AS 2015 4141
Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero
Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero
Modifica del 16 ottobre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 30 settembre 20041 concernente il Premio del cinema svizzero è modificata come segue:
Art. 2 lett. bbis Il Premio del cinema svizzero si prefigge di: bbis. premiare i migliori film di diploma realizzati nell’ambito della formazione cinematografica allo scopo di facilitare ai registi l’ingresso nella vita profes- sionale;
Art. 4 cpv. 2bis 2bis I film realizzati come lavori di diploma al termine di una formazione cinemato- grafica in Svizzera o all’estero sono ammessi se sono di produzione o coproduzione indipendente e se è garantita una commercializzazione indipendente. I film di di- ploma di produzione o coproduzione non indipendente o per i quali non è garantita una commercializzazione indipendente sono ammessi soltanto in una categoria di premio separata.
Art. 5 cpv. 1
1 Sono ammesse le persone di cittadinanza svizzera e le persone domiciliate in
Svizzera.
Art. 11 1 I premi attribuiti ai film vengono suddivisi in parti uguali tra il produttore e il regista, salvo accordo contrario. 2 I premi per i film di diploma di cui all’articolo 4 capoverso 2bis secondo periodo sono versati al regista.
1 RS 443.116
2015-1170 4141
Premio del cinema svizzero. O del DFI RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015.
16 ottobre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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