionale; b) mettere a disposizione delle economie domestiche e dei lavoratori domestici le informazioni sugli esami medici volontari, i trattamenti medici e le buone pratiche in materia di salute e d’igiene, conformemente alle iniziative di sa- lute pubblica destinate alla società nel suo insieme; c) far conoscere le buone pratiche relative agli esami medici legati al lavoro, assicurandosi che vengano adeguate in modo appropriato alla natura speci- fica del lavoro domestico. 5. (1) Tenendo conto delle disposizioni della Convenzione (n. 182) e della Racco- mandazione (n. 190) del 1999 sulle peggiori forme di lavoro minorile, i Membri dovrebbero identificare le tipologie di lavoro domestico che, per loro natura o per le condizioni nelle quali vengono svolte, rischiano di com- promettere la salute, la sicurezza e la moralità dei minori, e dovrebbero allo stesso modo vietare ed eliminare questi tipi di lavoro minorile. (2) Nel regolamentare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori domestici i Membri dovrebbero accordare un’attenzione particolare ai bisogni di coloro che sono di età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima di accesso al lavoro, così come definita dalla legislazione nazionale, prendendo misure per proteggerli, compreso: a) limitare strettamente la durata del loro lavoro al fine di garantire che essi abbiano il tempo sufficiente per il riposo, l’istruzione e la forma- zione, e per le attività ludiche e i contatti con le proprie famiglie; b) vietare il lavoro notturno; c) stabilire limitazioni per quanto riguarda il lavoro eccessivamente impe- gnativo, sia a livello fisico che psicologico; d) stabilire meccanismi di monitoraggio delle loro condizioni di vita e di lavoro o rafforzare quelli esistenti. 6. (1) I Membri dovrebbero fornire, laddove necessario, un’assistenza adeguata al fine di garantire che i lavoratori domestici siano consapevoli delle proprie condizioni di impiego. (2) Oltre a quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione, le condizioni di impiego dovrebbero includere anche:
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a) una descrizione delle mansioni; b) il congedo di malattia e, se del caso, tutte le altre forme di congedo per motivi personali; c) il tasso di remunerazione o compensazione delle ore di lavoro straordi- nario e dei periodi di reperibilità stabiliti all’articolo 10 (3) della Convenzione; d) ogni altro pagamento al quale il lavoratore domestico ha diritto; e) ogni pagamento in natura e il suo valore monetario; f) la descrizione dell’alloggio fornito; g) ogni trattenuta autorizzata sulla remunerazione. (3) I Membri dovrebbero considerare l’opportunità di definire un contratto tipo di lavoro per i lavoratori domestici, previa consultazione con le organizza- zioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico. (4) Il contratto tipo dovrebbe essere sempre e gratuitamente a disposizione dei lavoratori domestici, dei datori di lavoro, delle organizzazioni rappresentati- ve e del pubblico in generale. 7. I Membri dovrebbero considerare l’opportunità di adottare dei meccanismi volti a proteggere i lavoratori domestici da ogni forma di abuso, molestia e violenza, in particolare: a) istituendo dei meccanismi di denuncia accessibili per consentire ai lavoratori domestici di segnalare eventuali casi di abuso, molestia o violenza; b) garantendo che tutte le denunce per abuso, molestia o violenza vengano istruite e, se del caso, perseguite; c) elaborando programmi per la ricollocazione e la riabilitazione dei lavoratori domestici vittime di abusi, molestie o violenze, in particolare fornendo loro un alloggio temporaneo e l’assistenza medica. 8. (1) Le ore di lavoro effettuate, comprese le ore di lavoro straordinario e i periodi di reperibilità definiti dall’articolo 10 (3) della Convenzione, dovrebbero es- sere registrate fedelmente, e queste informazioni dovrebbero essere libera- mente accessibili al lavoratore domestico. (2) I Membri dovrebbero prevedere di elaborare direttive pratiche in materia, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e di quelle dei datori di lavoro domestico. 9. (1) Per quanto riguarda i periodi durante i quali i lavoratori domestici non sono
liberi di disporre del proprio tempo e restano a disposizione dell’economia domestica per eventuali necessità (periodi di reperibilità), nella misura prevista dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi, i Membri dovrebbero regolamentare:
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a) il numero massimo di ore di reperibilità settimanali, mensili o annuali, che possono essere richieste dal lavoratore domestico e il modo in cui dovrebbero essere calcolate; b) il riposo compensativo al quale il lavoratore domestico ha diritto, nel caso in cui il periodo normale di riposo sia interrotto da un periodo di reperibilità; c) il tasso al quale le ore di reperibilità dovrebbero essere retribuite. (2) Per quanto riguarda i lavoratori domestici le cui mansioni si svolgono nor- malmente durante la notte, e tenuto conto delle limitazioni del lavoro nottur- no, i Membri dovrebbero prevedere misure comparabili a quelle specificate nel sottoparagrafo 9 (1).
