AS 2015 423
AS 2015 423
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)
Modifica del 28 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:
Art. 11a, rubrica, nonché cpv. 1 Sicurezza delle informazioni e degli oggetti 1 La Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO) in seno allo Stato maggiore dell’esercito dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito in settori scelti quali le informazioni, le persone, i beni materiali e la sicurezza ambientale ai sensi dell’articolo 10 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente.
Titolo prima dell’art. 12 Sezione 6: Ufficio federale dell’armamento
Art. 12 1 In quanto centro per i sistemi militari e civili, l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) assicura all’esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento tempestivo, fondato su principi economici e orientato alla sostenibilità con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d’arma, dei sistemi informatici e del materiale. 2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, armasuisse adempie, in quanto servizio centrale d’acquisto conformemente all’ordinanza del 24 ottobre 20123 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub), i compiti seguenti: a. appoggia l’esercito e il DDPS nella pianificazione dei sistemi e del mate- riale;
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Organizzazione del DDPS. O RU 2015
b. garantisce la valutazione preliminare e la valutazione, i primi acquisti e gli acquisti successivi nonché l’introduzione di sistemi tecnicamente complessi nel settore della difesa e della sicurezza; c. acquista per l’intera Amministrazione federale beni e prestazioni di servizi secondo l’allegato dell’OOAPub. Gestisce un centro di competenza per gare d’appalto OMC; d. appoggia l’esercito e il DDPS nell’esercizio e nella manutenzione dei siste- mi e del materiale; e. liquida i sistemi e il materiale radiati dall’inventario militare.
Art. 12a Unità subordinate e loro compiti 1 A armasuisse sono subordinate le unità amministrative armasuisse Scienza e tecno- logia e armasuisse Immobili.
2 Armasuisse Scienza e tecnologia assume i compiti seguenti:
a. in quanto centro tecnologico del DDPS, assicura le competenze necessarie all’esercito e al DDPS in ambito tecnico-scientifico e sopperisce alle relative esigenze tecnico-scientifiche anche nell’ambito di reti e cooperazioni con partner svizzeri ed esteri; b. sottopone a test e valuta l’idoneità all’impiego, la funzionalità e l’efficacia, nonché le esigenze in materia di sicurezza di sistemi attuali e futuri nel setto- re della difesa e della sicurezza.
3 Armasuisse Immobili assume per il portafoglio immobiliare del DDPS il ruolo di
organo della costruzione e degli immobili conformemente all’ordinanza del 5 dicem- bre 20084 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
Titolo prima dell’art. 13 Sezione 6a: Ufficio federale di topografia
Art. 13 1 L’Ufficio federale di topografia (swisstopo) è, conformemente alle opzioni politi- che, il centro di competenza nazionale della Confederazione Svizzera per la descri- zione, la rappresentazione e l’archiviazione di dati georeferenziati (geoinformazio- ne). 2 Per perseguire gli obiettivi secondo la legge del 5 ottobre 20075 sulla geoinforma- zione (LGI), swisstopo assume in particolare i compiti seguenti: a. esegue una misurazione nazionale moderna e tridimensionale con il grado di attualità e la qualità richieste;
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b. garantisce l’approvvigionamento conforme alle necessità dei clienti civili e militari con prodotti e prestazioni di servizi geodetici, topografici, cartogra- fici e geologici; c. assicura le geoinformazioni storiche per seguire l’evoluzione del territorio e dell’ambiente; d. allestisce le basi geologiche per la gestione del sottosuolo e garantisce l’esercizio del laboratorio di ricerca del Mont Terri; e. è fornitore di prestazioni all’interno dell’Amministrazione federale nei setto- ri della geoinformatica e della geoinformazione; f. mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impar- tire istruzioni, coordina i fabbisogni dell’Amministrazione federale nei setto- ri della geoinformazione e della geologia nazionale; g. esercita l’alta direzione e l’alta vigilanza sulla misurazione ufficiale e sul ca- tasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà; h. adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.
II L’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19986 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:
B. Departemente Départements Dipartimenti Departaments
IV. Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS) …
1.5 Bundesamt für Rüstung (armasuisse)
Office fédéral de l’armement (armasuisse) Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) Uffizi federal da l’armament (armasuisse)
6 RS 172.010.1
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1.5a Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) Office fédéral de topographie (swisstopo) Ufficio federale di topografia (swisstopo) Uffizi federal da topografia (swisstopo) …
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.
28 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova