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AS 2015 4165

Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori

Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)

Modifica del 14 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 novembre 20091 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 30 capoverso 3 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV); visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr); visto l’articolo 26 della legge del 23 giugno 20064 sugli impianti a fune,

Art. 1 lett. abis La presente ordinanza disciplina: abis. le quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità delle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni nell’ambito del traffico regionale viaggiatori;

Art. 2 Beneficiari delle indennità 1 Possono beneficiare delle indennità e degli aiuti finanziari di cui agli articoli 28– 31c LTV le imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione secondo l’articolo 6 LTV, di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 LTV o di un trattato internazionale. 2 Gli aiuti finanziari secondo l’articolo 31 LTV possono essere versati anche alle imprese che su base contrattuale adempiono compiti indispensabili per le attività di cui al capoverso 1.

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Indennità per il traffico regionale viaggiatori. O RU 2015

Art. 6 cpv. 1 lett. h 1 Un’offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, se: h. l’offerta è oggetto di una concessione, di un’autorizzazione o di un trattato internazionale.

Art. 14 cpv. 1 lett. b 1 Il Consiglio federale prevede mezzi finanziari a favore del traffico regionale viag- giatori: b. nel limite di spesa di cui all’articolo 30a LTV.

Art. 19 cpv. 4 lett. b

4 In sede di verifica considerano, oltre all’economicità, in particolare:

b. i costi e i ricavi dell’infrastruttura delle tratte interessate;

Sezione 10: Quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità

Art. 29a Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale 1 Se una linea serve il territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione per le indennità.

2 Se i Cantoni non giungono a un accordo, l’UFT fissa la chiave di ripartizione

intercantonale. Esso tiene conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell’entità del servizio delle stazioni. 3 L’entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all’orario nell’ambito dell’offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del tutto o in parte a un altro Cantone se sono situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e se servono agli abitanti di quel Cantone. Le quote di ripartizione sono arrotondate al quarto più vicino. 4 La lunghezza della linea si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di una stazione che serve il rispettivo Cantone. 5 Se le indennità sono note solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è propor- zionale ai chilometri percorsi.

Art. 29b Calcolo delle partecipazioni cantonali 1 Considerate le condizioni strutturali di cui all’articolo 30 capoverso 2 LTV, le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la formula indicata all’allegato 1 della presente ordinanza.

2 Sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell’allegato 2.

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Art. 29c Variazione annuale massima della quota della Confederazione La variazione annuale della quota della Confederazione di cui all’articolo 30 capo- verso 1 LTV può ammontare al massimo a cinque punti percentuali.

Inserire dopo il titolo del capitolo 5:

Art. 46a Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 18 dicembre 19955 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale è abrogata.

II Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1 e 2 secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

14 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RU 1996 169, 2007 5823, 2009 5959, 2011 5261, 2013 1641

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Allegato 1 (art. 29b cpv. 1)

Partecipazioni cantonali: condizioni strutturali e formula

1. La condizione strutturale di cui all’articolo 30 capoverso 2 LTV è rappresentata dalla densità demografica. La densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva. L’indice della densità demografica (IDD) viene espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media sviz- zera. 2. Per il calcolo della partecipazione cantonale, l’indice della densità demografica è convertito nel seguente coefficiente (CIS): CIS(IDD) = {600 % – IDD} / 600 % 3. Le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la seguente formula, arroton- dando i risultati all’unità: Partecipazione cantonale = CIS(IDD)3 × 0.5455 + 0.2

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Allegato 2 (art. 29b cpv. 2)

Partecipazioni cantonali: quote percentuali Cantone Partecipazione cantonale (in %)

Anni d’orario 2016–2019

ZH 67 BE 47 LU 53 UR 24 SZ 47 OW 28 NW 46 GL 28 ZG 63 FR 45 SO 56 BS 73 BL 62 SH 52 AR 48 AI 29 SG 53 GR 20 AG 60 TG 54 TI 44 VD 53 VS 37 NE 50 GE 71 JU 26

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