10. I Membri dovrebbero adottare misure per garantire che, durante la giornata
lavorativa, i lavoratori domestici abbiano diritto a periodi di riposo adeguati che permettano loro di assumere i pasti e prendere le pause.
11. (1) Il riposo settimanale dovrebbe essere di almeno 24 ore consecutive.
(2) Il giorno fisso di riposo settimanale dovrebbe essere determinato in accordo fra le parti, in conformità con la legislazione nazionale o i contratti collettivi, considerando le esigenze di lavoro e le necessità culturali, religiose e sociali dei lavoratori domestici. (3) Laddove la legislazione nazionale o i contratti collettivi prevedano per l’insieme dei lavoratori un riposo settimanale cumulabile su un periodo superiore ai sette giorni, questo periodo non dovrebbe eccedere i 14 giorni per i lavoratori domestici. 12. La legislazione nazionale o i contratti collettivi dovrebbero definire i motivi per i quali i lavoratori domestici possono essere tenuti a lavorare durante un periodo di riposo giornaliero o settimanale, e prevedere un riposo compensativo adeguato, indipendentemente da qualsiasi compensazione finanziaria. 13. Il periodo durante il quale i lavoratori domestici accompagnano i membri della famiglia in vacanza non dovrebbe essere calcolato come parte del loro congedo annuale pagato.
14. Laddove sia previsto che una percentuale limitata della remunerazione sia
corrisposta in natura, i Membri dovrebbero prevedere di: a) fissare la percentuale massima della remunerazione che può essere corrispo- sta in natura in modo da non ridurre indebitamente la remunerazione neces- saria a garantire il sostentamento dei lavoratori domestici e delle loro fami- glie; b) calcolare il valore monetario dei pagamenti in natura facendo riferimento a criteri oggettivi, come il valore di mercato, il prezzo di costo o il prezzo fis- sato dalle autorità pubbliche, a seconda dei casi; c) limitare i pagamenti in natura a quelli che rispondono in maniera chiara all’utilizzo e all’interesse personale del lavoratore domestico, come vitto e alloggio;
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d) garantire che, laddove è richiesto al lavoratore domestico di risiedere in un alloggio fornito dall’economia domestica, non sia applicata alcuna dedu- zione alla sua remunerazione in virtù di questo alloggio, a meno che egli non vi acconsenta; e) garantire che i beni direttamente legati allo svolgimento del lavoro dome- stico, come le divise, gli utensili o i dispositivi di protezione, nonché la loro pulizia e manutenzione, non siano considerati come un pagamento in natura e che il loro costo non sia dedotto dalla remunerazione del lavoratore dome- stico. 15. (1) I lavoratori domestici dovrebbero, ad ogni versamento del salario, ricevere una distinta scritta, facilmente comprensibile, della remunerazione totale che è loro dovuta così come dell’ammontare specifico e del motivo di eventuali trattenute. (2) A conclusione del rapporto di lavoro ogni somma dovuta dovrebbe essere versata senza indugio. 16. I Membri dovrebbero adottare misure per assicurare che i lavoratori domestici godano di condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui beneficia l’insieme dei lavoratori per quanto riguarda la protezione dei loro crediti in caso di insolvenza o decesso del datore di lavoro.
17. Quando forniti, vitto e alloggio, dovrebbero includere, tenendo conto delle
condizioni nazionali, quanto segue: a) una stanza separata, privata, adeguatamente ammobiliata e ventilata, dotata di serratura e di una chiave che dovrebbe essere consegnata al lavoratore domestico; b) l’accesso a installazioni sanitarie adeguate, comuni o private; c) un’illuminazione adeguata e, se necessario, impianti di riscaldamento e di aria condizionata, in funzione delle condizioni prevalenti all’interno dell’economia domestica; d) pasti di buona qualità e in quantità sufficiente, adattati, se del caso, e per quanto ciò sia ragionevole, alle esigenze culturali e religiose del lavoratore domestico interessato. 18. In caso di licenziamento per motivi diversi da colpa grave, i lavoratori domestici alloggiati all’interno dell’economia domestica dovrebbero ricevere un preavviso ragionevole e, durante questo periodo, sospendere l’attività lavorativa in modo da consentire loro la ricerca di un nuovo impiego e un nuovo alloggio.
