AS 2015 4111
Legge federale sul credito al consumo
Legge federale sul credito al consumo (LCC)
Modifica del 20 marzo 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 28 gennaio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 2 aprile 20142, decreta:
I La legge federale del 23 marzo 20013 sul credito al consumo è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 lett. f
1 La presente legge non si applica:
f. ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro tre mesi;
Art. 8 Limitazione 1 I contratti di leasing di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a sottostanno solo agli articoli 11, 13–16, 17 capoverso 3, 18 capoversi 2 e 3, 19–24, 25 capoversi 1 e 34, 26, 29 e 31–40. 2 I conti connessi a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito e i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente sottostanno solo agli articoli 12–16,
17 capoversi 1 e 2, 18 capoversi 1 e 3, 19–24, 25 capoversi 1 e 35, 27 e 30–40.
Art. 31 cpv. 1 e 3 1 Il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in meri- to alla situazione finanziaria (art. 28 cpv. 2 e 3) o alla situazione economica (art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1). Può chiedere al consumatore l’estratto del registro delle esecu- zioni e un’attestazione del salario o, se questi non esercita un’attività dipendente, altri documenti che ne indichino il reddito.
4 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 5 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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3 In caso di dubbio sull’esattezza delle indicazioni fornite dal consumatore, il credi- tore le verifica sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati. Non può limitare la verifica ai documenti indicati nel capoverso 1.
Art. 32 Sanzioni 1 Il creditore che violi in modo grave l’articolo 28, 29, 30 o 31 perde l’importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. Il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull’indebito arricchi- mento. 2 Il creditore che violi l’articolo 25, 26 o 27 capoverso 1 o, in modo lieve, l’arti- colo 28, 29, 30 o 31 perde unicamente gli interessi e le spese.
Art. 36, rubrica Principio
Inserire prima del titolo della sezione 9
Art. 36a Pubblicità aggressiva
1 La pubblicità per i crediti al consumo non deve essere aggressiva.
2 I creditori definiscono in modo adeguato in una convenzione di diritto privato qua- le pubblicità è considerata aggressiva. 3 Se la convenzione non è conclusa entro congruo termine o se la reputa insufficien- te, il Consiglio federale disciplina quale pubblicità è considerata aggressiva.
Art. 36b Disposizione penale È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente contravvie- ne al divieto di pubblicità aggressiva.
Art. 40 cpv. 1 lett. a
1 L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente:
a. offre garanzie per un’attività ineccepibile e la sua situazione economica è sana;
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 marzo 2015 Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
9 luglio 20156.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20167.
21 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 FF 2015 2253 7 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 19 ottobre 2015.
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