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AS 2015 4235

Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti

Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza VIS del 18 dicembre 20131 è modificata come segue:

Art. 24 lett. d ed e Le autorità federali e cantonali competenti per i visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS Mail per comunicare i tipi d’informazione seguenti: d. le richieste di consultazione e le risposte relative alla consultazione prelimi- nare delle autorità centrali incaricate dei visti secondo l’articolo 22 para- grafo 1 del codice dei visti UE2 e l’articolo 16 paragrafo 2 del regolamento VIS UE; e. le informazioni sui visti rilasciati dai consolati secondo l’articolo 31 paragra- fo 1 del codice dei visti UE e l’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS UE a cittadini di determinati Stati di provenienza o a determinate categorie di cittadini.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 142.512

2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 1.

2015-2620 4235

O VIS RU 2015

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