19. I Membri dovrebbero, in consultazione con le organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico, prendere delle misure volte a: a) proteggere i lavoratori domestici eliminando o riducendo al minimo, nella misura in cui ciò sia ragionevole e concretamente realizzabile, i rischi e i pericoli legati al lavoro, al fine di prevenire gli incidenti, le malattie e i
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decessi e di promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro presso il domicilio che costituisce il luogo di lavoro; b) prevedere un sistema di ispezione adeguato e appropriato, conformemente all’articolo 17 della Convenzione, nonché sanzioni adeguate in caso di vio- lazione della legislazione relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro; c) stabilire procedure per la rilevazione e la pubblicazione di statistiche sulle malattie e incidenti legati al lavoro domestico, e altre statistiche ritenute atte a contribuire alla prevenzione dei rischi e degli incidenti nel quadro della si- curezza e della salute sul lavoro; d) fornire consulenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, compresi gli aspetti ergonomici e i dispositivi di protezione; e) sviluppare programmi di formazione e diffondere linee guida relative alle esigenze di sicurezza e salute sul lavoro specifiche per il lavoro domestico. 20. (1) I Membri dovrebbero prevedere, conformemente alla legislazione nazionale, misure per facilitare il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, ivi compreso per i lavoratori domestici che hanno più datori di lavoro, per esempio attraverso un sistema di pagamento semplificato. (2) I Membri dovrebbero prevedere di siglare accordi bilaterali, regionali o mul- tilaterali per assicurare ai lavoratori domestici migranti ai quali si applicano la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, così come l’accesso ai diritti alle prestazioni di sicurezza sociale, il mantenimento di questi diritti o la loro trasferibilità. (3) Il valore monetario dei pagamenti in natura dovrebbe essere debitamente preso in considerazione ai fini della sicurezza sociale, segnatamente per quanto riguarda i contributi del datore di lavoro e i diritti alle prestazioni dei lavoratori domestici. 21. (1) I Membri dovrebbero prevedere misure supplementari per garantire la prote- zione efficace dei lavoratori domestici e, in particolare, dei lavoratori dome- stici migranti, quali: a) istituire un servizio nazionale di assistenza telefonica, dotato di un servizio di traduzione, per i lavoratori domestici che hanno bisogno di assistenza; b) conformemente all’articolo 17 della Convenzione, prevedere un sistema di visite, precedenti l’assunzione, presso l’economia domestica in cui i lavoratori domestici saranno impiegati; c) istituire una rete di alloggi di emergenza;
d) sensibilizzare i datori di lavoro ai loro obblighi, fornendo loro informa- zioni sulle buone pratiche in materia di impiego di lavoratori domestici, sugli obblighi derivanti dalla legislazione del lavoro e dell’immigra- zione per quanto riguarda i lavoratori domestici migranti, sulle misure di attuazione e le sanzioni previste in caso di infrazione, nonché sui servizi di assistenza a disposizione dei lavoratori domestici e dei loro datori di lavoro;
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e) garantire ai lavoratori domestici l’accesso a meccanismi di denuncia e la possibilità di intentare cause civili e penali durante e dopo il periodo di impiego, indipendentemente dal fatto che abbiano lasciato o no il Paese; f) realizzare un servizio pubblico di assistenza per informare i lavoratori domestici, in una lingua che possano comprendere, sui propri diritti, sulla legislazione pertinente, sui meccanismi di denuncia e di ricorso disponibili previsti dalla legislazione del lavoro e dell’immigrazione, nonché la protezione legale contro reati e delitti come gli atti di vio- lenza, la tratta degli esseri umani e la privazione della libertà, e fornire loro ogni altra informazione pertinente di cui potrebbero avere bisogno. (2) I Membri che sono Paesi di origine dei lavoratori domestici migranti dovrebbero contribuire alla protezione effettiva dei diritti di questi lavora- tori, informandoli dei loro diritti prima della partenza, istituendo fondi di assistenza legale, servizi sociali e servizi consolari specializzati e adottare qualsiasi altra misura appropriata.
22. I Membri dovrebbero, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e di quelle dei datori di lavoro domestico, prevedere di definire, attraverso disposizioni legali o altre misure, le condizioni in cui i lavoratori domestici migranti hanno il diritto di essere rimpatriati, senza spese a loro carico, alla scadenza o alla rescissione del contratto per il quale sono stati reclutati.
23. I Membri dovrebbero promuovere le buone pratiche delle agenzie di colloca-
mento private nei confronti dei lavoratori domestici, compresi i lavoratori domestici migranti, tenendo conto dei principi e degli approcci stabiliti dalla Convenzione (n. 181) e dalla Raccomandazione (n. 188) sulle agenzie di collocamento private del 1997. 24. Laddove sia compatibile con la legislazione e la prassi nazionale in materia di rispetto della vita privata, i Membri possono prevedere le condizioni alle quali gli ispettori del lavoro o gli altri funzionari incaricati di monitorare l’applicazione delle disposizioni che regolano il lavoro domestico dovrebbero essere autorizzati ad accedere ai locali in cui si svolge il lavoro. 25. (1) I Membri dovrebbero, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, delle organizza- zioni rappresentative dei lavoratori domestici e di quelle dei datori di lavoro domestico, stabilire politiche e programmi per: a) incoraggiare lo sviluppo costante delle competenze e delle qualifiche dei lavoratori domestici, compresa l’alfabetizzazione se necessaria, al fine di favorire la loro crescita professionale e accrescere le loro oppor- tunità di impiego; b) rispondere ai bisogni dei lavoratori domestici di conciliare vita lavora- tiva e vita personale;
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c) garantire che le preoccupazioni e i diritti dei lavoratori domestici siano presi in considerazione nell’ambito di sforzi più generali volti a conci- liare vita lavorativa e responsabilità familiari. (2) I Membri dovrebbero, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, delle organizza- zioni rappresentative dei lavoratori domestici e di quelle dei datori di lavoro domestico, elaborare indicatori e sistemi di misurazione appropriati per raf- forzare la capacità degli uffici statistici nazionali in merito alla raccolta dei dati necessari per sostenere la definizione di politiche efficaci sul lavoro domestico. 26. (1) I Membri dovrebbero prevedere di cooperare fra loro per garantire l’effettiva applicazione della Convenzione del 2011 sulle lavoratrici e i lavoratori domestici e della presente raccomandazione ai lavoratori domestici migranti. (2) I Membri dovrebbero cooperare a livello bilaterale, regionale e mondiale per migliorare la protezione dei lavoratori domestici, in particolare in materia di prevenzione del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani, di accesso alla sicurezza sociale, di monitoraggio delle attività delle agenzie private che reclutano persone chiamate a lavorare come lavoratori domestici in un altro Paese, di diffusione delle buone pratiche e di raccolta di dati statistici sul lavoro domestico. (3) I Membri dovrebbero prendere misure adeguate al fine di sostenersi a vicen- da per dare effetto alle disposizioni della Convenzione attraverso una mag- giore cooperazione internazionale o una maggiore assistenza internazionale, o entrambe, compresa l’adozione di misure di sostegno allo sviluppo eco- nomico e sociale, ai programmi per l’eliminazione della povertà e all’istru- zione universale. (4) Nel contesto dell’immunità diplomatica, i Membri dovrebbero prevedere di: a) adottare per il personale diplomatico politiche e codici di condotta destinati a prevenire la violazione dei diritti dei lavoratori domestici; b) cooperare tra loro a livello bilaterale, regionale e multilaterale per affrontare la questione delle pratiche abusive nei confronti dei lavora- tori domestici e per prevenire tali pratiche.
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Campo d’applicazione il 17 settembre 2015 Stati parte Ratifica Entrata in vigore
Argentina 24 marzo 2014 24 marzo 2015 Bolivia 15 aprile 2013 15 aprile 2014 Colombia 9 maggio 2014 9 maggio 2015 Costa Rica 20 gennaio 2014 20 gennaio 2015 Equador 18 dicembre 2013 18 dicembre 2014 Filippine 5 settembre 2012 5 settembre 2013 Finlandia 8 gennaio 2015 8 gennaio 2016 Germania 20 settembre 2012 20 settembre 2014 Guyana 9 agosto 2013 9 agosto 2014 Irlanda 28 agosto 2014 28 agosto 2015 Italia 22 gennaio 2013 22 gennaio 2014 Maurizio 13 settembre 2012 13 settembre 2013 Nicaragua 10 gennaio 2013 10 gennaio 2014 Paraguay 7 maggio 2013 7 maggio 2014 Sudafrica 20 giugno 2013 20 giugno 2014 Svizzera 12 novembre 2014 12 novembre 2015 Uruguay 14 giugno 2012 5 settembre 2013
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