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AS 2015 4199

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 15 ottobre 2014 Entrata in vigore il 1° aprile 2015 Traduzione1

Il Consiglio d’amministrazione dell’organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo («CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del comitato «Diritto dei brevetti», decide:

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo testo della regola 2 paragrafo 1 è il seguente:

(1) Nella procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, i documenti possono essere presentati mediante consegna diretta, mediante un servizio postale o mediante mezzi elettronici di comunicazione. Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti determina le modalità e le condizioni, nonché eventuali esigenze formali e tecniche particolari per la presentazione dei documenti. Egli può segnatamente decidere che debba essere presentata una certificazione. Se la certificazione non è presentata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è respinta; i documenti inviati successi- vamente sono considerati non ricevuti.

2. Il nuovo testo della regola 124 paragrafo 3 è il seguente:

(3) Il verbale è certificato autentico dall’agente competente per la redazione e dall’agente che ha condotto la procedura orale o l’istruzione con la firma di entrambi o mediante altri accorgimenti adeguati.

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2015 4199).

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Convenzione sul brevetto europeo. RE RU 2015

3. Il nuovo testo della regola 125 paragrafo 1 e paragrafo 2 lettere a e b è il

seguente: (1) L’Ufficio europeo dei brevetti trasmette d’ufficio tutte le decisioni e citazioni, nonché le decisioni e le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista dalla Convenzione o è prescritta dal Presidente dell’Ufficio euro- peo dei brevetti. Le notifiche riguardano l’originale del documento ovvero una copia di questo documento certificata conforme o provvista del sigillo dell’Ufficio euro- peo dei brevetti, ovvero uno stampato ottenuto con un computer o un documento elettronico provvisto di sigillo o altrimenti certificato autentico. Le copie dei docu- menti presentate dalle parti non richiedono detta certificazione. (2) La notifica avviene: a) mediante un servizio postale in conformità con la regola 126; b) mediante mezzi elettronici di comunicazione in conformità con la regola 127;

4. Il nuovo testo della regola 126 è il seguente:

Regola 126 Notifica mediante un servizio postale (1) Le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso o il termine per una richiesta di revisione, le citazioni e gli altri documenti per i quali il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti prescrive questo genere di notifica, sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tipo equivalente di invio. Le altre notifiche mediante un servizio postale sono fatte mediante lettera raccoman- data. (2) La notifica fatta in conformità con il paragrafo 1 è considerata consegnata al destinatario nel decimo giorno che segue la consegna al fornitore di servizi postali, a meno che il documento da notificare non gli sia pervenuto ovvero non gli sia perve- nuto più tardi; in caso di contestazione, spetta all’Ufficio europeo dei brevetti pro- vare che la lettera è giunta a destinazione o, se del caso, stabilire la data della sua consegna al destinatario. (3) La notifica prevista al paragrafo 1 è considerata effettuata anche se la lettera è stata respinta. (4) Nella misura in cui la notifica mediante un servizio postale non è interamente disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1-3, alla medesima è applicabile la legislazione dello Stato in cui la notifica è effettuata.

5. Il nuovo testo della regola 127 è il seguente:

Regola 127 Notifica mediante mezzi elettronici di comunicazione (1) La notifica può essere effettuata mediante mezzi elettronici di comunicazione determinati dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, che ne decide le condi- zioni d’utilizzazione.

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Convenzione sul brevetto europeo. RE RU 2015

(2) Se la notifica è fatta mediante mezzi elettronici di comunicazione il documento elettronico è considerato consegnato al destinatario nel decimo giorno che segue la sua trasmissione, a meno che il documento da notificare non gli sia pervenuto ovve- ro non gli sia pervenuto più tardi; in caso di contestazione, spetta all’Ufficio europeo dei brevetti provare che il documento elettronico è giunto a destinazione o, se del caso, stabilire la data della sua consegna al destinatario.

6. Concerne soltanto il testo tedesco.

7. Il nuovo testo della regola 133 paragrafo 1 è il seguente:

(1) I documenti depositati in ritardo all’Ufficio europeo dei brevetti sono considera- ti depositati tempestivamente se, conformemente ai criteri stabiliti dal Presidente dell’Ufficio, sono stati consegnati in tempo utile entro la scadenza del termine a un servizio postale riconosciuto, a meno che vengano recapitati più di tre mesi dopo la scadenza del termine.

8. Il nuovo testo della regola 134 paragrafo 1 è il seguente:

(1) Se un termine scade in un giorno in cui uno degli uffici di ricevimento dell’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi della regola 35 paragrafo 1 non è aperto per ricevere il deposito dei documenti o in un giorno in cui la posta non vi è distribuita, per motivi diversi da quelli citati nel paragrafo 2, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo in cui tutti gli uffici di ricevimento sono aperti per ricevere questo deposito e in cui la posta è distribuita. Il primo periodo è applicabile nel caso in cui documenti presentati mediante mezzi elettronici di comunicazione autorizzati dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti in conformità con la regola 2 para- grafo 1 non possano essere ricevuti.

9. Il nuovo testo della regola 134 paragrafo 5 è il seguente:

(5) In deroga ai paragrafi 1-4, ogni parte può dimostrare che, in uno degli ultimi 10 giorni precedenti la scadenza di un termine, la consegna o la distribuzione della posta con effetto per la sede o il domicilio o il luogo dell’attività commerciale della parte o di un suo mandatario è stata perturbata da un evento straordinario quale una catastrofe naturale, una guerra, disordini civili, un guasto generale di uno dei mezzi elettronici di comunicazione autorizzati dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti in conformità con la regola 2 paragrafo 1 oppure per motivi analoghi. Se l’Ufficio europeo dei brevetti ritiene questa prova convincente, un documento depo- sitato in ritardo è considerato depositato tempestivamente, a condizione che l’invio sia stato effettuato al più tardi il quinto giorno dopo la fine della perturbazione.

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Convenzione sul brevetto europeo. RE RU 2015

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2015.

Fatto a Monaco, il 15 ottobre 2014

Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Jesper Kongstad

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