AS 2015 4235
Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti
Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza VIS del 18 dicembre 20131 è modificata come segue:
Art. 24 lett. d ed e Le autorità federali e cantonali competenti per i visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS Mail per comunicare i tipi d’informazione seguenti: d. le richieste di consultazione e le risposte relative alla consultazione prelimi- nare delle autorità centrali incaricate dei visti secondo l’articolo 22 para- grafo 1 del codice dei visti UE2 e l’articolo 16 paragrafo 2 del regolamento VIS UE; e. le informazioni sui visti rilasciati dai consolati secondo l’articolo 31 paragra- fo 1 del codice dei visti UE e l’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS UE a cittadini di determinati Stati di provenienza o a determinate categorie di cittadini.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 142.512
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 1.
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O VIS RU 2015
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